ORARIO DI APERTURA

MARTEDÌ, GIOVEDÌ E VENERDÌ DALLE 17.00 ALLE 19.00. Per urgenze inviare una email all'indirizzo: friuliveneziagiulia.ts@snals.it COME ISCRIVERSI ALLO SNALS: https://snalsts.blogspot.com/2026/04/iscriversi-allo-snals.html

SEGRETERIA PROVINCIALE DI TRIESTE

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venerdì 28 settembre 2018

PROPOSTA PENSIONAMENTO IN ALTERNATIVA ALLA LEGGE FORNERO


In attesa di conoscere il contenuto reale della riforma preannunciata, le cui notizie ci pervengono dai media, cerchiamo di analizzare le notizie di dominio pubblico.
Le possibilità di un prepensionamento in alternativa alla Legge Fornero al momento sembrano essere:
Quota 41: anzianità di 41 anni di servizio utile a pensione indipendentemente dall’età anagrafica.
Quota 100: età anagrafica minima 62 anni e anzianità minima di servizio 38 anni. La somma deve essere pari o almeno 100.
Quindi gli abbinamenti possibili sarebbero:
38 e 62, 38 e 63, 38 e 64, 38 e 65, 38 e 66
39 e 62, 39 e 63, 39 e 64, 39 e 65 ,39 e 66
40 e 62, 40 e 63, 40 e 64, 40 e 65, 40 e 66
Si parla di una penalizzazione sull’importo pensionistico ancora da definire che sarà legata all’età, ovvero agli anni mancanti per il raggiungimento della pensione di vecchiaia, che per il 2019 e il 2020 è fissata a 67 anni.
Per la definizione della penalizzazione sembra si stia lavorando su due possibilità:
a)     un taglio dell’1% o del 1,5% per ogni anno di anticipo rispetto ai 67 anni attualmente richiesti che si tradurrebbe per chi va in pensione con 62 anni di età e 38 di contribuzione di un taglio che potrebbe variare dal 5% al 7,5%.  (ricorda quanto già proposto dall’allora ministro Cesare Damiano)
b)    una penalizzazione a chi va in pensione con quota 100 o quota 41 consistente nell’applicazione del calcolo contributivo in ogni caso a partire dal 1.1.1996.
L’applicazione di questa penalizzazione comporterebbe una penalizzazione intorno al 10%/15%. (per la scuola comunque per effetto del lungo blocco dei contratti e quindi della mancata crescita delle retribuzioni il differenziale tra il calcolo retributivo fino al 2011 e il calcolo retributivo fino al 31.12.1995 si è molto ridotto e quindi la penalizzazione ipotizzata del 10%-15% sarà sicuramente inferiore.)
Resta comunque da verificare se le suddette penalizzazioni restino applicate per tutta la durata della pensione o una volta raggiunti i 67 anni vengano abolite.
Nel 2019 la penalizzazione del calcolo contributivo a partire dal 1.01.1996 riguarderebbe solo chi va in pensione con meno di 42 anni di servizio.
Dal 2021, infatti, tutti i pensionati avranno il calcolo della pensione con il sistema contributivo perché chi aveva 18 anni di anzianità al 31.12.1995, al 31.12.2021 ne avrà 44.


