ORARIO DI APERTURA

LUNEDI', MERCOLEDI' E GIOVEDI' DALLE 17.00 ALLE 19.00. Per urgenze inviare una email all'indirizzo: friuliveneziagiulia.ts@snals.it

SEGRETERIA PROVINCIALE DI TRIESTE

via Paduina, 4
34125 Trieste -Tel. 040-370205 Fax. 040-368415

e-mail:friuliveneziagiulia.ts@snals.it

friuliveneziagiulia.trieste@pec.snals.it

giovedì 20 dicembre 2018

Si comunica che
Il nostro ufficio  durante le festività natalizie
sarà aperto:
giovedì 27 dicembre 2018 dalle 9 alle 12
mercoledì 2 gennaio 2019 dalle 9 alle 12 
e dalle 17 alle 19
giovedì 3 gennaio 2019 dalle 9 alle 12

Si augura a tutto il personale della scuola 
“Buone Feste”
           

giovedì 13 dicembre 2018

Legge bilancio, Snals non esclude lo stato di agitazione pubblico impiego. Le proposte di modifica al DdL Bilancio

      Comunicato stampa 12/12/2018

Legge bilancio, Snals non esclude lo stato di agitazione pubblico impiego

Nell’incontro tenutosi lunedì scorso a Palazzo Chigi lo SNALS e la CONFSAL hanno ribadito al Presidente del Consiglio l’assoluta insufficienza delle risorse economiche stanziate nel disegno di Legge di Bilancio approvato alla Camera per il rinnovo dei contratti dei lavoratori del pubblico impiego.
Nell’articolato è previsto infatti un incremento a regime delle retribuzioni per il triennio 2019-20-21 pari a 1,95% complessivi (1,30%+035%+030%), che è meno della metà dell’inflazione stimata dall’ISTAT per lo stesso periodo, pari a 4,1%, e che determinerà un’ulteriore perdita del potere di acquisto delle retribuzioni.
È impensabile che gli operatori scolastici, cosi come i dipendenti pubblici della sanità, sicurezza, funzioni centrali e locali, possano accettare una così misera rivalutazione delle proprie retribuzioni. Ben altre erano le aspettative della categoria, atteso che il CCNL 2016/2018 – con aumenti a regime pari al 3,5% – aveva consentito di recuperare soltanto in minima parte la perdita del potere d’acquisto (pari a -12%) accumulatasi nei 10 anni di vacanza contrattuale. È anche evidente che il traguardo dell’allineamento degli stipendi dei docenti italiani a quelli dell’eurozona rischia di allontanarsi e diventare una mera illusione.
Pertanto, lo SNALS e la CONFSAL preannunciano la proclamazione dello stato di agitazione di tutte le categorie del pubblico impiego, riservandosi, in mancanza di risposte adeguate, azioni di mobilitazione e protesta.

mercoledì 21 novembre 2018

PENSIONAMENTI 2019 PERSONALE SCOLASTICO



Il Miur ha emesso il decreto e la circolare relativi alla cessazione del personale scolastico dall’1.09.2019.
La data di scadenza della presentazione della domanda è fissata al 12 dicembre p.v. per i docenti ed il personale ATA ed al 28.02.2019 per i dirigenti scolastici.
Allegato requisiti.

mercoledì 7 novembre 2018

Permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio - 150 ore - A.S. 2018/2019

Per l’anno scolastico in corso, le domande da parte degli interessati vanno presentate  entro il 15 novembre 2018 ai Dirigenti scolastici, i quali le trasmetteranno all’Ambito Territoriale. di competenza entro il 20 novembre 2018.

trasmissione decreto USR FVG AOODRFVG 135911 del 6 novebre 2018  (file .pdf 227 kb)

martedì 16 ottobre 2018

IL CCNL 2016/2018 E I PERMESSI DEL PERSONALE ATA


Il CCNL 2016/2018 e i permessi del personale ATA

I permessi per motivi personali e familiari (i 3 giorni previsti dal CCNL 29.11.2007)
    Il personale ATA a tempo indeterminato ha diritto a 18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico per motivi personali o familiari.
    Se usufruiti cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore.
    In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso.

I tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104
    I tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104/92 possono essere utilizzati anche ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.
    Va predisposta, di norma, una programmazione mensile dei giorni di permesso, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese.
    In caso di necessità e urgenza, va presentata una comunicazione 24 ore prima e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

Il preavviso per gli altri permessi
    La richiesta dei permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, i permessi di cui all’art. 4, comma 1, della legge 53/2000 (grave infermità del coniuge o la parte dell’unione civile, di un parente entro il secondo grado o del convivente) va comunicata all’ufficio di appartenenza con un preavviso di tre giorni.
    In caso di comprovata urgenza, la domanda di permesso va presentata 24 ore prima e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

I permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
    Al personale ATA sono riconosciuti specifici permessi nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro, fruibili su base sia giornaliera che oraria, per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.
    I permessi sono assimilati alle assenze per malattia sia ai fini del periodo di comporto sia riguardo al trattamento economico.
    Ai fini del comporto, sei ore di permesso corrispondono ad una giornata lavorativa.
    I permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata; in tal caso si computano le ore previste nella giornata di assenza.
    La decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni opera solamente nel caso di permesso fruito su base giornaliera e non per i permessi orari inferiori all’intera giornata lavorativa.
    In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso.
    La domanda va presentata almeno tre giorni prima.
    In caso di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata 24 ore prima e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

Assenza per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici imputabile a malattia
    Qualora le caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o terapie determinino incapacità lavorativa, la relativa assenza è imputata alla malattia.

Altre possibilità in alternativa ai permessi per l’espletamento di viste, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
    In alternativa ai permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, resta ferma la possibilità per il dipendente di fruire anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi personali e familiari o dei riposi compensativi.

Incompatibilità dei permessi utilizzati nella medesima giornata
    I permessi orari per motivi personali o familiari e quelli per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore.

I permessi per concorsi o esami
    Restano invariati i permessi per la partecipazione a concorsi od esami: 8 giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.
    Retribuiti per il personale a tempo indeterminato, non retribuiti per quello a tempo determinato.

I permessi per lutto
    Restano invariati i permessi per perdita del coniuge o della parte dell’unione civile, di parenti fino al secondo grado e affini di primo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile: tre giorni per evento, anche non continuativi.
    Retribuiti per tutti.

I permessi per matrimonio
    Restano invariati anche i permessi per matrimonio: 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente: da una settimana prima a due mesi dopo.
    Retribuiti per tutti.

venerdì 5 ottobre 2018

SOMMINISTRAZIONE FARMACI: COSA DEVE FARE IL DOCENTE E COSA NO?


Pubblichiamo un contributo della segreteria provinciale SNALS CONFSAL di Cuneo sul complesso problema della somministrazione dei farmaci a scuola.

“La somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunni affetti da patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal medico curante, assumere la terapia durante le ore di frequenza scolastica.
La somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunni affetti da patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal medico curante, assumere la terapia durante le ore di frequenza scolastica.
La somministrazione a scuola di farmaci permette agli alunni, che presentano tale necessità, la possibilità di fruire del diritto allo studio che altrimenti sarebbe impossibile.

A chi spetta la somministrazione? Si possono obbligare docenti e personale ATA a effettuarla?
Per rispondere a tali quesiti, procediamo all’analisi delle Raccomandazioni del 25.11.2005, contenenti le Linee Guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico e che sono state emanate dal MIUR e dal Ministero della Salute (che inseriamo in area riservata).
Le dette Raccomandazioni, come leggiamo all’articolo 1, si pongono la finalità di garantire il diritto allo studio, la salute e il benessere degli allievi che presentano la necessità summenzionata.
La somministrazione, che può avvenire solo dietro specifica autorizzazione dell’AUSL (oggi ASP) territorialmente competente (art. 2), vede coinvolti (art. 3), ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità:
-   la famiglia dell’alunno o chi esercita la potestà genitoriale;
-   la scuola (dirigente scolastico, personale docente e ATA);
-   i servizi sanitari (i medici di base e le AUSL competenti territorialmente);
-   gli enti locali (operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione scolastica e formativa dell’alunno).

L’iter che permette la detta somministrazione prende avvio (art. 4) dalla richiesta formale (scritta) avanzata dai genitori dell’alunno in questione e corredata da apposita certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’allievo con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).
Il dirigente scolastico, ricevuta la richiesta da parte dei genitori, si attiva affinché la stessa venga soddisfatta per cui:
-   individua il luogo idoneo per la conservazione e somministrazione dei farmaci;
-   autorizza, qualora richiesto, i genitori dell’alunno ad accedere ai locali scolastici durante le ore di lezione per la somministrazione dei farmaci;
-   verifica la disponibilità del personale docente e ATA a somministrare i farmaci all’alunno, qualora non siano i genitori stessi a farlo.

