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mercoledì 6 marzo 2013

NUOVO RICORSO TRATTENUTA 2,50% ASSUNTI DOPO IL 2000 E PER COLORO CHE HANNO OPTATO PER UNA FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Non è dovuta la trattenuta del 2,50% sullo stipendio del personale docente e Ata in servizio a tempo determinato e indeterminato dal 01.01.2001.
Con la legge n. 228 del 24.12.2012 è tornato ad essere legittimo il prelievo del 2,5% sull’80% dello stipendio del personale Docente e ATA in servizio a tempo indeterminato alla data del 31.12.2000, in quanto detto personale è stato restituito al precedente regime di TFS con i conseguenti vantaggi economici sulla buonuscita.
Invece, continua ad essere illegittimo il prelievo del 2,5% sull’80% dello stipendio del personale Docente e ATA in servizio a tempo determinato o indeterminato con decorrenza successiva alla data del 31.12.2000, in quanto detto personale continua ad essere in regime di TFR.
L’Amministrazione, dunque, deve interrompere la trattenuta e restituire le somme decurtate illegittimamente al personale Docente e ATA.
Il ricorso viene proposto nei confronti delle seguenti categorie di dipendenti pubblici:
1) gli assunti dopo il 31 dicembre 2000 con contratto a tempo indeterminato;
2) gli assunti con contratto a tempo determinato in essere alla data del 30 maggio 2000 o stipulato successivamente;
3) i dipendenti che, ancorché assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000, abbiano optato per il TFR ai sensi dell’articolo 59, comma 56, della legge 449 del 1997.
Rivolgeri al Sig. Maffei il mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00 entro VENERDI' 8 MARZO.