martedì 25 settembre 2018

INCONTRO MIUR DEL 24/09/2018



In data 24 settembre 2018 alle ore 16:30 si è svolto l’incontro sul Concorso DSGA. Erano presenti per la parte pubblica la dott.ssa Maria Maddalena Novelli e il dott. Serra Filippo.
Ad inizio seduta la parte pubblica ha ripresentato le bozze dei D.M. relativi alle prove d’esame, dei titoli e della commissione del concorso.
L’Amministrazione ha manifestato la volontà di procedere anche alla progressione di carriera tra le aree del personale Ata per risolvere il problema degli assistenti amministrativi facenti funzione DSGA, ma ha fatto presente che per consentire l’accesso degli assistenti amministrativi senza laurea al profilo superiore è necessaria una apposita norma legislativa,  così come è stato per il concorso ordinario, il cui requisito di accesso può essere anche il possesso dei tre anni interi di servizio.
A tal proposito l’Amministrazione ha chiarito che per i tre anni di servizio occorreva prestare 12 mesi nell’anno solare per aver riconosciuto l’anno di servizio. Lo Snals e le altre sigle sindacali presenti non hanno ritenuto congruo tale criterio per il calcolo dell’anno intero, poiché l’incarico è stato normalmente svolto sulla base di una nomina annuale, anche se con decorrenza successiva ai primi giorni di settembre, ma svolgendo a pieno titolo tutte le funzioni richieste dal profilo e seguendo il calendario scolastico.
La dott.ssa Novelli per il concorso ordinario, rispetto alla proposta dell’Amministrazione del 10% della precedente riunione, ha comunicato la possibilità dell’aumento dell’aliquota dei posti riservati agli amministrativi facenti funzione DSGA anche fino al 30%. Ha sottolineato, allo stesso tempo, che abbiamo il problema di non poter superare il 50% di riserva dei posti in totale tra concorso ordinario e procedura di progressione di carriera. Quindi occorre fare bene attenzione per non compromettere gli esiti di entrambe le procedure.
Proprio per questo e per dare un segnale e maggiori garanzie al personale facente funzioni occorre che le procedure del concorso ordinario e della progressione di carriera abbiano inizio contestualmente.
L’amministrazione ha ribadito che il concorso ordinario deve essere bandito obbligatoriamente entro il 2018.
Lo Snals e le altre sigle sindacali hanno manifestato la volontà di raggiungere un’intesa politica per avviare la procedura delle progressioni di carriera che possa portare alla soluzione del problema di detto personale.
Per dare un segnale di riconoscimento e di tutela al personale in questione, che negli ultimi anni ha profuso impegno ed energie per il buon funzionamento delle Istituzioni scolastiche, è fondamentale che entrambe le procedure vengano avviate entro il 2018.
Bisogna risolvere il problema della gestione amministrativa delle Istituzioni scolastiche coprendo i tutti i posti di DSGA sia con i neolaureati che con coloro che hanno acquisito esperienza sul campo e hanno garantito il funzionamento degli uffici di segreteria. 
La parte pubblica ha chiesto di ricevere osservazioni sulle bozze del D.M. ma la parte sindacale ha sostenuto che prima occorre dare risposte politiche alle problematiche sollevate e poi passare all’esame delle bozze.
Occorre coinvolgere il Ministro affinchè possa dare le risposte necessarie per un’intesa politica da raggiungere in tempi brevi.
Dall’esame sommario del D.M. relativo alla tabella dei titoli si è constatato, fermo restando il punteggio totale dei titoli pari a 10, la variazione del punteggio dei titoli di servizio passati da 4 a 6 punti e dei titoli culturali passati da 6 a 4 punti ma non si è proceduto alla discussione di nessuna delle Bozze presentate in data odierna per volontà di tutta la parte sindacale.

giovedì 20 settembre 2018

CARTA DEL DOCENTE: LA CARD DA 500 EURO PER IL 2018/19



Riportiamo una scheda sintetica inerente la carta del docente elaborata dalla Segreteria provinciale di Vicenza:

Attivo dal 12 settembre 2018 il portale “carta del docente”
·         Dal 12 settembre 2018 è nuovamente attivo il portale https://cartadeldocente.istruzione.it/ attraverso il quale i docenti a tempo indeterminato possono accedere alle somme destinate alla formazione e all’aggiornamento professionale.
L’accredito per il 2018/19
·         Anche per il 2018/19 sono a disposizione 500 euro.
Le somme non ancora spese
·         Le somme non ancora spese degli anni 2016/17 e 2017/18 sono state riaccreditate.
Lo “storico portafoglio”
·         Si può consultare la composizione del proprio portafoglio che comprende l’importo nominale previsto per l’anno scolastico corrente e gli eventuali residui relativi agli anni scolastici 2016/17 e 2017/18.
I residui relativi all’anno scolastico 2016/17
·         Solo per i residui riferiti all’anno scolastico 2016/17 gli importi disponibili possono essere utilizzati dai docenti e validati dagli esercenti entro e non oltre il 31 dicembre 2018.
Quali beni potrò acquistare
·         Con i buoni spesa generati dall’applicazione web “Carta del docente” ogni docente potrà acquistare:
  • libri e testi, anche in formato digitale
  • pubblicazioni e riviste utili all’aggiornamento professionale
  • hardware e software
  • iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’Istruzione
  • iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale
  • biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche
  • biglietti di musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo
  • iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del piano nazionale di formazione.

mercoledì 12 settembre 2018

VACCINI: È ANCORA CAOS?


