Ad integrazione del contenuto
normativo delle schede, si precisano anche alcune situazioni specifiche.
- Il 5 maggio nelle scuole
primarie è prevista la somministrazione delle prove INVALSI e molti si chiedono
se sia possibile una qualche forma di “precettazione”. L’accordo attuativo
della L.146/90 (allegato del CCNL 1998/2001) prevede, per la scuola, che in
caso di sciopero il Dirigente individui un contingente per assicurare i
c.d.”servizi minimi” (in attuazione dei criteri previsti nel contratto
d’istituto ai sensi dell’art. 6 c. 2 lett. l del CCNL/07), ma esclusivamente
nei casi definiti nell’accordo.
- Le prove INVALSI non sono
comprese tra le prestazioni indispensabili (servizi minimi) e, quindi, nessun
docente che intende aderire allo sciopero può essere precettato in nessun modo,
né è tenuto a dichiarare in anticipo la propria decisione in merito
all’adesione allo sciopero.
- In presenza di tali atti si
configura il comportamento antisindacale sanzionabile, ai sensi dell’art 28
della legge n. 300/70.
- In presenza di attività
collegiali (obbligatorie) programmate nel piano delle attività nella giornata
del 5 maggio (ad esempio il collegio docenti, i consigli di classe, incontri
collegiali o individuali con i genitori, ecc…) queste non possono essere
spostate a data successiva; anche in questo caso si configurerebbe come
comportamento antisindacale tendente a vanificare gli effetti dello sciopero.
Ovviamente chi aderisce allo sciopero, trattandosi di sciopero per l’intera
giornata, non è tenuto a parteciparvi. Altra cosa è riconvocare, ma
successivamente allo sciopero e sempre entro i limiti e con le procedure di cui
all’art. 29 del CCNL/07, quella determinata attività, se non si è potuta
svolgere per il livello di adesione allo sciopero e ritenuta necessaria.
Ovviamente, le ore previste nella giornata dello sciopero vanno computate nei
limiti massimi di servizio obbligatori, anche se quella attività non è stato
possibile effettuarla.
- Nel caso in cui la scuola
abbia programmato attività “non obbligatorie” nella giornata dello sciopero (ad
es. visite guidate, gite scolastiche, partecipazione a manifestazioni, ecc…),
attività che potrebbero anche avere già impegnato risorse quali acquisto di
biglietti del treno, per ingresso ai musei, per noleggio autobus, ticket, ecc…
è fatto salvo il diritto individuale di adesione allo sciopero.