Il personale docente e ATA va individuato tra coloro i quali abbiano seguito corsi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo n. 626/94 o apposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.
Il dirigente scolastico, leggiamo ancora nelle Raccomandazioni, qualora non vi sia alcuna disponibilità da parte del personale alla somministrazione può stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali del territorio o, se anche tale soluzione non risulta possibile, con i competenti assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada …).
Se nessuna delle soluzioni sopra indicate fosse possibile, il DS allora ne dovrà dare comunicazione alla famiglia e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.
Le raccomandazioni si concludono (art. 5) prevedendo che, nei casi in cui si riscontri l’inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza, si ricorra al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso.
Ritornando agli interrogativi posti all’inizio della nostra analisi, possiamo affermare che la somministrazione di farmaci in orario scolastico può essere effettuata dai genitori dell’alunno, dal personale docente e ATA della scuola, da altri soggetti istituzionali o anche da associazioni di volontariato.
Nelle Raccomandazioni i detti soggetti sono indicati in successione, secondo un ordine che sembra essere prioritario, per cui se la somministrazione non è effettuata dai genitori, il dirigente scolastico deve verificare LA DISPONIBILITA’ (CHE QUINDI NON SIGNIFICA OBBLIGO!!) dei docenti o del personale ATA; se tra questi nessuno fornisce la propria disponibilità, allora, il DS dovrà rivolgersi ad altri soggetti istituzionali presenti nel territorio e, in ultima analisi, ad associazioni di volontariato; se anche questo non fosse possibile, il DS lo comunicherà alla famiglia e al Comune in cui risiede l’alunno.
Il personale scolastico, inoltre, per effettuare la somministrazione, deve essere in possesso dell’attestato di partecipazione a corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94 o ad apposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati perla Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.
Le Raccomandazioni, dunque, relativamente ai docenti e al personale ATA, come del resto per gli altri soggetti, parlano di disponibilità e non di obbligo:
verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati.
Qualora […] non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria …

Alla luce delle dette Raccomandazioni e in assenza di obblighi contrattuali, è evidente che il personale della Scuola non può essere obbligato alla sopra descritta somministrazione.

venerdì 28 settembre 2018

PROPOSTA PENSIONAMENTO IN ALTERNATIVA ALLA LEGGE FORNERO


In attesa di conoscere il contenuto reale della riforma preannunciata, le cui notizie ci pervengono dai media, cerchiamo di analizzare le notizie di dominio pubblico.
Le possibilità di un prepensionamento in alternativa alla Legge Fornero al momento sembrano essere:
Quota 41: anzianità di 41 anni di servizio utile a pensione indipendentemente dall’età anagrafica.
Quota 100: età anagrafica minima 62 anni e anzianità minima di servizio 38 anni. La somma deve essere pari o almeno 100.
Quindi gli abbinamenti possibili sarebbero:
38 e 62, 38 e 63, 38 e 64, 38 e 65, 38 e 66
39 e 62, 39 e 63, 39 e 64, 39 e 65 ,39 e 66
40 e 62, 40 e 63, 40 e 64, 40 e 65, 40 e 66
Si parla di una penalizzazione sull’importo pensionistico ancora da definire che sarà legata all’età, ovvero agli anni mancanti per il raggiungimento della pensione di vecchiaia, che per il 2019 e il 2020 è fissata a 67 anni.
Per la definizione della penalizzazione sembra si stia lavorando su due possibilità:
a)     un taglio dell’1% o del 1,5% per ogni anno di anticipo rispetto ai 67 anni attualmente richiesti che si tradurrebbe per chi va in pensione con 62 anni di età e 38 di contribuzione di un taglio che potrebbe variare dal 5% al 7,5%.  (ricorda quanto già proposto dall’allora ministro Cesare Damiano)
b)    una penalizzazione a chi va in pensione con quota 100 o quota 41 consistente nell’applicazione del calcolo contributivo in ogni caso a partire dal 1.1.1996.
L’applicazione di questa penalizzazione comporterebbe una penalizzazione intorno al 10%/15%. (per la scuola comunque per effetto del lungo blocco dei contratti e quindi della mancata crescita delle retribuzioni il differenziale tra il calcolo retributivo fino al 2011 e il calcolo retributivo fino al 31.12.1995 si è molto ridotto e quindi la penalizzazione ipotizzata del 10%-15% sarà sicuramente inferiore.)
Resta comunque da verificare se le suddette penalizzazioni restino applicate per tutta la durata della pensione o una volta raggiunti i 67 anni vengano abolite.
Nel 2019 la penalizzazione del calcolo contributivo a partire dal 1.01.1996 riguarderebbe solo chi va in pensione con meno di 42 anni di servizio.
Dal 2021, infatti, tutti i pensionati avranno il calcolo della pensione con il sistema contributivo perché chi aveva 18 anni di anzianità al 31.12.1995, al 31.12.2021 ne avrà 44.