Dopo che i relatori delle commissioni Bilancio ed Affari costituzionali Giuseppe Buompane e Vittoria Baldino hanno esaminato l’emendamento presentato dalla maggioranza per confermare l’obbligo dei vaccini per la frequenza scolastica ( La maggioranza M5s -Lega aveva infatti proposto la soppressione del comma 3 dell’art. 6 del decreto legge che prevede la proroga dell’obbligo di vaccinazione per l’iscrizione scolastica all’anno 2019/2010 accompagnata dai pareri favorevoli espressi dall’opposizione, dall’Associazione dei Presidi e da alcune rappresentanze dei genitori), nel corso della serata del 6 settembre è stato presentato un nuovo emendamento al decreto milleproroghe con il quale si rafforza il contenuto della circolare Grillo riguardo all’autocertificazione. Di fatto la norma prorogherà la possibilità di autocertificare , prevista nel DL Lorenzin per l’anno scolastico 2017/2018 , 2018/2019. Il termine per presentare i documenti di cui si certifica l’esistenza sarà sempre il 10 marzo 2019 . Intanto sono in corso in tutta Italia controlli da parte dei carabinieri dei Nas nelle scuole per verificare la veridicità della documentazione presentata dalle famiglie per individuare a livello nazionale casi di falsificazioni di documentazioni sia in forma di autocertificazione sia in forma di certificati rilasciati dalla ASL di competenza.


Si ricordano le principali novità introdotte dal Decreto Lorenzin:
•    le vaccinazioni obbligatorie e gratuite passano da quattro a dodici: anti-poliomelitica; anti-difterica; anti-tetanica; anti-epatite B; anti-pertosse; anti Haemophilusinfluenzae tipo B; anti-meningococcica B; anti-meningococcica C; anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella
•    le dodici vaccinazioni obbligatorie divengono un requisito per l’ammissione all’asilo nido e alle scuole  dell’infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni)
•    la violazione dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione di significative sanzioni pecuniarie.

Le dodici vaccinazioni elencate devono essere tutte obbligatoriamente somministrate ai nati dal 2017.
Ai nati dal 2001 al 2016 devono essere somministrate le vaccinazioni contenute nel Calendario Vaccinale Nazionale relativo a ciascun anno di nascita. Precisamente:
•    i nati dal 2001 al 2004, devono effettuare (ove non abbiano già provveduto) le quattro vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B; anti-tetano; anti-poliomielite; anti-difterite) e l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, raccomandate dal Piano Nazionale Vaccini 1999-2000
•    i nati dal 2005 al 2011, devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’antipertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, previsti dal Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Vaccini 2005-2007
•    i nati dal 2012 al 2016 devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b e l’anti-meningococcica C, previste dal Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014
•    i nati dal 2017, devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, l’anti-meningococcica C, l’antimeningococcica B e l’anti-varicella, previste dal Calendario vaccinale incluso nel nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019

Sono esonerati dall’obbligo di vaccinazione:
•    i soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale. Ad esempio i bambini che hanno già contratto la varicella non dovranno vaccinarsi contro tale malattia
•    i soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Ad esempio per i soggetti che abbiano avuto pregresse gravi reazioni allergiche al vaccino o ad uno dei suoi componenti
•    Entro il 10 settembre 2017, per l’avvenuta vaccinazione: può essere presentata la relativa documentazione oppure un’autocertificazione; per l’omissione, il differimento e l’immunizzazione da malattia: deve essere presentata la relativa documentazione; coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione: devono presentare copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’ASL.
•    Entro il 10 marzo 2018, nel caso in cui sia stata precedentemente presentata l’autocertificazione, deve essere presentata la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione


venerdì 7 settembre 2018

Lo Snals-Confsal ha sottoscritto il CCNL 2016-2018 del Comparto istruzione e ricerca.

