I circoli didattici e gli Istituti Comprensivi di Firenze e Provincia hanno difficoltà nel reperire docenti per supplenze brevi e temporanee per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria. La limitazione è che può presentare domanda solo il personale che, in possesso dei requisiti richiesti, non sia inserito già nelle graduatorie ad esaurimento e/o di istituto di altra provincia. L'ufficio Scolastico di Firenze pubblica l'elenco delle scuole in cui si ricerca personale, l'avviso ed il modello di domanda. Coloro che siano in possesso dei requisiti sottoelencati e che non siano inseriti già nelle graduatorie ad esaurimento e/o di istituto di altra provincia, possono presentare presso le scuole della provincia di Firenze domanda di messa a disposizione:• Laurea in Scienze della Formazione Primaria – indirizzo Elementare • Laurea in Scienze della Formazione Primaria – indirizzo Scuola dell’Infanzia • Diploma di Scuola Magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/02 (Scuola Infanzia) • Diploma di Istituto Magistrale, anche sperimentale psico-socio-pedagogico, conseguito entro l’anno sc.2001/02 (Scuola Infanzia e Scuola Primaria). Le scuole, acquisite le domande, formeranno elenchi di docenti a disposizione fuori graduatoria, dopo averli graduati secondo le Tabella di II e III fascia allegate al D.M.62/2011 di aggiornamento delle graduatorie di Istituto.
venerdì 20 dicembre 2013
giovedì 19 dicembre 2013
INDENNITÀ DSGA PREVISTA DALL’ART. 4, COMMA 70, L. 183/2010 – SOLLECITO ATTO DI INDIRIZZO PER SESSIONE NEGOZIALE
Come è noto,
l’art. 4, comma 70, della Legge n. 183/2010, prevede che al DSGA di ruolo in
scuola normodimensionata al quale è conferito l’incarico aggiuntivo di altra
scuola sottodimensionata deve essere riconosciuta un’indennità mensile avente
carattere di spesa fissa.
L’indennità deve
essere definita a mezzo di specifica sessione negoziale.
A riguardo, si fa
presente che a seguito delle reiterate richieste, lo scorso 10/12 u.s.,
con nota prot. n. 2710, il MIUR ha sollecitato al MEF ed alla presidenza del
consiglio dei ministri – dipartimento della Funzione Pubblica – l’emanazione
dello specifico e necessario atto di indirizzo all’ARAN.
martedì 10 dicembre 2013
ACCOLTO DAL TAR DEL LAZIO IL RICORSO SNALS-CONFSAL SULLA RIDUZIONE DELL'ORARIO SCOLASTICO NEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI
Il Tar Lazio dice no alla riduzione dell'orario scolastico negli
istituti tecnici e professionali. Con sentenza numero 3527/2013 il Tar, sezione III bis, ha
accolto il ricorso dello SNALS-Confsal, annullando i provvedimenti che
riducevano l'orario complessivo annuale delle classi seconde, terze e quarte
degli istituti tecnici e professionali.
Infatti, nel 2010 il
Ministero dell'istruzione aveva ridotto l'orario delle materie del corso di
studi di questi istituti. Lo Snals si era opposto proponendo ricorso al Tar.
La sentenza, ormai
passata in giudicato, comporta il
ripristino delle ore di insegnamento e delle cattedre. In altre parole, si
avranno nuovi posti di lavoro per gli insegnanti!
Commenta con
soddisfazione il segretario generale Marco
Paolo Nigi “l'impegno del sindacato, costretto a ricorrere allo
strumento giudiziario per la tutela degli interessi degli insegnanti, è stato
premiato. E questo è avvenuto in un momento in cui la tenuta dell'occupazione è
il nostro obiettivo primario. Tra l’altro, prosegue Nigi, la sentenza assicura la serietà degli studi,
dal momento che la riduzione di orario aveva inciso proprio sulle materie
professionalizzanti, determinando una violazione dei livelli minimi delle
prestazioni didattiche”.
Lo SNALS-Confsal auspica
che il ministro rispetti la decisione del Tar. In caso contrario, il sindacato
continuerà a portare avanti le proprie iniziative a tutela degli insegnanti,
degli studenti e delle loro famiglie.
mercoledì 4 dicembre 2013
Percorsi abilitanti speciali - elenco candidati ammessi ed esclusi per classi di concorso di lingua italiana
Sono pubblicati i Decreti relativi agli esiti delle verifiche degli aspiranti ai percorsi abilitanti speciali (PAS) per i candidati delle classi di concorso con lingua d’insegnamento italiana.
Le verifiche sono state effettuate dagli Uffici di Ambito Territoriale provinciale, sulla base dell'ultima provincia di servizio dichiarata dall'aspirante nella domanda presentata tramite POLIS.
L'aspirante, pertanto, potrà consultare il relativo Decreto per conoscere l'esito.
