ORARIO DI APERTURA

LUNEDI', MERCOLEDI' E GIOVEDI' DALLE 17.00 ALLE 19.00. Per urgenze inviare una email all'indirizzo: friuliveneziagiulia.ts@snals.it

SEGRETERIA PROVINCIALE DI TRIESTE

via Paduina, 4
34125 Trieste -Tel. 040-370205 Fax. 040-368415

e-mail:friuliveneziagiulia.ts@snals.it

friuliveneziagiulia.trieste@pec.snals.it

mercoledì 22 agosto 2018

PRESCRIZIONE CONTRIBUTI DIPENDENTI PUBBLICI: CHIARIMENTI DALL’INPS


E’ stata emanata una nota dall’INPS il 13 agosto u.s. dove sono evidenziati i chiarimenti sulla
scadenza del 31.12.2018.
Le precisazioni dell’INPS ci dicono:
- Il termine del 31.12.2018 non riguarda il dipendente pubblico, ma gli adempimenti
del datore di lavoro (Pubblica Amministrazione);
- Il periodo di prescrizione per i dipendenti pubblici dal 1.01.2019 passa dai 10 anni ai 5 anni;
- I contributi prescritti, ai sensi dell’art. 3 comma 9 della legge 335 del 1995 non possono
essere più versati dall’Amministrazione una volta prescritti e nel caso che fossero versati
l’INPS provvederà alla restituzione.
Il datore di lavoro, comunque, al fine di tutelare il lavoratore, come riportato nella circolare
INPS n. 169, al quale in ogni caso i periodi prescritti, pur privi di contribuzione, sono utili ai
fini del calcolo della pensione, sarà obbligato a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza
relativo ai periodi prescritti versando l’importo della rendita vitalizia necessaria.
Riassumendo quindi si prospettano due possibilità:
Periodi scoperti da contribuzione che non sono ancora prescritti (fino al 31.12.2018):
• fino al 31 dicembre 2018, i datori di lavoro possono continuare ad avvalersi delle modalità in
uso nell’INPDAP per la regolarizzazione contributiva.
Periodi scoperti da contribuzione e già prescritti (dopo il 31.12.2018):
• I flussi di denuncia che perverranno all’INPS dal 1° gennaio 2019 saranno gestiti secondo le
nuove indicazioni; i datori di lavoro pubblici potranno quindi continuare ad aggiornare le
posizioni assicurative dei dipendenti, ma per i flussi trasmessi dal 1° gennaio 2019 dovranno
sostenere un onere calcolato secondo le indicazioni della circolare INPS 169/2017 (ossia sarà
obbligato a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza riferito a periodi di servizio per cui
è intervenuta la prescrizione, utilizzando come base di calcolo il criterio della rendita vitalizia
ex art. 13 legge n. 1338 del 12.08.1962).