Il Consiglio nazionale dello Snals, nel corso di un ampio dibattito che ha visto la presenza anche di tutti i responsabili territoriali provinciali e regionali
- pur  confermando  la posizione fortemente critica sul testo del contratto che ritiene lesivo di diritti, carente nella parte normativa e insoddisfacente nella parte economica;
- denunciando  le opinabili interpretazioni normative che hanno determinato la pesante compressione delle prerogative sindacali attraverso l’esclusione dai tavoli relativi a tematiche complesse e delicate, tra le quali sanzioni disciplinari, mobilità, ordinamenti professionali e tutte le materie di contrattazioni integrativa, confronto ed informativa, impedendo, di fatto, allo Snals l’esercizio della rappresentatività;
- ritenendo indispensabile e doveroso assicurare la tutela dei propri  iscritti, delle RSU,  e dei lavoratori tutti in un momento particolarmente difficile delle relazioni sindacali;
ha deliberato la sottoscrizione del contratto con firma di adesione critica accompagnata da una dura nota a verbale.
La sottoscrizione è stata condivisa dalla Confederazione generale Confsal.
Nota a verbale
Lo Snals-Confsal, nel sottoscrivere il CCNL 2016/2018, ritiene necessario e opportuno precisare che:
• Conferma la posizione fortemente critica sul contratto che ritiene lesivo di diritti, carente nella parte normativa e insoddisfacente nella parte economica;
• Denuncia le opinabili interpretazioni normative che hanno determinato la pesante compressione delle prerogative sindacali impedendo, di fatto, l’esercizio della rappresentatività attraverso l’esclusione dai tavoli relativi a tematiche complesse e delicate, tra le quali sanzioni disciplinari, mobilità, ordinamenti professionali e tutte le materie di contrattazioni integrativa, confronto ed informativa.
Lo Snals quindi, con la firma per adesione critica, intende tutelare i suoi iscritti, le sue RSU e i lavoratoti tutti del comparto in un momento particolarmente difficile delle relazioni sindacali.

mercoledì 5 settembre 2018

A tutto il personale scolastico.
Gen.mi docenti, ATA e Dirigenti,

si riportano gli Auguri di inizio anno scolastico 2018 - 2019 del Segretario Generale dello SNALS Elvira Serafini, ai quali si unisce questa Segreteria provinciale di Trieste.

Con l'occasione si informa che anche quest'anno lo SNALS donerà agli iscritti in servizio l'Agenda scolastica. A differenza dello scorso anno l'Agenda sarà recapitata a domicilio, tramite posta o corriere, presumibilmente entro la metà di settembre.

INIZIO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 – GLI AUGURI DEL SEGRETARIO GENERALE ELVIRA SERAFINI


Colleghe, Colleghi carissimi,
desidero rivolgere a voi tutti, iscritti allo Snals-Confsal e ai non iscritti, i più sinceri auguri di buon lavoro per un nuovo anno scolastico sereno e fruttuoso.
Non sarà un anno semplice. Sfide impegnative ci attendono e complesse problematiche sono ancora irrisolte. Le abbiamo sottoposte al ministro Bussetti nei recenti incontri al Miur, chiedendogli di assumere precisi impegni.
La fiducia che riponete nello Snals-Confsal e il vostro consenso ci daranno la forza necessaria per affrontare i vari problemi. INSIEME li affronteremo sicuramente meglio.
Lo Snals-Confsal continuerà ad essere con voi, come è sempre stato.
Proseguiremo la nostra battaglia non solo per giuste retribuzioni, ma anche per il riconoscimento del vostro ruolo sociale. Un ruolo fondamentale perché il mondo dell’istruzione e della Ricerca non è solo ambiente di apprendimento, ma ambiente di vita e di reale crescita umana, sociale e culturale, leva di sviluppo per il Paese.
Continueremo ad affiancare tutti i settori dell'istruzione e della formazione, Scuola, Afam, Università, Ricerca affinché insieme si possa realizzare un’autentica alleanza educativa per il futuro dei nostri giovani.
Buon anno scolastico alle famiglie, agli studenti, soprattutto ai più piccoli per i quali la prima campanella segna l’inizio di un percorso che, grazie al vostro encomiabile impegno quotidiano, farà acquisire loro non solo un bagaglio culturale, ma anche quelle competenze di cittadinanza, civiltà, rispetto, indispensabili per il loro futuro e per la società del domani.

