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martedì 26 gennaio 2021

Nuovo accordo nazionale sugli scioperi

 Comunicazione di adesione da parte del personale scolastico

Come ormai tutti sanno, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2021, facilmente consultabile  in  internet, è entrato in vigore il nuovo Accordo Nazionale sugli scioperi.

Tra i vari adempimenti, le Amministrazioni, entro l’11 febbraio, dovranno sottoscrivere un accordo integrativo, d’istituto nel caso delle scuole, con le OO.SS firmatarie dell’Accordo Nazionale per stabilire i contingenti minimi di personale da esonerare dallo sciopero per garantire l’erogazione dei servizi minimi essenziali.

Un punto importante del nuovo Accordo è l’invito, da parte dei dirigenti a tutto il personale, a comunicare in forma scritta l’intenzione di aderire o meno allo sciopero o di non aver ancora maturato una decisione in proposito, prevista all’art. 3, comma 4 che così recita:

In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”

Il successivo comma 6 dell’art. 3 completa gli adempimenti al riguardo

“I dirigenti scolastici, in occasione di ciascuno sciopero, individuano - anche sulla base della comunicazione del personale resa ai sensi del comma 4 - i nominativi del personale in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative da includere nei contingenti di cui al precedente comma 2, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse ai sensi dell’art. 2. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione di cui al comma 4, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile; l’eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore. I dirigenti scolastici e gli organi dell’amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all’adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione, nonché a comunicare al Ministero dell’Istruzione la chiusura totale o parziale dell’istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.”