Pubblichiamo un contributo della segreteria
provinciale SNALS CONFSAL di Cuneo sul complesso problema della
somministrazione dei farmaci a scuola.
“La
somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunni affetti da
patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione
rilasciata dal medico curante, assumere la terapia durante le ore di frequenza
scolastica.
La
somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunni affetti da
patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione
rilasciata dal medico curante, assumere la terapia durante le ore di frequenza
scolastica.
La
somministrazione a scuola di farmaci permette agli alunni, che presentano tale
necessità, la possibilità di fruire del diritto allo studio che altrimenti
sarebbe impossibile.
A chi spetta la somministrazione? Si possono obbligare docenti e
personale ATA a effettuarla?
Per
rispondere a tali quesiti, procediamo all’analisi delle Raccomandazioni del
25.11.2005, contenenti le Linee Guida per la definizione degli interventi
finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di
farmaci in orario scolastico e che sono state emanate dal MIUR e dal Ministero
della Salute (che inseriamo in area riservata).
Le
dette Raccomandazioni, come leggiamo all’articolo 1, si pongono la finalità di
garantire il diritto allo studio, la salute e il benessere degli allievi che
presentano la necessità summenzionata.
La
somministrazione, che può avvenire solo dietro specifica autorizzazione
dell’AUSL (oggi ASP) territorialmente competente (art. 2), vede coinvolti (art.
3), ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità:
- la
famiglia dell’alunno o chi esercita la potestà genitoriale;
- la
scuola (dirigente scolastico, personale docente e ATA);
- i
servizi sanitari (i medici di base e le AUSL competenti territorialmente);
- gli enti locali (operatori assegnati in
riferimento al percorso d’integrazione scolastica e formativa dell’alunno).
L’iter
che permette la detta somministrazione prende avvio (art. 4) dalla richiesta
formale (scritta) avanzata dai genitori dell’alunno in questione e corredata da
apposita certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’allievo con
la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e
tempi di somministrazione, posologia).
Il
dirigente scolastico, ricevuta la richiesta da parte dei genitori, si attiva
affinché la stessa venga soddisfatta per cui:
- individua
il luogo idoneo per la conservazione e somministrazione dei farmaci;
- autorizza,
qualora richiesto, i genitori dell’alunno ad accedere ai locali scolastici
durante le ore di lezione per la somministrazione dei farmaci;
- verifica la disponibilità del personale
docente e ATA a somministrare i farmaci all’alunno, qualora non siano i
genitori stessi a farlo.
Il
personale docente e ATA va individuato tra coloro i quali abbiano seguito corsi
di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo n. 626/94 o apposite
attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in
collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi
Sociali e le Associazioni.
Il
dirigente scolastico, leggiamo ancora nelle Raccomandazioni, qualora non vi
sia alcuna disponibilità da parte del personale alla somministrazione può
stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali del territorio
o, se anche tale soluzione non risulta possibile, con i competenti assessorati per
la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati,
attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (Croce Rossa
Italiana, Unità Mobili di Strada …).
Se
nessuna delle soluzioni sopra indicate fosse possibile, il DS allora ne dovrà
dare comunicazione alla famiglia e al Sindaco del Comune di residenza
dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.
Le
raccomandazioni si concludono (art. 5) prevedendo che, nei casi in cui si riscontri l’inadeguatezza dei provvedimenti
programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati,
ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza, si
ricorra al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso.
Ritornando
agli interrogativi posti all’inizio della nostra analisi, possiamo affermare
che la somministrazione di farmaci in orario scolastico può essere effettuata
dai genitori dell’alunno, dal personale docente e ATA della scuola, da altri
soggetti istituzionali o anche da associazioni di volontariato.
Nelle
Raccomandazioni i detti soggetti sono indicati in successione, secondo un
ordine che sembra essere prioritario, per cui se la somministrazione non è
effettuata dai genitori, il dirigente scolastico deve verificare LA DISPONIBILITA’ (CHE QUINDI NON SIGNIFICA OBBLIGO!!)
dei docenti o del personale ATA; se tra questi nessuno fornisce la propria
disponibilità, allora, il DS dovrà rivolgersi ad altri soggetti istituzionali
presenti nel territorio e, in ultima analisi, ad associazioni di volontariato;
se anche questo non fosse possibile, il DS lo comunicherà alla famiglia e al
Comune in cui risiede l’alunno.
Il personale scolastico, inoltre, per effettuare la somministrazione,
deve essere in possesso dell’attestato di partecipazione a corsi di pronto
soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94 o ad apposite attività di
formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in collaborazione
con le AUSL e gli Assessorati perla Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.
Le Raccomandazioni,
dunque, relativamente ai docenti e al personale ATA, come del resto per gli
altri soggetti, parlano di disponibilità e non di obbligo:
…
verificano la disponibilità degli
operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della
somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti
la potestà genitoriale o loro delegati.
Qualora […] non vi sia
alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi
siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria …
Alla luce delle dette Raccomandazioni e
in assenza di obblighi contrattuali, è evidente che il personale della
Scuola non può essere obbligato alla sopra descritta somministrazione.