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venerdì 21 dicembre 2012

PENSIONI: EMANATI CIRCOLARE E DM - SCADENZA DOMANDE 25/01/2013

Le domande, fissate dal decreto ministeriale, vanno prodotte entro e non oltre il termine finale del 25/01/2013.
Il personale Dirigente Scolastico, docente, educativo ed ATA a tempo indeterminato dovrà inviare le domande esclusivamente con la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle istanze di cessazione, presente sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it).
I requisiti necessari per il diritto a pensione sono, nel caso di requisiti posseduti al 31 dicembre 2011 quelli appresso riportati:
-ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007, per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2011.
Fermo restando il raggiungimento della quota 96, devono essere posseduti alla suddetta data, senza alcuna forma di arrotondamento, (quale requisito minimo) 60 anni di età e 35 di contribuzione.
L’ulteriore anno, ove necessario per raggiungere la “quota 96”, può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).
Il diritto al trattamento pensionistico di anzianità può essere conseguito, inoltre, indipendentemente dall’età, con un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni posseduto entro il 31 dicembre 2011.
I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione, (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell’art. 2 c. 3 lett, C del D.lgs n. 503 del 30/12/92) se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011.
Per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo rimane in vigore l’art. 1 c. 9 della L. 243/04 che prevede il requisito di almeno 57 anni di età e una contribuzione pari o superiore a 35 anni. In tal caso, tuttavia,ai fini del conseguimento del diritto al trattamento di pensione dal 1 settembre 2013 i requisiti anagrafici e contributivi devono essere stati conseguiti entro il 31 dicembre 2012.
Ai sensi dell’art. 24 della legge 22/12/2011 n. 214 e della circolare FP n. 2 dell’8/3/2012, tutti coloro che hanno maturato i requisiti di cui sopra, entro il 31 dicembre 2011, rimangono soggetti al regime previgente per l’accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità e non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva; con la precisazione che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal 1/1/2012.
Per il personale che non rientra nelle casistiche sopra descritte, per l’anno 2013 le regole da applicarsi sono:
-per la pensione di vecchiaia un’età di 66 anni e 3 mesi compiuti entro il 31 agosto 2013 (collocamento d’ufficio) o, a domanda entro il 31 dicembre 2013, in virtù della disposizione contemplata all’art. 59, c.9 della L.449/97, sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.
La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 5 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2013, senza operare alcun arrotondamento, fermo restando che, per i dipendenti con età inferiore a 62 anni, la norma prevede una penalizzazione.