E’ iniziato il 31 luglio in Aula della Camera, l'esame del disegno
di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87,
recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (C.
924).
Il “decreto dignità” dedica l’emendato articolo 4 alla questione dei diplomati
magistrale, alla continuità didattica degli studenti e al reclutamento dei
docenti della scuola dell’infanzia e primaria. Lo inseriamo in area riservata
per opportuna conoscenza.
Possono partecipare al concorso straordinario i diplomati magistrale
entro l’a.s. 2001/02 e i laureati in Scienze della Formazione Primaria che
abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni, almeno due annualità di
servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno,
presso le scuole statali.
La partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, è
consentita a coloro i quali siano in possesso dei succitati requisiti più il
titolo di specializzazione (anche conseguito all’estero e riconosciuto in
Italia).
Il concorso si articola in:
una prova orale non selettiva (massimo 30 punti);
valutazione titoli (massimo 70 punti).
Il concorso è bandito, ai sensi dell’articolo 400 del D.lgs. 297/94 e
successive modificazioni e dell’articolo 1, comma 109 lettera b) e 110, della
legge n. 107/2015, con cadenza biennale.
Possono partecipare al concorso i docenti in possesso
dell’abilitazione, quindi i diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/2002 e i
laureati in Scienze Formazione Primaria.
Per i posti di sostegno possono partecipare i docenti in possesso del
titolo di specializzazione.
Il concorso ordinario si articola in:
un’eventuale prova-preselettiva;
una prova scritta (massimo 40 punti);
una prova orale (massimo 40 punti);
valutazione titoli (massimo 20 punti)
Per il superamento delle prove – scritta e orale – è previsto un
punteggio minimo (28/40 sia per l’una che per l’altra).
In conclusione, per i diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/02 e i
laureati in SFP la partecipazione al concorso ordinario o a quello
straordinario dipende dal possesso del requisito dei due anni di servizio: chi
li ha maturati partecipa alla procedura straordinaria; chi non li ha maturati
partecipa a quella ordinaria.
Ci pare assurdo, e
discriminante, che non debba essere valutato il servizio svolto nelle
scuole paritarie dimenticando clamorosamente la L. 62/2000 che evidenzia con
chiarezza che il sistema di istruzione è composto da scuole pubbliche,
paritarie e degli enti locali.
Non è purtroppo la prima volta che si fanno norme che sono in contrasto
con altre e che mettono l’Amministrazione a rischio di ulteriori
contenziosi.