MIUR nota 481 - chiarimenti dubbi interpretativi sui requisiti anagrafici e contributivi relativi alla cessazione dal servizio a partire dal 1 settembre
La
circolare Miur n. 481 del 21.01.2014 si rifà alle novità introdotte dall’art.
11 bis del decreto legge 102 del 2013, convertito in legge 124/2013, in base al
quale tutti i lavoratori che, nel corso dell’anno
2011,si trovavano
in aspettativa perassistere familiari disabili in situazione di gravità,
ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n° 151 del 26.03.2001, o avevano
fruito di permessi ai sensi dell’art. 33 comma 3 della legge 104/92 (3 giorni
al mese), possono cessare dal servizio con accesso al trattamento pensionistico
con i requisiti delle norme “ pre Fornero” (quota “96”, 40 anni di
contribuzione, 61 anni per le donne e 65 per gli uomini con almeno 20 di contribuzione) da
compiere entro 36 mesi dall’entrata in
vigore del decreto legge n° 201 del 06.12.2011. La
disposizione, non permette atutti
coloro che assistevano parenti disabili nel 2011 di andare in pensione dal 1°
settembre 2014 o dal 1° settembre 2015, ma soltanto se rientreranno in
posizione utile nella graduatoria formulata dall’INPS secondocriteri non ancora conosciuti, nel limite di2500 dipendenti del pubblico impiego
compresa la scuola. Gli
interessati dovranno inoltrare istanza cartacea alle Direzioni territoriali del
Lavoro entro il 26 di febbraio p.v.. La nota
del Miur, tenendo conto della scadenza del 7 febbraio p.v. per la presentazione
delle dimissioni dal servizio mediante la procedura on line del sistema Polis,
consente al personale, interessato dalla circolare n° 44 del 12/11/2013 del
Ministero del Lavoro, la presentazione delle istanze con la modalità
cartacea oltre il termine del 7 febbraio2014.