venerdì 22 febbraio 2019
mercoledì 6 febbraio 2019
lunedì 4 febbraio 2019
PENSIONATI: CESSAZIONI DALL’1.09.2019: CIRCOLARE MIUR
Il Miur ha emanatola circolare n. 4644 dell’1-02-2019, relativa alla cessazione dal servizio del
personale scolastico dal 1° settembre 2019, a seguito delle disposizioni introdotte
dal decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4.
La circolare
integra quanto già comunicato con la circolare n. 50647 del 16.11.2018 in base
alla quale sono state presentate le domande entro il 12 dicembre u.s..
Vi riportiamo le
notizie più importanti.
Viene fissato al 28 febbraio il termine per la
presentazione delle domande di pensionamento anticipato per tutto il personale
scolastico, compresi i dirigenti scolastici, per i quali tale data era già
prevista dal D.M. n 727/2018.
Il decreto 4 del
28.01.2019 prevede la possibilità, per il personale della scuola che alla data
del 31.12.2019 matura i seguenti
requisiti, di andare in pensione con decorrenza 01.09.2019:
|
Anzianità
Uomini
|
42 anni e 10
mesi di contribuzione
|
In tali
situazione, a richiesta, qualora ne ricorrano le condizioni, è possibile
richiedere la trasformazione del rapporto
di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del
trattamento pensionistico
(Pensione /
Part-Time)
|
|
Anzianità
Donne
|
41 anni e 10 mesi
di contribuzione
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Quota
100
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62 anni di età
38 anni di anzianità contributiva
|
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|
Opzione
Donna
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Dipendenti nate
entro il 31.12.1960.
Requisiti
maturati alla data del 31.12.2018.
58 anni di età
Anzianità contributiva pari o superiori
a 35 anni.
|
Prorogata solo
per il 2019
|
|
Nelle
domande gli interessati dovranno dichiarare la volontà di cessare o no, in
mancanza dei requisiti
|
||
Per le domande di
cessazione, e le eventuali revoche, che dovranno essere anch’esse presentate
entro il 28 febbraio, si dovrà utilizzare esclusivamente la procedura web Polis
“istanze on line” dal 4 febbraio al 28 febbraio pp.vv..
venerdì 11 gennaio 2019
REGISTRO ELETTRONICO : NORMATIVA DI RIFERIMENTO – PROBLEMATICHE
Come è noto il D.L.
n. 95/2012 recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini dispone all’art. 7 comma 27:
“Il Ministero
dell'istruzione, dell' università e
della ricerca predispone entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto un Piano per la dematerializzazione
delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e
dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie. “
Al coma 31 dispone:
“ A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i
docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle
famiglie in formato elettronico.”
Si ricorda che il registro elettronico è un atto
pubblico per cui il docente è soggetto, nella sua compilazione, alle sanzioni
penali disciplinate dall’art. 476 c.p.p. (falso ideologico in atto pubblico) e
dall’art. 479 c.p.p.(falso materiale in atto pubblico).
Di norma, quindi
esso va compilato in tempo reale e non fuori dalla classe di riferimento.
Nella pratica
quotidiana, in questi anni, molte scuole hanno continuato ad essere sprovviste
di pc o tablet e di connessione wireless efficiente per cui i docenti sono
stati costretti ad utilizzare quelli personali e spesso a compilare il registro
fuori classe.
Stando così le cose
risulta assai rischiosa la compilazione
del registro da parte dei docenti al di fuori della classe o a casa per le
conseguenze penali rischiose a cui potrebbe andare incontro.
Il registro personale ,infatti, come detto, è un
atto pubblico e come tale deve essere compilato in classe in quanto
l’insegnante, in qualità di pubblico ufficiale deve registrare all’istante
quanto avviene in sua presenza.
