DIRITTO ALLA FRUIZIONE DI TRE GIORNI DI PERMESSO MENSILE PER L’ASSISTENZA DI PERSONA CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ – PARENTI O AFFINI ENTRO IL TERZO GRADO – PARERE INTERPELLO MINISTERO DEL LAVORO
Ai sensi dell’art. 33, comma 3, così come modificato dell’art. 24, comma 1, lett. a), L. n. 183/2010, sono legittimati a fruire dei permessi per l’assistenza a persona in situazione di gravità prioritariamente il coniuge e il parente o affine entro il secondo grado. Nei casi in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere si trovino in una delle condizioni individuate dal Legislatore (abbiano compiuto i 65 anni di età, siano affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti) la fruizione dei permessi è possibile da parte di un parente o affine entro il terzo grado. A riguardo, il Ministero del Lavoro ha fornito delle precisazioni con l’Interpello prot. n. 37/001166 del 26/6 u.s., reperibile su internet.