martedì 25 settembre 2018

INCONTRO MIUR DEL 24/09/2018



In data 24 settembre 2018 alle ore 16:30 si è svolto l’incontro sul Concorso DSGA. Erano presenti per la parte pubblica la dott.ssa Maria Maddalena Novelli e il dott. Serra Filippo.
Ad inizio seduta la parte pubblica ha ripresentato le bozze dei D.M. relativi alle prove d’esame, dei titoli e della commissione del concorso.
L’Amministrazione ha manifestato la volontà di procedere anche alla progressione di carriera tra le aree del personale Ata per risolvere il problema degli assistenti amministrativi facenti funzione DSGA, ma ha fatto presente che per consentire l’accesso degli assistenti amministrativi senza laurea al profilo superiore è necessaria una apposita norma legislativa,  così come è stato per il concorso ordinario, il cui requisito di accesso può essere anche il possesso dei tre anni interi di servizio.
A tal proposito l’Amministrazione ha chiarito che per i tre anni di servizio occorreva prestare 12 mesi nell’anno solare per aver riconosciuto l’anno di servizio. Lo Snals e le altre sigle sindacali presenti non hanno ritenuto congruo tale criterio per il calcolo dell’anno intero, poiché l’incarico è stato normalmente svolto sulla base di una nomina annuale, anche se con decorrenza successiva ai primi giorni di settembre, ma svolgendo a pieno titolo tutte le funzioni richieste dal profilo e seguendo il calendario scolastico.
La dott.ssa Novelli per il concorso ordinario, rispetto alla proposta dell’Amministrazione del 10% della precedente riunione, ha comunicato la possibilità dell’aumento dell’aliquota dei posti riservati agli amministrativi facenti funzione DSGA anche fino al 30%. Ha sottolineato, allo stesso tempo, che abbiamo il problema di non poter superare il 50% di riserva dei posti in totale tra concorso ordinario e procedura di progressione di carriera. Quindi occorre fare bene attenzione per non compromettere gli esiti di entrambe le procedure.
Proprio per questo e per dare un segnale e maggiori garanzie al personale facente funzioni occorre che le procedure del concorso ordinario e della progressione di carriera abbiano inizio contestualmente.
L’amministrazione ha ribadito che il concorso ordinario deve essere bandito obbligatoriamente entro il 2018.
Lo Snals e le altre sigle sindacali hanno manifestato la volontà di raggiungere un’intesa politica per avviare la procedura delle progressioni di carriera che possa portare alla soluzione del problema di detto personale.
Per dare un segnale di riconoscimento e di tutela al personale in questione, che negli ultimi anni ha profuso impegno ed energie per il buon funzionamento delle Istituzioni scolastiche, è fondamentale che entrambe le procedure vengano avviate entro il 2018.
Bisogna risolvere il problema della gestione amministrativa delle Istituzioni scolastiche coprendo i tutti i posti di DSGA sia con i neolaureati che con coloro che hanno acquisito esperienza sul campo e hanno garantito il funzionamento degli uffici di segreteria. 
La parte pubblica ha chiesto di ricevere osservazioni sulle bozze del D.M. ma la parte sindacale ha sostenuto che prima occorre dare risposte politiche alle problematiche sollevate e poi passare all’esame delle bozze.
Occorre coinvolgere il Ministro affinchè possa dare le risposte necessarie per un’intesa politica da raggiungere in tempi brevi.
Dall’esame sommario del D.M. relativo alla tabella dei titoli si è constatato, fermo restando il punteggio totale dei titoli pari a 10, la variazione del punteggio dei titoli di servizio passati da 4 a 6 punti e dei titoli culturali passati da 6 a 4 punti ma non si è proceduto alla discussione di nessuna delle Bozze presentate in data odierna per volontà di tutta la parte sindacale.

giovedì 20 settembre 2018

CARTA DEL DOCENTE: LA CARD DA 500 EURO PER IL 2018/19



Riportiamo una scheda sintetica inerente la carta del docente elaborata dalla Segreteria provinciale di Vicenza:

