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mercoledì 22 agosto 2018

PRESCRIZIONE CONTRIBUTI DIPENDENTI PUBBLICI: CHIARIMENTI DALL’INPS


E’ stata emanata una nota dall’INPS il 13 agosto u.s. dove sono evidenziati i chiarimenti sulla
scadenza del 31.12.2018.
Le precisazioni dell’INPS ci dicono:
- Il termine del 31.12.2018 non riguarda il dipendente pubblico, ma gli adempimenti
del datore di lavoro (Pubblica Amministrazione);
- Il periodo di prescrizione per i dipendenti pubblici dal 1.01.2019 passa dai 10 anni ai 5 anni;
- I contributi prescritti, ai sensi dell’art. 3 comma 9 della legge 335 del 1995 non possono
essere più versati dall’Amministrazione una volta prescritti e nel caso che fossero versati
l’INPS provvederà alla restituzione.
Il datore di lavoro, comunque, al fine di tutelare il lavoratore, come riportato nella circolare
INPS n. 169, al quale in ogni caso i periodi prescritti, pur privi di contribuzione, sono utili ai
fini del calcolo della pensione, sarà obbligato a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza
relativo ai periodi prescritti versando l’importo della rendita vitalizia necessaria.
Riassumendo quindi si prospettano due possibilità:
Periodi scoperti da contribuzione che non sono ancora prescritti (fino al 31.12.2018):
• fino al 31 dicembre 2018, i datori di lavoro possono continuare ad avvalersi delle modalità in
uso nell’INPDAP per la regolarizzazione contributiva.
Periodi scoperti da contribuzione e già prescritti (dopo il 31.12.2018):
• I flussi di denuncia che perverranno all’INPS dal 1° gennaio 2019 saranno gestiti secondo le
nuove indicazioni; i datori di lavoro pubblici potranno quindi continuare ad aggiornare le
posizioni assicurative dei dipendenti, ma per i flussi trasmessi dal 1° gennaio 2019 dovranno
sostenere un onere calcolato secondo le indicazioni della circolare INPS 169/2017 (ossia sarà
obbligato a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza riferito a periodi di servizio per cui
è intervenuta la prescrizione, utilizzando come base di calcolo il criterio della rendita vitalizia
ex art. 13 legge n. 1338 del 12.08.1962).

mercoledì 1 agosto 2018

DIPLOMATI MAGISTRALE - CONCORSO STRAORDINARIO E CONCORSO ORDINARIO, IN BREVE



E’ iniziato il 31 luglio in Aula della Camera, l'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (C. 924).
Il “decreto dignità” dedica l’emendato articolo 4  alla questione dei diplomati magistrale, alla continuità didattica degli studenti e al reclutamento dei docenti della scuola dell’infanzia e primaria. Lo inseriamo in area riservata per opportuna conoscenza.
 Vediamo in questa scheda, fermo restando l’approvazione del decreto senza modifiche, chi può partecipare al concorso straordinario e chi al concorso ordinario.
 Concorso straordinario: requisiti e articolazione
Possono partecipare al concorso straordinario i diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/02 e i laureati in Scienze della Formazione Primaria che abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le scuole statali.
La partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, è consentita a coloro i quali siano in possesso dei succitati requisiti più il titolo di specializzazione (anche conseguito all’estero e riconosciuto in Italia).
Il concorso si articola in:
una prova orale non selettiva (massimo 30 punti);
valutazione titoli (massimo 70 punti).
 Concorso ordinario: requisiti e articolazione
Il concorso è bandito, ai sensi dell’articolo 400 del D.lgs. 297/94 e successive modificazioni e dell’articolo 1, comma 109 lettera b) e 110, della legge n. 107/2015, con cadenza biennale.
Possono partecipare al concorso i docenti in possesso dell’abilitazione, quindi i diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/2002 e i laureati in Scienze Formazione Primaria.
Per i posti di sostegno possono partecipare i docenti in possesso del titolo di specializzazione.
Il concorso ordinario si articola in:
un’eventuale prova-preselettiva;
una prova scritta (massimo 40 punti);
una prova orale (massimo 40 punti);
valutazione titoli (massimo 20 punti)
Per il superamento delle prove – scritta e orale – è previsto un punteggio minimo (28/40 sia per l’una che per l’altra).
 Requisito due anni di servizio
In conclusione, per i diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/02 e i laureati in SFP la partecipazione al concorso ordinario o a quello straordinario dipende dal possesso del requisito dei due anni di servizio: chi li ha maturati partecipa alla procedura straordinaria; chi non li ha maturati partecipa a quella ordinaria.
 Inoltre,  facciamo notare, e in tal senso occorrerà agire politicamente anche in questo caso,  che nelle indicazioni di partecipazione al concorso straordinario suddetto, al momento, viene dimenticata la categoria di insegnanti che si sono licenziati dalle scuole paritarie e che ora verranno esclusi dalla partecipazione in quanto, in alcuni casi, non possono vantare le due annualità di servizio specifico presso scuole statali.
Ci pare assurdo, e  discriminante, che non debba essere valutato il servizio svolto nelle scuole paritarie dimenticando clamorosamente la L. 62/2000 che evidenzia con chiarezza che il sistema di istruzione è composto da scuole pubbliche, paritarie e degli enti locali.
Non è purtroppo la prima volta che si fanno norme che sono in contrasto con altre  e che mettono  l’Amministrazione a rischio di ulteriori contenziosi.