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venerdì 3 aprile 2020

MOBILITÀ 2020-21

Non tutti i docenti possono presentare la domanda di mobilità volontaria per l’anno scolastico 2020/2021. Ci sono i docenti che nella mobilità 2019/2020 sono stati soddisfatti in una preferenza puntuale di scuola, che per tre anni rimarranno bloccati, poi ci sono i docenti neoassunti in ruolo dal 1°settembre 2019 che sono di norma bloccati su scuola per un quinquennio o in altri casi su provincia per un triennio. 
Tutti gli altri docenti potranno presentare la domanda di mobilità 2020-2021.

Blocco triennale della mobilità
È utile ricordare che ai sensi dell’art.2, comma 2, del CCNI mobilità 2019-2022 esiste il blocco triennale della mobilità per chi è stato soddisfatto nel trasferimento su scuola. La norma dice: “Ai sensi art. 22, comma 4, lett. a) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo”.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI mobilità 2019-2022, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

Immissioni in ruolo, blocco quinquennale o triennale
Il blocco quinquennale di trasferimento per i docenti della scuola secondaria di I e II grado, entrati in ruolo con il concorso straordinario 2018, è stato introdotto dalla legge n.145 del 30 dicembre 2018 che ha modificato l’art.13, comma 3, del d.lgs.59/2017. In tale norma è scritto:” Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso”.

I neoassunti in ruolo nella scuola secondaria di I e II grado da GAE e da concorso 2016 e i neoassunti in ruolo nella scuola dell’infanzia o primaria da GAE, concorso 2016 e concorso straordinario 2018, sono soggetti ad un blocco triennale della mobilità all’interno della provincia di titolarità. Tale vincolo triennale è normato dall’articolo 399, comma 3, del d.lgs. 297/94, in cui è scritto che “i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al personale di cui all’art. 33, comma 5, della medesima legge”.