Ai Dirigenti scolastici
della Provincia di Trieste
Preg.mi Dirigenti scolastici,
alcuni di voi, non tutti, hanno
programmato, a seguito di deliberazioni collegiali, attività didattiche
integrative e di recupero dall'inizio del mese di settembre, prima dell'inizio
delle lezioni, ai sensi della O.M. n. 11/2020, dubitando che ai docenti che le
svolgono spetti un compenso aggiuntivo, in quanto definite “ordinarie”.
Al proposito mi permetto di parteciparvi
le seguenti considerazioni.
Le attività di insegnamento comprese
negli obblighi di lavoro dei docenti sono quelle definite dal calendario
scolastico delle lezioni a livello regionale (art. 28 del CCNL 2007), nel quale
non rientrano le attività didattiche di recupero previste dall'O.M. n.11 del
16/5/2020
Le attività didattiche di cui alla O.M.
n. 11 / 2020 sono dette “ordinarie”,
ma classificate come integrative e di recupero dall'art. 1, c. 2 del D.L.
8/4/2020, n. 22 e dall'art. 1, c. 1 della stessa O.M. n. 11/2020. Queste
fattispecie di attività didattiche sono regolate dal D.M. n. 80 del 3/10/2007 e
la tab. n. 5 allegata al CCNL 2006-2009 ne stabilisce il compenso.
La denominazione di “attività didattica
ordinaria” (OM n. 11, art. 6, c. 3) induce alcuni a ritenere che esse rientrino
nell'attività didattica dovuta dai docenti, al pari delle lezioni che per l'a.
s. 2020-2021 iniziano a metà settembre. Secondo questa interpretazione per
queste attività didattiche non sarebbe dovuto alcun compenso aggiuntivo. Si
rammenta che anche i corsi di recupero di cui al D.M. n. 80 del 3/10/2007 sono
considerati, all'art. 1, “parte ordinaria e permanente” del POF, per lo svolgimento dei
quali è dovuto il compenso stabilito alla tab. 5 del CCNL 2006-2009.
Di fatto si tratta di attività rese
necessarie da una situazione pandemica per niente ordinaria. Inoltre non tutti
i docenti sono impegnati in queste, non solo per le proprie classi e non per lo
stesso numero di ore. E' pure prevista la loro prosecuzione oltre l'inizio
delle lezioni, per tutto il primo periodo dell'a. s. e, all'occorrenza, anche
oltre, fino al termine delle lezioni: sono cioè del tutto assimilate ai
tradizionali corsi di recupero per gli alunni che hanno manifestato carenze
negli apprendimenti e che hanno riportato insufficienze nelle valutazioni
intermedie o finali dell'anno scolastico (D.M. n.80 del 3/10/2007).
Appare scontato che i docenti che
effettueranno queste stesse attività di recupero ai sensi della O.M. 11/2020
nel prosieguo dell'anno scolastico, oltre il normale orario di insegnamento,
saranno retribuiti come previsto dalla tab. n. 5 del CCNL 2006-2009 (35 o 50 €
/ ora). Perchè allora non retribuire come per i corsi di recupero i docenti che
svolgono recuperi e integrazioni didattiche nella prima metà di settembre? Non
farlo significherebbe attuare un trattamento ingiusto, discriminatorio e
illegittimo. Queste attività didattiche, oltretutto “eventuali”, si possono
dire ordinarie nel senso che si devono fare, la cui frequenza è obbligatoria da
parte degli studenti ammessi all'anno
successivo con insufficienze in una o più materie, per causa di forza maggiore,
ma non nel senso che non debbano essere retribuite.
Si evidenzia, infine, il comma 5
dell'art. 6 della stessa O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 che testualmente recita:
“Ai sensi degli articoli 4 e 5 del
Regolamento sull’autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolo
sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di
flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario
sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali”. Per la flessibilità didattica e organizzativa
e per le ore aggiuntive prestate per l'attuazione dei corsi di recupero per gli
alunni con debito formativo è espressamente previsto il riconoscimento
economico dal FIS (CCNL, art. 88, c.1 e 2 a, c). L'O.M. Inoltre esplicita che
su queste attività devono convergere prioritariamente le iniziative
progettuali, assimilandole in tal modo ai progetti per i quali è sempre dovuto
adeguato compenso. Insomma, la stessa O.M. n. 11/2020, contiene tutti gli
elementi che sanciscono il diritto al compenso per queste attività didattiche
integrative e di recupero.
Il Segretario provinciale SNALS
Franco De Marchi