Attivo dal 12 settembre 2018 il portale “carta del docente”
·         Dal 12 settembre 2018 è nuovamente attivo il portale https://cartadeldocente.istruzione.it/ attraverso il quale i docenti a tempo indeterminato possono accedere alle somme destinate alla formazione e all’aggiornamento professionale.
L’accredito per il 2018/19
·         Anche per il 2018/19 sono a disposizione 500 euro.
Le somme non ancora spese
·         Le somme non ancora spese degli anni 2016/17 e 2017/18 sono state riaccreditate.
Lo “storico portafoglio”
·         Si può consultare la composizione del proprio portafoglio che comprende l’importo nominale previsto per l’anno scolastico corrente e gli eventuali residui relativi agli anni scolastici 2016/17 e 2017/18.
I residui relativi all’anno scolastico 2016/17
·         Solo per i residui riferiti all’anno scolastico 2016/17 gli importi disponibili possono essere utilizzati dai docenti e validati dagli esercenti entro e non oltre il 31 dicembre 2018.
Quali beni potrò acquistare
·         Con i buoni spesa generati dall’applicazione web “Carta del docente” ogni docente potrà acquistare:
  • libri e testi, anche in formato digitale
  • pubblicazioni e riviste utili all’aggiornamento professionale
  • hardware e software
  • iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’Istruzione
  • iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale
  • biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche
  • biglietti di musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo
  • iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del piano nazionale di formazione.

mercoledì 12 settembre 2018

VACCINI: È ANCORA CAOS?


Dopo che i relatori delle commissioni Bilancio ed Affari costituzionali Giuseppe Buompane e Vittoria Baldino hanno esaminato l’emendamento presentato dalla maggioranza per confermare l’obbligo dei vaccini per la frequenza scolastica ( La maggioranza M5s -Lega aveva infatti proposto la soppressione del comma 3 dell’art. 6 del decreto legge che prevede la proroga dell’obbligo di vaccinazione per l’iscrizione scolastica all’anno 2019/2010 accompagnata dai pareri favorevoli espressi dall’opposizione, dall’Associazione dei Presidi e da alcune rappresentanze dei genitori), nel corso della serata del 6 settembre è stato presentato un nuovo emendamento al decreto milleproroghe con il quale si rafforza il contenuto della circolare Grillo riguardo all’autocertificazione. Di fatto la norma prorogherà la possibilità di autocertificare , prevista nel DL Lorenzin per l’anno scolastico 2017/2018 , 2018/2019. Il termine per presentare i documenti di cui si certifica l’esistenza sarà sempre il 10 marzo 2019 . Intanto sono in corso in tutta Italia controlli da parte dei carabinieri dei Nas nelle scuole per verificare la veridicità della documentazione presentata dalle famiglie per individuare a livello nazionale casi di falsificazioni di documentazioni sia in forma di autocertificazione sia in forma di certificati rilasciati dalla ASL di competenza.


Si ricordano le principali novità introdotte dal Decreto Lorenzin:
•    le vaccinazioni obbligatorie e gratuite passano da quattro a dodici: anti-poliomelitica; anti-difterica; anti-tetanica; anti-epatite B; anti-pertosse; anti Haemophilusinfluenzae tipo B; anti-meningococcica B; anti-meningococcica C; anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella
•    le dodici vaccinazioni obbligatorie divengono un requisito per l’ammissione all’asilo nido e alle scuole  dell’infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni)
•    la violazione dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione di significative sanzioni pecuniarie.

Le dodici vaccinazioni elencate devono essere tutte obbligatoriamente somministrate ai nati dal 2017.
Ai nati dal 2001 al 2016 devono essere somministrate le vaccinazioni contenute nel Calendario Vaccinale Nazionale relativo a ciascun anno di nascita. Precisamente:
•    i nati dal 2001 al 2004, devono effettuare (ove non abbiano già provveduto) le quattro vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B; anti-tetano; anti-poliomielite; anti-difterite) e l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, raccomandate dal Piano Nazionale Vaccini 1999-2000
•    i nati dal 2005 al 2011, devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’antipertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, previsti dal Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Vaccini 2005-2007
•    i nati dal 2012 al 2016 devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b e l’anti-meningococcica C, previste dal Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014
•    i nati dal 2017, devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, l’anti-meningococcica C, l’antimeningococcica B e l’anti-varicella, previste dal Calendario vaccinale incluso nel nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019

Sono esonerati dall’obbligo di vaccinazione:
•    i soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale. Ad esempio i bambini che hanno già contratto la varicella non dovranno vaccinarsi contro tale malattia
•    i soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Ad esempio per i soggetti che abbiano avuto pregresse gravi reazioni allergiche al vaccino o ad uno dei suoi componenti
•    Entro il 10 settembre 2017, per l’avvenuta vaccinazione: può essere presentata la relativa documentazione oppure un’autocertificazione; per l’omissione, il differimento e l’immunizzazione da malattia: deve essere presentata la relativa documentazione; coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione: devono presentare copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’ASL.
•    Entro il 10 marzo 2018, nel caso in cui sia stata precedentemente presentata l’autocertificazione, deve essere presentata la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione


venerdì 7 settembre 2018

Lo Snals-Confsal ha sottoscritto il CCNL 2016-2018 del Comparto istruzione e ricerca.