Il Segretario generale
Elvira Serafini

DECURTAZIONE ORA DI STRUMENTO 1 NELLA DISCIPLINA “ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE” NEI LICEI MUSICALI - RICHIESTA DI INCONTRO FORMALE E SPECIFICO PER LA RISOLUZIONE DELLA VICENDA


Riportiamo di seguito la lettera inviata in data odierna al Capo di Gabinetto – MIUR.

  

Roma, 4 settembre 2018
Prot. 290-SEGR/ES/Richiesta_Incontro_Chinè_licei_musicali


Egregio dott. Giuseppe Chiné
Capo di Gabinetto dell’On. Ministro
MIUR


Oggetto:   decurtazione ora di strumento 1 nella disciplina “Esecuzione ed interpretazione” nei Licei musicali - richiesta di incontro formale e specifico per la risoluzione della vicenda.


Gent.mo dott. Chinè
chiedo un incontro formale e specifico per la risoluzione della problematica in oggetto riguardante i licei musicali.
Con sentenza del T.A.R. Lazio del 14 marzo 2018, n. 2915, confermata dalla sentenza n. 3409 del 5 giugno 2018 del Consiglio di Stato è stato ribadito, nel rispetto della vigente normativa, il principio in base al quale non può procedersi ad alcuna decurtazione dell’insegnamento frontale di strumento 1 nella disciplina “Esecuzione ed interpretazione” nei Licei musicali a favore dell’attività di ascolto.
Il Consiglio di Stato, confermando in toto la sentenza di primo grado, ha ribadito ed ulteriormente illustrato che appare “…illegittima la decurtazione di un’ora d’insegnamento frontale di «strumento 1», non prevedendo la vigente normativa alcuna ora di «ascolto» nella disciplina «Esecuzione e interpretazione»; II) l’attività di ascolto non può prevalere, in termini di ore d’insegnamento, rispetto alle attività tecnico-pratiche; III) l’ascolto non è riconducibile all’insegnamento dell’interpretazione, neppure sotto il profilo della corretta postura dell’esecutore e della singola esecuzione; IV) la carenza della dotazione organica dei docenti non costituisce idonea ragione per giustificare la scelta di non rispettare il piano di studi e di ore sancito dal DPR 89/2010.
Attualmente il Ministero non si è conformato alla decisione giurisdizionale contenuta nella sentenza del TAR sia per quanto riguarda l’adeguamento dell’organico dei licei musicali sia per il rispetto del monte ore previste per le attività tecnico-pratiche (strumento 1) nell’ambito della materia “esecuzione ed interpretazione”.
Si fa altresì presente che l’ulteriore ritardo nell’esecuzione della sentenza determinerà una grave violazione del diritto allo studio degli studenti dei licei musicali.
Parimente, ulteriore danno si avrà per la mancata assunzione dei docenti di discipline tecnico pratiche (strumento 1) in assenza di adeguamento di organico.
Al fine di evitare contenzioso da parte dei genitori degli alunni e dei docenti per il risarcimento di eventuali danni subiti e subendi la scrivente O.S. chiede fortemente all’amministrazione un incontro al fine di porre rimedio allo stallo in atto.
Cordialità.
Il Segretario Generale
Elvira Serafini