Turro ciò premesso,
l’uso del registro elettronico dovrebbe essere deliberato dal Collegio dei
docenti solo nel caso in cui la scuola sia dotata di infrastrutture e strumenti
tali da mettere il docente in condizione di operare in classe, ovvero nei casi
in cui ci sia un’efficiente connessione wirless e ci siano P.C. e/o tablet a
disposizione dei docenti in ogni classe.
giovedì 20 dicembre 2018
giovedì 13 dicembre 2018
Legge bilancio, Snals non esclude lo stato di agitazione pubblico impiego. Le proposte di modifica al DdL Bilancio
Comunicato stampa 12/12/2018
Legge bilancio, Snals non esclude lo stato di agitazione pubblico impiego
Nell’incontro tenutosi lunedì scorso a Palazzo Chigi lo SNALS e la CONFSAL hanno ribadito al Presidente del Consiglio l’assoluta insufficienza delle risorse economiche stanziate nel disegno di Legge di Bilancio approvato alla Camera per il rinnovo dei contratti dei lavoratori del pubblico impiego.
Nell’articolato è previsto infatti un incremento a regime delle retribuzioni per il triennio 2019-20-21 pari a 1,95% complessivi (1,30%+035%+030%), che è meno della metà dell’inflazione stimata dall’ISTAT per lo stesso periodo, pari a 4,1%, e che determinerà un’ulteriore perdita del potere di acquisto delle retribuzioni.
È impensabile che gli operatori scolastici, cosi come i dipendenti pubblici della sanità, sicurezza, funzioni centrali e locali, possano accettare una così misera rivalutazione delle proprie retribuzioni. Ben altre erano le aspettative della categoria, atteso che il CCNL 2016/2018 – con aumenti a regime pari al 3,5% – aveva consentito di recuperare soltanto in minima parte la perdita del potere d’acquisto (pari a -12%) accumulatasi nei 10 anni di vacanza contrattuale. È anche evidente che il traguardo dell’allineamento degli stipendi dei docenti italiani a quelli dell’eurozona rischia di allontanarsi e diventare una mera illusione.
Pertanto, lo SNALS e la CONFSAL preannunciano la proclamazione dello stato di agitazione di tutte le categorie del pubblico impiego, riservandosi, in mancanza di risposte adeguate, azioni di mobilitazione e protesta.
mercoledì 21 novembre 2018
PENSIONAMENTI 2019 PERSONALE SCOLASTICO
Il Miur ha emesso il decreto e la
circolare relativi alla cessazione del personale scolastico dall’1.09.2019.
La data di
scadenza della presentazione della domanda è fissata al 12 dicembre p.v. per i docenti
ed il personale ATA ed al 28.02.2019 per i dirigenti scolastici.
Allegato requisiti.
mercoledì 7 novembre 2018
Permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio - 150 ore - A.S. 2018/2019
Per l’anno scolastico in corso, le domande da parte degli interessati vanno presentate entro il 15 novembre 2018 ai Dirigenti scolastici, i quali le trasmetteranno all’Ambito Territoriale. di competenza entro il 20 novembre 2018.
trasmissione decreto USR FVG AOODRFVG 135911 del 6 novebre 2018 (file .pdf 227 kb)
trasmissione decreto USR FVG AOODRFVG 135911 del 6 novebre 2018 (file .pdf 227 kb)
lunedì 5 novembre 2018
martedì 16 ottobre 2018
IL CCNL 2016/2018 E I PERMESSI DEL PERSONALE ATA
Il CCNL
2016/2018 e i permessi del personale ATA
I permessi per motivi personali
e familiari (i 3 giorni previsti dal CCNL 29.11.2007)
• Il personale ATA a tempo
indeterminato ha diritto a 18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico
per motivi personali o familiari.
• Se usufruiti
cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza
dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente
pari a sei ore.
• In caso di rapporto di
lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di
permesso.
I tre giorni di permesso di cui
all’art. 33, comma 3, della legge 104
• I tre giorni di permesso
di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104/92 possono essere utilizzati anche
ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.
• Va predisposta, di
norma, una programmazione mensile dei giorni di permesso, da comunicare
all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese.
• In caso di necessità e
urgenza, va presentata una comunicazione 24 ore prima e comunque non oltre
l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il
permesso.
Il preavviso per gli altri
permessi
• La richiesta dei
permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, i permessi di cui
all’art. 4, comma 1, della legge 53/2000 (grave infermità del coniuge o la
parte dell’unione civile, di un parente entro il secondo grado o del
convivente) va comunicata all’ufficio di appartenenza con un preavviso di tre
giorni.