Il Consiglio nazionale dello Snals, nel corso di un ampio dibattito che ha visto la presenza anche di tutti i responsabili territoriali provinciali e regionali
- pur  confermando  la posizione fortemente critica sul testo del contratto che ritiene lesivo di diritti, carente nella parte normativa e insoddisfacente nella parte economica;
- denunciando  le opinabili interpretazioni normative che hanno determinato la pesante compressione delle prerogative sindacali attraverso l’esclusione dai tavoli relativi a tematiche complesse e delicate, tra le quali sanzioni disciplinari, mobilità, ordinamenti professionali e tutte le materie di contrattazioni integrativa, confronto ed informativa, impedendo, di fatto, allo Snals l’esercizio della rappresentatività;
- ritenendo indispensabile e doveroso assicurare la tutela dei propri  iscritti, delle RSU,  e dei lavoratori tutti in un momento particolarmente difficile delle relazioni sindacali;
ha deliberato la sottoscrizione del contratto con firma di adesione critica accompagnata da una dura nota a verbale.
La sottoscrizione è stata condivisa dalla Confederazione generale Confsal.
Nota a verbale
Lo Snals-Confsal, nel sottoscrivere il CCNL 2016/2018, ritiene necessario e opportuno precisare che:
• Conferma la posizione fortemente critica sul contratto che ritiene lesivo di diritti, carente nella parte normativa e insoddisfacente nella parte economica;
• Denuncia le opinabili interpretazioni normative che hanno determinato la pesante compressione delle prerogative sindacali impedendo, di fatto, l’esercizio della rappresentatività attraverso l’esclusione dai tavoli relativi a tematiche complesse e delicate, tra le quali sanzioni disciplinari, mobilità, ordinamenti professionali e tutte le materie di contrattazioni integrativa, confronto ed informativa.
Lo Snals quindi, con la firma per adesione critica, intende tutelare i suoi iscritti, le sue RSU e i lavoratoti tutti del comparto in un momento particolarmente difficile delle relazioni sindacali.

mercoledì 5 settembre 2018

A tutto il personale scolastico.
Gen.mi docenti, ATA e Dirigenti,

si riportano gli Auguri di inizio anno scolastico 2018 - 2019 del Segretario Generale dello SNALS Elvira Serafini, ai quali si unisce questa Segreteria provinciale di Trieste.

Con l'occasione si informa che anche quest'anno lo SNALS donerà agli iscritti in servizio l'Agenda scolastica. A differenza dello scorso anno l'Agenda sarà recapitata a domicilio, tramite posta o corriere, presumibilmente entro la metà di settembre.

INIZIO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 – GLI AUGURI DEL SEGRETARIO GENERALE ELVIRA SERAFINI


Colleghe, Colleghi carissimi,
desidero rivolgere a voi tutti, iscritti allo Snals-Confsal e ai non iscritti, i più sinceri auguri di buon lavoro per un nuovo anno scolastico sereno e fruttuoso.
Non sarà un anno semplice. Sfide impegnative ci attendono e complesse problematiche sono ancora irrisolte. Le abbiamo sottoposte al ministro Bussetti nei recenti incontri al Miur, chiedendogli di assumere precisi impegni.
La fiducia che riponete nello Snals-Confsal e il vostro consenso ci daranno la forza necessaria per affrontare i vari problemi. INSIEME li affronteremo sicuramente meglio.
Lo Snals-Confsal continuerà ad essere con voi, come è sempre stato.
Proseguiremo la nostra battaglia non solo per giuste retribuzioni, ma anche per il riconoscimento del vostro ruolo sociale. Un ruolo fondamentale perché il mondo dell’istruzione e della Ricerca non è solo ambiente di apprendimento, ma ambiente di vita e di reale crescita umana, sociale e culturale, leva di sviluppo per il Paese.
Continueremo ad affiancare tutti i settori dell'istruzione e della formazione, Scuola, Afam, Università, Ricerca affinché insieme si possa realizzare un’autentica alleanza educativa per il futuro dei nostri giovani.
Buon anno scolastico alle famiglie, agli studenti, soprattutto ai più piccoli per i quali la prima campanella segna l’inizio di un percorso che, grazie al vostro encomiabile impegno quotidiano, farà acquisire loro non solo un bagaglio culturale, ma anche quelle competenze di cittadinanza, civiltà, rispetto, indispensabili per il loro futuro e per la società del domani.

