Nei dipendenti
pubblici abbiamo tre diverse tipologie in merito al trattamento di fine
rapporto lavoro (detto anche liquidazione o buonuscita).
a) Personale in
regime di trattamento di fine servizio (TFS).
b) Personale che ha
aderito ad un fondo di previdenza complementare di fine rapporto (TFR).
c) Personale assunto
a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 e quindi obbligatoriamente in
regime di TFR. Il passaggio dal
regime di TFS al regime di TFR per il personale b) e c) deve realizzarsi ai
sensi dell’art.1 del DPCM 20/12/1999 alle condizioni che non ci siano
variazioni (tra il precedente sistema e quello successivo) della retribuzione
netta, dell’imponibile fiscale e dell’imponibile previdenziale.
Per realizzare
ciò la legge ha soppresso il contributo previdenziale obbligatorio del 2,50% ma
ha disposto, nel contempo, il recupero “figurativo” di tale riduzione per
garantire l’invarianza sia previdenziale sia di trattamento di fine rapporto.
Per il personale
in regime di TFS (a) la liquidazione di fine servizio avviene in due quote:
-
la prima, per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre
2010, pari a 1/12 dell’80% dell’ultima retribuzione annua lorda moltiplicato
per il numero di anni utili;
-
la seconda dal 1° dicembre 2011, in regime di TFR, si
calcola sommando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91% della
retribuzione annua (tutte le voci retributive corrisposte), gli importi sono
indicizzati al 31 dicembre di ogni anno con l’applicazione di un tasso
costituito dal 1,50% in misura fissa e del 75% dall’aumento dell’indice dei
prezzi al consumo.La Legge 228/2012
ha fatto venir meno il contendere del trattamento del 2,50% in quanto tale
contributo è finalizzato a garantire la parità di trattamento stipendiale tra
tutti i lavoratori pubblici, indipendentemente dal regime di prestazione di
fine lavoro.