mercoledì 22 agosto 2018

PRESCRIZIONE CONTRIBUTI DIPENDENTI PUBBLICI: CHIARIMENTI DALL’INPS


E’ stata emanata una nota dall’INPS il 13 agosto u.s. dove sono evidenziati i chiarimenti sulla
scadenza del 31.12.2018.
Le precisazioni dell’INPS ci dicono:
- Il termine del 31.12.2018 non riguarda il dipendente pubblico, ma gli adempimenti
del datore di lavoro (Pubblica Amministrazione);
- Il periodo di prescrizione per i dipendenti pubblici dal 1.01.2019 passa dai 10 anni ai 5 anni;
- I contributi prescritti, ai sensi dell’art. 3 comma 9 della legge 335 del 1995 non possono
essere più versati dall’Amministrazione una volta prescritti e nel caso che fossero versati
l’INPS provvederà alla restituzione.
Il datore di lavoro, comunque, al fine di tutelare il lavoratore, come riportato nella circolare
INPS n. 169, al quale in ogni caso i periodi prescritti, pur privi di contribuzione, sono utili ai
fini del calcolo della pensione, sarà obbligato a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza
relativo ai periodi prescritti versando l’importo della rendita vitalizia necessaria.
Riassumendo quindi si prospettano due possibilità:
Periodi scoperti da contribuzione che non sono ancora prescritti (fino al 31.12.2018):
• fino al 31 dicembre 2018, i datori di lavoro possono continuare ad avvalersi delle modalità in
uso nell’INPDAP per la regolarizzazione contributiva.
Periodi scoperti da contribuzione e già prescritti (dopo il 31.12.2018):
• I flussi di denuncia che perverranno all’INPS dal 1° gennaio 2019 saranno gestiti secondo le
nuove indicazioni; i datori di lavoro pubblici potranno quindi continuare ad aggiornare le
posizioni assicurative dei dipendenti, ma per i flussi trasmessi dal 1° gennaio 2019 dovranno
sostenere un onere calcolato secondo le indicazioni della circolare INPS 169/2017 (ossia sarà
obbligato a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza riferito a periodi di servizio per cui
è intervenuta la prescrizione, utilizzando come base di calcolo il criterio della rendita vitalizia
ex art. 13 legge n. 1338 del 12.08.1962).

mercoledì 1 agosto 2018

DIPLOMATI MAGISTRALE - CONCORSO STRAORDINARIO E CONCORSO ORDINARIO, IN BREVE



E’ iniziato il 31 luglio in Aula della Camera, l'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (C. 924).
Il “decreto dignità” dedica l’emendato articolo 4  alla questione dei diplomati magistrale, alla continuità didattica degli studenti e al reclutamento dei docenti della scuola dell’infanzia e primaria. Lo inseriamo in area riservata per opportuna conoscenza.
 Vediamo in questa scheda, fermo restando l’approvazione del decreto senza modifiche, chi può partecipare al concorso straordinario e chi al concorso ordinario.
 Concorso straordinario: requisiti e articolazione
Possono partecipare al concorso straordinario i diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/02 e i laureati in Scienze della Formazione Primaria che abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le scuole statali.
La partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, è consentita a coloro i quali siano in possesso dei succitati requisiti più il titolo di specializzazione (anche conseguito all’estero e riconosciuto in Italia).
Il concorso si articola in:
una prova orale non selettiva (massimo 30 punti);
valutazione titoli (massimo 70 punti).
 Concorso ordinario: requisiti e articolazione
Il concorso è bandito, ai sensi dell’articolo 400 del D.lgs. 297/94 e successive modificazioni e dell’articolo 1, comma 109 lettera b) e 110, della legge n. 107/2015, con cadenza biennale.
Possono partecipare al concorso i docenti in possesso dell’abilitazione, quindi i diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/2002 e i laureati in Scienze Formazione Primaria.
Per i posti di sostegno possono partecipare i docenti in possesso del titolo di specializzazione.
Il concorso ordinario si articola in:
un’eventuale prova-preselettiva;
una prova scritta (massimo 40 punti);
una prova orale (massimo 40 punti);
valutazione titoli (massimo 20 punti)
Per il superamento delle prove – scritta e orale – è previsto un punteggio minimo (28/40 sia per l’una che per l’altra).
 Requisito due anni di servizio
In conclusione, per i diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/02 e i laureati in SFP la partecipazione al concorso ordinario o a quello straordinario dipende dal possesso del requisito dei due anni di servizio: chi li ha maturati partecipa alla procedura straordinaria; chi non li ha maturati partecipa a quella ordinaria.
 Inoltre,  facciamo notare, e in tal senso occorrerà agire politicamente anche in questo caso,  che nelle indicazioni di partecipazione al concorso straordinario suddetto, al momento, viene dimenticata la categoria di insegnanti che si sono licenziati dalle scuole paritarie e che ora verranno esclusi dalla partecipazione in quanto, in alcuni casi, non possono vantare le due annualità di servizio specifico presso scuole statali.
Ci pare assurdo, e  discriminante, che non debba essere valutato il servizio svolto nelle scuole paritarie dimenticando clamorosamente la L. 62/2000 che evidenzia con chiarezza che il sistema di istruzione è composto da scuole pubbliche, paritarie e degli enti locali.
Non è purtroppo la prima volta che si fanno norme che sono in contrasto con altre  e che mettono  l’Amministrazione a rischio di ulteriori contenziosi.

