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martedì 25 agosto 2020

DIRITTO AL COMPENSO PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE DI RECUPERO DA EFFETTUARE DAL 1° SETTEMBRE AI SENSI DELL'ART. 6 DELL'O.M. N. 11 DEL 16 MAGGIO 2020

 Ai Dirigenti scolastici

della Provincia di Trieste

  

Preg.mi Dirigenti scolastici,

alcuni di voi, non tutti, hanno programmato, a seguito di deliberazioni collegiali, attività didattiche integrative e di recupero dall'inizio del mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni, ai sensi della O.M. n. 11/2020, dubitando che ai docenti che le svolgono spetti un compenso aggiuntivo, in quanto definite “ordinarie”.

Al proposito mi permetto di parteciparvi le seguenti considerazioni.

Le attività di insegnamento comprese negli obblighi di lavoro dei docenti sono quelle definite dal calendario scolastico delle lezioni a livello regionale (art. 28 del CCNL 2007), nel quale non rientrano le attività didattiche di recupero previste dall'O.M. n.11 del 16/5/2020

Le attività didattiche di cui alla O.M. n. 11 / 2020 sono dette “ordinarie”, ma classificate come integrative e di recupero dall'art. 1, c. 2 del D.L. 8/4/2020, n. 22 e dall'art. 1, c. 1 della stessa O.M. n. 11/2020. Queste fattispecie di attività didattiche sono regolate dal D.M. n. 80 del 3/10/2007 e la tab. n. 5 allegata al CCNL 2006-2009 ne stabilisce il compenso.

La denominazione di “attività didattica ordinaria” (OM n. 11, art. 6, c. 3) induce alcuni a ritenere che esse rientrino nell'attività didattica dovuta dai docenti, al pari delle lezioni che per l'a. s. 2020-2021 iniziano a metà settembre. Secondo questa interpretazione per queste attività didattiche non sarebbe dovuto alcun compenso aggiuntivo. Si rammenta che anche i corsi di recupero di cui al D.M. n. 80 del 3/10/2007 sono considerati, all'art. 1, “parte   ordinaria   e permanente” del POF, per lo svolgimento dei quali è dovuto il compenso stabilito alla tab. 5 del CCNL 2006-2009.

Di fatto si tratta di attività rese necessarie da una situazione pandemica per niente ordinaria. Inoltre non tutti i docenti sono impegnati in queste, non solo per le proprie classi e non per lo stesso numero di ore. E' pure prevista la loro prosecuzione oltre l'inizio delle lezioni, per tutto il primo periodo dell'a. s. e, all'occorrenza, anche oltre, fino al termine delle lezioni: sono cioè del tutto assimilate ai tradizionali corsi di recupero per gli alunni che hanno manifestato carenze negli apprendimenti e che hanno riportato insufficienze nelle valutazioni intermedie o finali dell'anno scolastico (D.M. n.80 del 3/10/2007).

Appare scontato che i docenti che effettueranno queste stesse attività di recupero ai sensi della O.M. 11/2020 nel prosieguo dell'anno scolastico, oltre il normale orario di insegnamento, saranno retribuiti come previsto dalla tab. n. 5 del CCNL 2006-2009 (35 o 50 € / ora). Perchè allora non retribuire come per i corsi di recupero i docenti che svolgono recuperi e integrazioni didattiche nella prima metà di settembre? Non farlo significherebbe attuare un trattamento ingiusto, discriminatorio e illegittimo. Queste attività didattiche, oltretutto “eventuali”, si possono dire ordinarie nel senso che si devono fare, la cui frequenza è obbligatoria da parte degli studenti  ammessi all'anno successivo con insufficienze in una o più materie, per causa di forza maggiore, ma non nel senso che non debbano essere retribuite.

Si evidenzia, infine, il comma 5 dell'art. 6 della stessa O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 che testualmente recita: “Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolo sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali”.   Per la flessibilità didattica e organizzativa e per le ore aggiuntive prestate per l'attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo è espressamente previsto il riconoscimento economico dal FIS (CCNL, art. 88, c.1 e 2 a, c). L'O.M. Inoltre esplicita che su queste attività devono convergere prioritariamente le iniziative progettuali, assimilandole in tal modo ai progetti per i quali è sempre dovuto adeguato compenso. Insomma, la stessa O.M. n. 11/2020, contiene tutti gli elementi che sanciscono il diritto al compenso per queste attività didattiche integrative e di recupero.

                                             

                                                                     Il Segretario provinciale SNALS

                                                                                   Franco De Marchi