Il CCNL
2016/2018 e i permessi del personale ATA
I permessi per motivi personali
e familiari (i 3 giorni previsti dal CCNL 29.11.2007)
• Il personale ATA a tempo
indeterminato ha diritto a 18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico
per motivi personali o familiari.
• Se usufruiti
cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza
dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente
pari a sei ore.
• In caso di rapporto di
lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di
permesso.
I tre giorni di permesso di cui
all’art. 33, comma 3, della legge 104
• I tre giorni di permesso
di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104/92 possono essere utilizzati anche
ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.
• Va predisposta, di
norma, una programmazione mensile dei giorni di permesso, da comunicare
all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese.
• In caso di necessità e
urgenza, va presentata una comunicazione 24 ore prima e comunque non oltre
l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il
permesso.
Il preavviso per gli altri
permessi
• La richiesta dei
permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, i permessi di cui
all’art. 4, comma 1, della legge 53/2000 (grave infermità del coniuge o la
parte dell’unione civile, di un parente entro il secondo grado o del
convivente) va comunicata all’ufficio di appartenenza con un preavviso di tre
giorni.
• In caso di comprovata
urgenza, la domanda di permesso va presentata 24 ore prima e comunque non oltre
l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il
permesso.
I permessi per l’espletamento
di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
• Al personale ATA sono
riconosciuti specifici permessi nella misura massima di 18 ore per anno
scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di
lavoro, fruibili su base sia giornaliera che oraria, per l’espletamento di
visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.
• I permessi sono
assimilati alle assenze per malattia sia ai fini del periodo di comporto sia
riguardo al trattamento economico.
• Ai fini del comporto,
sei ore di permesso corrispondono ad una giornata lavorativa.
• I permessi orari possono
essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata; in tal
caso si computano le ore previste nella giornata di assenza.
• La decurtazione del
trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi
10 giorni opera solamente nel caso di permesso fruito su base giornaliera e non
per i permessi orari inferiori all’intera giornata lavorativa.
• In caso di rapporto di
lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di
permesso.
• La domanda va presentata
almeno tre giorni prima.
• In caso di particolare e
comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata 24 ore prima e
comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il
dipendente utilizza il permesso.
Assenza per l’espletamento di
visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici imputabile a
malattia
• Qualora le
caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite
specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o terapie determinino
incapacità lavorativa, la relativa assenza è imputata alla malattia.
Altre possibilità in
alternativa ai permessi per l’espletamento di viste, terapie, prestazioni
specialistiche od esami diagnostici
• In alternativa ai
permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici,
resta ferma la possibilità per il dipendente di fruire anche dei permessi brevi
a recupero, dei permessi per motivi personali e familiari o dei riposi
compensativi.
Incompatibilità dei permessi
utilizzati nella medesima giornata
• I permessi orari per
motivi personali o familiari e quelli per visite, terapie, prestazioni
specialistiche od esami diagnostici non possono essere fruiti nella stessa
giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, nonché
con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore.
I permessi per concorsi o esami
• Restano invariati i
permessi per la partecipazione a concorsi od esami: 8 giorni complessivi per
anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.
• Retribuiti per il
personale a tempo indeterminato, non retribuiti per quello a tempo determinato.
I permessi per lutto
• Restano invariati i
permessi per perdita del coniuge o della parte dell’unione civile, di parenti
fino al secondo grado e affini di primo grado, di soggetto componente la
famiglia anagrafica o convivente stabile: tre giorni per evento, anche non
continuativi.
• Retribuiti per tutti.
I permessi per matrimonio
• Restano invariati anche
i permessi per matrimonio: 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio,
con decorrenza indicata dal dipendente: da una settimana prima a due mesi dopo.
• Retribuiti per tutti.