Il Segretario generale
Elvira Serafini

DECURTAZIONE ORA DI STRUMENTO 1 NELLA DISCIPLINA “ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE” NEI LICEI MUSICALI - RICHIESTA DI INCONTRO FORMALE E SPECIFICO PER LA RISOLUZIONE DELLA VICENDA


Riportiamo di seguito la lettera inviata in data odierna al Capo di Gabinetto – MIUR.

  

Roma, 4 settembre 2018
Prot. 290-SEGR/ES/Richiesta_Incontro_Chinè_licei_musicali


Egregio dott. Giuseppe Chiné
Capo di Gabinetto dell’On. Ministro
MIUR


Oggetto:   decurtazione ora di strumento 1 nella disciplina “Esecuzione ed interpretazione” nei Licei musicali - richiesta di incontro formale e specifico per la risoluzione della vicenda.


Gent.mo dott. Chinè
chiedo un incontro formale e specifico per la risoluzione della problematica in oggetto riguardante i licei musicali.
Con sentenza del T.A.R. Lazio del 14 marzo 2018, n. 2915, confermata dalla sentenza n. 3409 del 5 giugno 2018 del Consiglio di Stato è stato ribadito, nel rispetto della vigente normativa, il principio in base al quale non può procedersi ad alcuna decurtazione dell’insegnamento frontale di strumento 1 nella disciplina “Esecuzione ed interpretazione” nei Licei musicali a favore dell’attività di ascolto.
Il Consiglio di Stato, confermando in toto la sentenza di primo grado, ha ribadito ed ulteriormente illustrato che appare “…illegittima la decurtazione di un’ora d’insegnamento frontale di «strumento 1», non prevedendo la vigente normativa alcuna ora di «ascolto» nella disciplina «Esecuzione e interpretazione»; II) l’attività di ascolto non può prevalere, in termini di ore d’insegnamento, rispetto alle attività tecnico-pratiche; III) l’ascolto non è riconducibile all’insegnamento dell’interpretazione, neppure sotto il profilo della corretta postura dell’esecutore e della singola esecuzione; IV) la carenza della dotazione organica dei docenti non costituisce idonea ragione per giustificare la scelta di non rispettare il piano di studi e di ore sancito dal DPR 89/2010.
Attualmente il Ministero non si è conformato alla decisione giurisdizionale contenuta nella sentenza del TAR sia per quanto riguarda l’adeguamento dell’organico dei licei musicali sia per il rispetto del monte ore previste per le attività tecnico-pratiche (strumento 1) nell’ambito della materia “esecuzione ed interpretazione”.
Si fa altresì presente che l’ulteriore ritardo nell’esecuzione della sentenza determinerà una grave violazione del diritto allo studio degli studenti dei licei musicali.
Parimente, ulteriore danno si avrà per la mancata assunzione dei docenti di discipline tecnico pratiche (strumento 1) in assenza di adeguamento di organico.
Al fine di evitare contenzioso da parte dei genitori degli alunni e dei docenti per il risarcimento di eventuali danni subiti e subendi la scrivente O.S. chiede fortemente all’amministrazione un incontro al fine di porre rimedio allo stallo in atto.
Cordialità.
Il Segretario Generale
Elvira Serafini

