Con nota 13
novembre 2012 prot. 7321, il Ministero della pubblica istruzione ha precisato
che, ai fini della determinazione del compenso da attribuire ai commissari
interni, in base all'art. 3, comma 1 D.I. 24 maggio 2007, al commissario
interno competerebbe un unico compenso forfettario qualora operi su un'unica
commissione, ancorché in relazione a più classi. L'art. 3, comma
1, D.I. 24 maggio 2007, dispone testualmente che “ al commissario interno
che svolga la funzione su più classi/commissioni compete, per ogni ulteriore
classe, il compenso forfettario ….....entro il limite massimo di due compensi
aggiuntivi ”. Ciò che
risulterebbe rilevare, pertanto, è che il commissario svolga le proprie
funzioni su più classi, a prescindere se nell'ambito di una o più commissioni.
E in effetti, in passato, la norma è stata sempre applicata in tal senso. Di qui l'opportunità
di inoltrare all'amministrazione un atto di significazione e diffida,
interruttivo di ogni prescrizione e decadenza, da parte di quei docenti che
hanno esercitato ovvero eserciteranno la funzione su più classi/commissioni, al
fine di richiedere il pagamento del compenso aggiuntivo. In caso di
risposta negativa, occorrerà proporre ricorso al giudice del lavoro
territorialmente competente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla nostra sede di via Paduina 4.