Risulta a questa O.S. che altre organizzazioni sindacali
stanno paventando la possibilità di avviare un’azione legale finalizzata al
riconoscimento del diritto al recupero dell’anno 2013 quale anno utile ai fini
della progressione di carriera. Riteniamo sia corretto evitare ai nostri iscritti
l’illusione sugli esiti di tale azione legale e operare alcune
precisazioni. Le vicende sono note. Nel decennio 2007-2018 di
congelamento delle retribuzioni del personale scolastico si sono verificati il
blocco del rinnovo dei contratti nazionali pubblici, il blocco delle
progressioni di carriera per anzianità negli anni 2011-2012-2013, la
cancellazione del gradone 0-2, il blocco delle posizioni economiche ATA; queste
disposizioni risalgono tutte alla stagione dei tagli sulla scuola avviata dal
Governo Berlusconi-Tremonti (legge 122/10 e legge 111/11) e poi
perpetuati dai successivi governi. Tutte improntate al contenimento della spesa
pubblica. La via giudiziale, portata avanti in diversi casi,
finalizzata al riconoscimento di questo diritto, si è dimostrata complessa poiché la Corte Costituzionale, pronunciandosi in un caso
simile riguardante gli scatti di anzianità dei docenti universitari (sentenza n. 310/13),
ha affermato la legittimità della disposizione legislativa ritenendo prevalenti
le ragioni di contenimento della spesa pubblica. La sentenza, invece, della Corte Costituzionale n.
178/15, che viene citata nelle suddette proposte di azione legale, ha sancito
l’illegittimità del blocco della contrattazione nazionale, ma nulla ha affermato
sul tema del recupero dello scatto 2013 (di fatto le retribuzioni sono
attualmente sbloccate per effetto del rinnovo contrattuale del triennio
2016-2018 e con la prima parte del rinnovo contrattuale 2019-2021). Ne consegue che un’azione giudiziaria volta al
ripristino, ai fini della carriera, dell’anno 2013 sia alquanto teorica e si baserebbe su una lettura particolare della sentenza
della Corte Costituzionale. Va in definitiva evidenziato come la scrivente O.S.
ritenga di aderire al più congruo orientamento che ritiene opportuno perseguire,
ai fini del recupero della annualità 2013, piuttosto una via contrattuale,
anziché la via giudiziaria, allo stato tortuosa ed incerta negli
esiti.
Un eventuale ricorso, infatti, avrebbe un
elevato rischio di soccombenza e quindi di conseguente pagamento di spese
legali.
Per questo motivo, a tutela dei nostri iscritti,
riteniamo opportuno, in attesa di ulteriori sviluppi, temporeggiare
sull’intraprendere la via giudiziale e, al limite, procedere con l’invio di una
mera diffida relativa all’annualità 2013
da inviarsi a mezzo PEC o
raccomandata AR, direttamente al Ministero dell’Istruzione e Merito e alla
propria sede di servizio.