mercoledì 22 agosto 2018

PRESCRIZIONE CONTRIBUTI DIPENDENTI PUBBLICI: CHIARIMENTI DALL’INPS


E’ stata emanata una nota dall’INPS il 13 agosto u.s. dove sono evidenziati i chiarimenti sulla
scadenza del 31.12.2018.
Le precisazioni dell’INPS ci dicono:
- Il termine del 31.12.2018 non riguarda il dipendente pubblico, ma gli adempimenti
del datore di lavoro (Pubblica Amministrazione);
- Il periodo di prescrizione per i dipendenti pubblici dal 1.01.2019 passa dai 10 anni ai 5 anni;
- I contributi prescritti, ai sensi dell’art. 3 comma 9 della legge 335 del 1995 non possono
essere più versati dall’Amministrazione una volta prescritti e nel caso che fossero versati
l’INPS provvederà alla restituzione.
Il datore di lavoro, comunque, al fine di tutelare il lavoratore, come riportato nella circolare
INPS n. 169, al quale in ogni caso i periodi prescritti, pur privi di contribuzione, sono utili ai
fini del calcolo della pensione, sarà obbligato a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza
relativo ai periodi prescritti versando l’importo della rendita vitalizia necessaria.
Riassumendo quindi si prospettano due possibilità:
Periodi scoperti da contribuzione che non sono ancora prescritti (fino al 31.12.2018):
• fino al 31 dicembre 2018, i datori di lavoro possono continuare ad avvalersi delle modalità in
uso nell’INPDAP per la regolarizzazione contributiva.
Periodi scoperti da contribuzione e già prescritti (dopo il 31.12.2018):
• I flussi di denuncia che perverranno all’INPS dal 1° gennaio 2019 saranno gestiti secondo le
nuove indicazioni; i datori di lavoro pubblici potranno quindi continuare ad aggiornare le
posizioni assicurative dei dipendenti, ma per i flussi trasmessi dal 1° gennaio 2019 dovranno
sostenere un onere calcolato secondo le indicazioni della circolare INPS 169/2017 (ossia sarà
obbligato a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza riferito a periodi di servizio per cui
è intervenuta la prescrizione, utilizzando come base di calcolo il criterio della rendita vitalizia
ex art. 13 legge n. 1338 del 12.08.1962).

mercoledì 1 agosto 2018

DIPLOMATI MAGISTRALE - CONCORSO STRAORDINARIO E CONCORSO ORDINARIO, IN BREVE



E’ iniziato il 31 luglio in Aula della Camera, l'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (C. 924).
Il “decreto dignità” dedica l’emendato articolo 4  alla questione dei diplomati magistrale, alla continuità didattica degli studenti e al reclutamento dei docenti della scuola dell’infanzia e primaria. Lo inseriamo in area riservata per opportuna conoscenza.
 Vediamo in questa scheda, fermo restando l’approvazione del decreto senza modifiche, chi può partecipare al concorso straordinario e chi al concorso ordinario.
 Concorso straordinario: requisiti e articolazione
Possono partecipare al concorso straordinario i diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/02 e i laureati in Scienze della Formazione Primaria che abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le scuole statali.
La partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, è consentita a coloro i quali siano in possesso dei succitati requisiti più il titolo di specializzazione (anche conseguito all’estero e riconosciuto in Italia).
Il concorso si articola in:
una prova orale non selettiva (massimo 30 punti);
valutazione titoli (massimo 70 punti).
 Concorso ordinario: requisiti e articolazione
Il concorso è bandito, ai sensi dell’articolo 400 del D.lgs. 297/94 e successive modificazioni e dell’articolo 1, comma 109 lettera b) e 110, della legge n. 107/2015, con cadenza biennale.
Possono partecipare al concorso i docenti in possesso dell’abilitazione, quindi i diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/2002 e i laureati in Scienze Formazione Primaria.
Per i posti di sostegno possono partecipare i docenti in possesso del titolo di specializzazione.
Il concorso ordinario si articola in:
un’eventuale prova-preselettiva;
una prova scritta (massimo 40 punti);
una prova orale (massimo 40 punti);
valutazione titoli (massimo 20 punti)
Per il superamento delle prove – scritta e orale – è previsto un punteggio minimo (28/40 sia per l’una che per l’altra).
 Requisito due anni di servizio
In conclusione, per i diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/02 e i laureati in SFP la partecipazione al concorso ordinario o a quello straordinario dipende dal possesso del requisito dei due anni di servizio: chi li ha maturati partecipa alla procedura straordinaria; chi non li ha maturati partecipa a quella ordinaria.
 Inoltre,  facciamo notare, e in tal senso occorrerà agire politicamente anche in questo caso,  che nelle indicazioni di partecipazione al concorso straordinario suddetto, al momento, viene dimenticata la categoria di insegnanti che si sono licenziati dalle scuole paritarie e che ora verranno esclusi dalla partecipazione in quanto, in alcuni casi, non possono vantare le due annualità di servizio specifico presso scuole statali.
Ci pare assurdo, e  discriminante, che non debba essere valutato il servizio svolto nelle scuole paritarie dimenticando clamorosamente la L. 62/2000 che evidenzia con chiarezza che il sistema di istruzione è composto da scuole pubbliche, paritarie e degli enti locali.
Non è purtroppo la prima volta che si fanno norme che sono in contrasto con altre  e che mettono  l’Amministrazione a rischio di ulteriori contenziosi.