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venerdì 10 febbraio 2017

UFFICIO STUDI - PASSAGGIO DA TFS A TFR LEGITTIMA LA TRATTENUTA DEL 2,50%

Nei dipendenti pubblici abbiamo tre diverse tipologie in merito al trattamento di fine rapporto lavoro (detto anche liquidazione o buonuscita).
 a)    Personale in regime di trattamento di fine servizio (TFS).
b)    Personale che ha aderito ad un fondo di previdenza complementare di fine rapporto (TFR).
c)     Personale assunto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 e quindi obbligatoriamente in regime di TFR. Il passaggio dal regime di TFS al regime di TFR per il personale b) e c) deve realizzarsi ai sensi dell’art.1 del DPCM 20/12/1999 alle condizioni che non ci siano variazioni (tra il precedente sistema e quello successivo) della retribuzione netta, dell’imponibile fiscale e dell’imponibile previdenziale.
Per realizzare ciò la legge ha soppresso il contributo previdenziale obbligatorio del 2,50% ma ha disposto, nel contempo, il recupero “figurativo” di tale riduzione per garantire l’invarianza sia previdenziale sia di trattamento di fine rapporto.
Per il personale in regime di TFS (a) la liquidazione di fine servizio avviene in due quote:
-         la prima, per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 2010, pari a 1/12 dell’80% dell’ultima retribuzione annua lorda moltiplicato per il numero di anni utili;
-         la seconda dal 1° dicembre 2011, in regime di TFR, si calcola sommando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91% della retribuzione annua (tutte le voci retributive corrisposte), gli importi sono indicizzati al 31 dicembre di ogni anno con l’applicazione di un tasso costituito dal 1,50% in misura fissa e del 75% dall’aumento dell’indice dei prezzi al consumo.La Legge 228/2012 ha fatto venir meno il contendere del trattamento del 2,50% in quanto tale contributo è finalizzato a garantire la parità di trattamento stipendiale tra tutti i lavoratori pubblici, indipendentemente dal regime di prestazione di fine lavoro.