Il presente ricorso è diretto ad ottenere la
cessazione della trattenuta obbligatoria Enam sullo stipendio, a far data dalla
soppressione dell'Ente (31 luglio 2010).
Come è noto, il personale di ruolo della scuola
dell'infanzia e della scuola primaria è sempre stato assoggettato ad una
trattenuta obbligatoria in favore dell'Ente Nazionale di Assistenza Magistrale (ENAM) pari allo 0,80 dello stipendio,
per poter beneficiare di eventuali prestazioni socio assistenziali.
Sennonché, per effetto della Legge n. 122/2010 di conversione del D.L.
n. 78/2010, l'Enam è stato soppresso e le relative funzioni sono state
trasferite all'Inpdap.
Successivamente, con la Legge n. 214/2011, l'Inpdap è stato
soppresso e le relative funzioni sono state attribuite all'INPS.
Si rappresenta dunque la possibilità di proporre
ricorso dinanzi al Giudice del lavoro territorialmente competente, al fine di
richiedere l'interruzione immediata della trattenuta obbligatoria relativa
all'ex Enam, nonché la restituzione di quanto trattenuto a detto titolo a far
data dalla soppressione dell'Ente (31 luglio 2010).
Possono partecipare al ricorso
tutti i docenti di ruolo (e dirigenti) della scuola dell'infanzia e della
scuola primaria.
L’adesione all’azione legale e l’eventuale vittoria
del ricorso comporterà ovviamente la perdita dei servizi ancora offerti agli iscritti all’ex ENAM.
Naturalmente, l’azione giudiziaria da intraprendere
comporterà dei costi; per ulteriori informazioni gli interessati sono invitati
a contattare la Segreteria provinciale SNALS il lunedì dalle 09.00 alle 12.00
ed il mercoledì dalle 17.00 alle 19.00 – Sig. Maffei.
Il
termine ultimo per la raccolta delle adesioni è fissato al 17 aprile 2014.