La sospensione delle
attività didattiche nelle scuole, nelle università e negli istituti di alta
formazione a causa dell’emergenza “Covid 19” ha messo i docenti nella
condizione di utilizzare diverse forme di didattica a distanza. Tutta la
comunità educante, docenti, dirigenti e personale ATA, si è fatta interprete
dell’esigenza di garantire il diritto all’istruzione degli studenti.
La “rete”, da sempre
considerata da noi una risorsa preziosa non solo per il funzionamento delle
scuole ma anche per il consolidamento degli apprendimenti, ha rivelato
nell’attuale situazione di emergenza tutte le sue potenzialità. Riteniamo però
che in questo momento l’interesse della comunità educante sia soprattutto
quello di mantenere attiva la relazione educativa con gli alunni con
l’obiettivo di stimolare approfondimenti sui percorsi formativi già realizzati
e di programmare coerentemente la ripresa delle attività curriculari.
Non riteniamo giusto
né opportuno imporre metodologie didattiche e strumenti senza la condivisione
della comunità scolastica, come del resto raccomanda la nota MI del 6 marzo
2020.
Il rispetto della
libertà di insegnamento, tutelata dalla Costituzione, ci induce a lasciare ai
docenti la libera individuazione delle migliori modalità per il mantenimento
della relazione educativa ai fini del consolidamento delle competenze già
acquisite dagli allievi.
Per tale motivo siamo
nettamente contrari a qualsiasi forma non prevista dalla norma legislativa e
contrattuale di controllo dell’orario di servizio dei docenti o di
registrazione delle presenze “a distanza” degli allievi, tramite i software di
gestione del registro elettronico. Lo
stesso Ministero tra l’altro ha chiarito che le assenze degli alunni nei
periodi di sospensione delle attività didattiche dovute all’attuale situazione
di emergenza non saranno conteggiate ai fini della validità dell’anno
scolastico. Per quanto concerne i docenti la stessa giurisprudenza in materia
afferma che, in assenza di attività programmate o d’impegni collegiali
straordinari convocati dal Dirigente Scolastico, il docente deve essere
considerato a disposizione, ma senza l’obbligo di adempiere al suo orario settimanale
curriculare, previsto per il normale svolgimento delle lezioni [sent. Consiglio
di Stato (sezione VI) n. 173 dell’8 maggio 1987, giudizio poi recepito nel
D.lgs. n. 297/1994 e nei successivi contratti collettivi nazionali].
Il Ministero poi,
intempestivamente a nostro parere, ha emanato la nota 318 dell’11 marzo con la
quale ha avviato il monitoraggio delle attività di didattica a distanza messe
in atto dalle scuole. Il monitoraggio del MI segue peraltro analoghi
monitoraggi già autonomamente avviati da diversi USR.
Non riteniamo
opportuna in questo momento un ulteriore adempimento da parte delle scuole, già
messe in seria difficoltà dell’emergenza sanitaria, tra l’altro in una fase
propedeutica alla messa a punto di un vero sistema di didattica a distanza. Il
monitoraggio avviato dal MI manifesta le sue interne contraddizioni allorché
alcuni quesiti richiedono addirittura le forme di valutazione individuate dai
docenti per la verifica degli apprendimenti previsti dai percorsi realizzati a
distanza. Noi riteniamo che la funzione docimologica appartenga ai docenti e
sia regolata da precise norme regolamentari e legislative quali il DPR 122/2009
e il D.lgs. 62/2017 e non da protocolli di fonte tradizionale, come del resto
lo stesso ministero ha ricordato nella sua nota del 8 marzo 2020.
Avremmo preferito che
il Ministero avesse informato le organizzazioni sindacali sull’iniziativa del
monitoraggio. Lo Snals avrebbe sicuramente trovato soluzioni flessibili, senza
violare i limiti contrattuali, e nel pieno rispetto e riconoscimento del
prezioso lavoro che la stragrande maggioranza dei docenti e del personale della
scuola sta svolgendo, ben al di là del proprio orario di lavoro, per avviare,
prima della raccolta di meri dati statistici, una riflessione pedagogica sulle
necessità contingenti della didattica in
un clima condiviso e operoso.
Il Segretario Generale
Elvira Serafini