mercoledì 4 luglio 2018

LINEE DI PIATTAFORMA PER IL 2019-2021 - CCNL DEL COMPARTO DELL’ISTRUZIONE E DELLA RICERCA


Trascriviamo la lettera inviata al MIUR e all’ARAN, con la quale abbiamo trasmesso le Linee di Piattaforma contrattuale.

Oggetto: Invio Piattaforma Contrattuale triennio 2019-2021
   
Lo Snals-Confsal, sulla base di quanto previsto dall’art.2 comma 5 del CCNL 2016/18, presenta, con riguardo al triennio 2019/2021, la piattaforma contrattuale per il comparto “Istruzione e Ricerca“, comprese le Scuole italiane all‘estero. Detta piattaforma consta di due capitoli: nel primo sono trattate problematiche comuni alle aree di comparto, nel secondo sono affrontate questioni afferenti la specificità delle singole aree, entrambe sviluppate nell’ottica di una progettualità dal respiro politico.

Vi informiamo inoltre che è online lo Scuola Snals n. 24 dove sono pubblicate le Linee di piattaforma per il 2019-2021 CCNL del comparto istruzione e ricerca”.

Si può leggerlo  sul sito: www.snals.it    oppure scaricando l'app:
- per iPad o iPhone su: https://goo.gl/sbpt51
- per il tablet o smartphone Android: https://goo.gl/BFJ6sa


venerdì 25 maggio 2018

Ricorsi al Capo dello Stato per partecipare al concorso in forma semplificata


 Avverso il concorso pubblicato sulla G.U. n. 14 del 16.02.2018 l’ufficio legale SNALS (concorso in forma semplificata) propone al momento le seguenti azioni:

1.              Azione n. 1 bis/2018 concorso in forma semplificata riguardante gli ITP;
2.              Azione n. 3 bis /2018 concorso in forma semplificata riguardante i docenti abilitati all’estero;
3.              Azione n. 4 bis/2018 concorso in forma semplificata riguardante i dottorandi di ricerca;
4.              Azione n. 5 bis/2018 concorso in forma semplificata riguardante i docenti AFAM;
5.              Azione n. 6 bis/2018 concorso in forma semplificata riguardante i docenti ISEF.