Ai sensi dell'art. 3 di ciascun Decreto, eventuali reclami dovranno essere inviati entro il 9 dicembre p.v. (compreso) ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
Aspiranti con ultima provincia di servizio GORIZIA: usp.go@istruzione.it
Aspiranti con ultima provincia di servizio PORDENONE: usp.pn@istruzione.it
Aspiranti con ultima provincia di servizio TRIESTE: usp.ts@istruzione.it
Aspiranti con ultima provincia di servizio UDINE: usp.ud@istruzione.it
Aspiranti con ultima provincia di servizio non appartenente alla Regione Friuli Venezia Giulia: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it
PERSONALE DOCENTE PERMANENTEMENTE INIDONEO ALLA FUNZIONE PER MOTIVI DI SALUTE MA IDONEO AD ALTRI COMPITI – EMANATA NOTA MIUR
Il MIUR ha emanato, la nota prot. n. 13000 del 3/12/2013,
avente per oggetto: “Personale docente
dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute,
ma idoneo ad altri compiti – attuazione delle disposizioni contenute nell’art.
15, commi 4 e seguenti, del D.L. n.104 del 12.09.2013, convertito con
modificazioni in Legge n.128/2013”.
Con tale nota il
MIUR emana disposizioni inerenti
sia al personale docente che sarà dichiarato permanentemente inidoneo alla
propria funzione, ma idoneo ad altre mansioni successivamente al 1/1/2014, sia
a quello che si trovava in tale condizione alla data di entrata in vigore del
D.L.
Il personale docente della scuola, che è già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, è sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti, per una nuova valutazione dell’іnіdoneіtà. In esito a tale visita, ove la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale interessato torna a svolgere la funzione di docente. Viceversa, se venga confermata l’inidoneità, il suddetto personale può, su istanza di parte, transitare nei profili professionali del ruolo A.T.A. ovvero, in assenza di istanza o, nell’ipotesi in cui l’istanza non possa essere accolta per indisponibilità di posti, presentare domanda di mobilità intercompartimentale in ambito provinciale. Il suddetto personale può comunque chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita, di transitare nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico ovvero, in assenza di tale istanza o, nell’ipotesi in cui l’istanza non possa essere accolta per indisponibilità di posti, può presentare domanda di mobilità intercompartimentale in ambito provinciale. L’istanza di parte ai fini del transito nei ruoli del personale A.T.A., dovrà essere presentata, con modalità cartacea, all’Ufficio Scolastico Regionale della provincia di titolarità entro 30 giorni dalla data di conferma della dichiarazione di inidoneità.
Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola che è già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo in altri compiti, chiede sia sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti, per una nuova valutazione dell’inidoneità.
Nel caso in cui i docenti non chiedano di essere sottoposti nuovamente a visita, le relative istanze ai fini del transito nel ruolo A.T.A. dovranno essere inoltrate al competente Direttore dell’ufficio scolastico Regionale utilizzando il modello A allegato entro il 15 dicembre p.v.
Il personale che chiede di essere utilizzato per le iniziative di cui all’art. 7 del citato Decreto-Legge o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche dovrà compilare l’allegato modello B.
Il personale docente della scuola, che è già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, è sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti, per una nuova valutazione dell’іnіdoneіtà. In esito a tale visita, ove la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale interessato torna a svolgere la funzione di docente. Viceversa, se venga confermata l’inidoneità, il suddetto personale può, su istanza di parte, transitare nei profili professionali del ruolo A.T.A. ovvero, in assenza di istanza o, nell’ipotesi in cui l’istanza non possa essere accolta per indisponibilità di posti, presentare domanda di mobilità intercompartimentale in ambito provinciale. Il suddetto personale può comunque chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita, di transitare nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico ovvero, in assenza di tale istanza o, nell’ipotesi in cui l’istanza non possa essere accolta per indisponibilità di posti, può presentare domanda di mobilità intercompartimentale in ambito provinciale. L’istanza di parte ai fini del transito nei ruoli del personale A.T.A., dovrà essere presentata, con modalità cartacea, all’Ufficio Scolastico Regionale della provincia di titolarità entro 30 giorni dalla data di conferma della dichiarazione di inidoneità.
Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola che è già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo in altri compiti, chiede sia sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti, per una nuova valutazione dell’inidoneità.
Nel caso in cui i docenti non chiedano di essere sottoposti nuovamente a visita, le relative istanze ai fini del transito nel ruolo A.T.A. dovranno essere inoltrate al competente Direttore dell’ufficio scolastico Regionale utilizzando il modello A allegato entro il 15 dicembre p.v.
Il personale che chiede di essere utilizzato per le iniziative di cui all’art. 7 del citato Decreto-Legge o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche dovrà compilare l’allegato modello B.
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