Per informazioni contattare la nostra Segreteria Provinciale al n. 040370205

PROBLEMATICHE MAESTRI DIPLOMATI ENTRO L'A.S. 2001/02. SENTENZA CONSIGLIO DI STATO (ADUNANZA PLENARIA) 20.12.2017, N 11


In riferimento al problema dei maestri diplomati entro l'a.s. 2001/02, lo SNALS CONFSAL ha indicato da tempo possibili soluzioni per ottemperare le esigenze degli stessi con quelle, altrettanto legittime, dei Maestri laureati. Per fare chiarezza sulla situazione,  si rappresenta, in estrema sintesi, la genesi del problema.
Il Consiglio di Stato sezione VI, con sentenza 16 Aprile 2015, n. 1973, ha affermato il carattere abilitante del Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02, cioè prima dell'istituzione della Laurea in Scienze della Formazione Primaria. Ciò in riferimento al parere della II Sezione del medesimo  Consiglio di Stato, n. 3813 in data 11 settembre 2013.
Sulla base di quanto sopra si sono sviluppati molti ricorsi tesi al riconoscimento del diritto all'inclusione in GAE (Graduatorie ad esaurimento, finalizzate all'immissione in ruolo) dei soggetti possessori del titolo sopra richiamato in quanto “abilitati” e, di conseguenza, si sono avute molte sentenze, tutte positive. Alcune, tuttavia, con pronunciamento definitivo, altre con provvedimento cautelare, in attesa della definitiva sentenza.
Sia i destinatari delle prime che delle seconde sentenze sono stati inclusi in Graduatoria ad Esaurimento ed alcuni, giunti in turno di nomina, sono stati immessi in ruolo ed hanno svolto l'anno di formazione destinato alla definitiva conferma nel ruolo della scuola Primaria o dell'Infanzia.
E' ovvio che per i secondi (destinatari di sentenza cautelare) il tutto è avvenuto “con riserva”, anche se, dopo le sentenze favorevoli delle sezioni II e VI del Consiglio di Stato non sussistevano molti dubbi sulla conferma di tale orientamento.
Contrariamente alle aspettative, invece, con la sentenza 20/12/2017, n. 11 il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, ha, invece, escluso il diritto dei Maestri diplomati, che non abbiano superato alcun concorso, ad essere inclusi in GAE.
Ora, i docenti nei confronti dei quali, a suo tempo, c'è stato un pronunciamento definitivo del Giudice SONO e RESTANO inclusi in GAE, mantenendo il diritto ad ottenere un contratto a tempo indeterminato (immissione in ruolo) quando verranno in turno di nomina o, addirittura, mantengono il contratto a tempo indeterminato se ne sono già stati destinatari.
I docenti nei confronti dei quali il Giudice si è espresso in termini cautelari, in attesa di definitiva sentenza, saranno, per effetto della citata Sentenza 11/2017, estromessi dalle GAE e dal ruolo, ove acquisito. Questa situazione crea disparità enormi fra persone che si trovano sostanzialmente in analoga situazione (possesso di un diploma definito “abilitante”, senza superamento di concorso).
È bene precisare che, lo Snals-Confsal, da sempre, si è fatto portavoce di proposte e interventi atti a trovare una soluzione alla drammatica situazione che vede coinvolti, ormai da anni, migliaia di insegnanti diplomati magistrali, non trascurando la conseguente condizione di caos sociale che si verrebbe a determinare nel Paese e le ripercussioni di carattere meramente operativo-organizzativo che graverebbero sulla scuola dell’Infanzia e sulla scuola Primaria.
A questo punto diviene indispensabile una soluzione legislativa, che contemperi gli interessi dei docenti diplomati rispetto ad una vicenda che li ha coinvolti e che vede esiti diversificati per situazioni analoghe, con le altrettanto legittime aspettative dei docenti laureati in attesa di un posto di lavoro.
L'ipotesi di soluzione suggerita dallo SNALS-Confsal è la seguente:
1   Trovare una soluzione politica, attraverso un provvedimento legislativo, in quanto è un dovere del Governo trovare una giusta e equa  risposta al delicatissimo quanto drammatico problema;
2   Prevedere una procedura concorsuale riservata  ai diplomati che verranno esclusi dalle GAE e dal ruolo, per effetto del pronunciamento del Consiglio di Stato del dicembre 2017, più volte citato;
3   Consentire a costoro di partecipare all'aggiornamento GAE previsto per l'a. s. 2018/19 e valido per il triennio successivo ai sensi della Legge n. 21/2016 (Art. 1, comma 10 bis);
4   Mantenere ferma la facoltà di accesso  per i maestri Laureati il cui titolo è certamente abilitante.

Pertanto, chiederemo un urgentissimo intervento alle Commissioni Cultura di Camera e Senato ed impegneremo, in tal senso, il nuovo Ministro dell'Istruzione, in modo da poter ridare certezza del diritto a tutti i Docenti interessati al problema, senza penalizzare i Laureati i quali, giustamente, hanno aspettative forti per la loro sistemazione.