• In caso di comprovata
urgenza, la domanda di permesso va presentata 24 ore prima e comunque non oltre
l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il
permesso.
I permessi per l’espletamento
di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
• Al personale ATA sono
riconosciuti specifici permessi nella misura massima di 18 ore per anno
scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di
lavoro, fruibili su base sia giornaliera che oraria, per l’espletamento di
visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.
• I permessi sono
assimilati alle assenze per malattia sia ai fini del periodo di comporto sia
riguardo al trattamento economico.
• Ai fini del comporto,
sei ore di permesso corrispondono ad una giornata lavorativa.
• I permessi orari possono
essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata; in tal
caso si computano le ore previste nella giornata di assenza.
• La decurtazione del
trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi
10 giorni opera solamente nel caso di permesso fruito su base giornaliera e non
per i permessi orari inferiori all’intera giornata lavorativa.
• In caso di rapporto di
lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di
permesso.
• La domanda va presentata
almeno tre giorni prima.
• In caso di particolare e
comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata 24 ore prima e
comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il
dipendente utilizza il permesso.
Assenza per l’espletamento di
visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici imputabile a
malattia
• Qualora le
caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite
specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o terapie determinino
incapacità lavorativa, la relativa assenza è imputata alla malattia.
Altre possibilità in
alternativa ai permessi per l’espletamento di viste, terapie, prestazioni
specialistiche od esami diagnostici
• In alternativa ai
permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici,
resta ferma la possibilità per il dipendente di fruire anche dei permessi brevi
a recupero, dei permessi per motivi personali e familiari o dei riposi
compensativi.
Incompatibilità dei permessi
utilizzati nella medesima giornata
• I permessi orari per
motivi personali o familiari e quelli per visite, terapie, prestazioni
specialistiche od esami diagnostici non possono essere fruiti nella stessa
giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, nonché
con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore.
I permessi per concorsi o esami
• Restano invariati i
permessi per la partecipazione a concorsi od esami: 8 giorni complessivi per
anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.
• Retribuiti per il
personale a tempo indeterminato, non retribuiti per quello a tempo determinato.
I permessi per lutto
• Restano invariati i
permessi per perdita del coniuge o della parte dell’unione civile, di parenti
fino al secondo grado e affini di primo grado, di soggetto componente la
famiglia anagrafica o convivente stabile: tre giorni per evento, anche non
continuativi.
• Retribuiti per tutti.
I permessi per matrimonio
• Restano invariati anche
i permessi per matrimonio: 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio,
con decorrenza indicata dal dipendente: da una settimana prima a due mesi dopo.
• Retribuiti per tutti.
venerdì 5 ottobre 2018
SOMMINISTRAZIONE FARMACI: COSA DEVE FARE IL DOCENTE E COSA NO?
Pubblichiamo un contributo della segreteria
provinciale SNALS CONFSAL di Cuneo sul complesso problema della
somministrazione dei farmaci a scuola.
“La
somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunni affetti da
patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione
rilasciata dal medico curante, assumere la terapia durante le ore di frequenza
scolastica.
La
somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunni affetti da
patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione
rilasciata dal medico curante, assumere la terapia durante le ore di frequenza
scolastica.
La
somministrazione a scuola di farmaci permette agli alunni, che presentano tale
necessità, la possibilità di fruire del diritto allo studio che altrimenti
sarebbe impossibile.
A chi spetta la somministrazione? Si possono obbligare docenti e
personale ATA a effettuarla?
Per
rispondere a tali quesiti, procediamo all’analisi delle Raccomandazioni del
25.11.2005, contenenti le Linee Guida per la definizione degli interventi
finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di
farmaci in orario scolastico e che sono state emanate dal MIUR e dal Ministero
della Salute (che inseriamo in area riservata).
Le
dette Raccomandazioni, come leggiamo all’articolo 1, si pongono la finalità di
garantire il diritto allo studio, la salute e il benessere degli allievi che
presentano la necessità summenzionata.
La
somministrazione, che può avvenire solo dietro specifica autorizzazione
dell’AUSL (oggi ASP) territorialmente competente (art. 2), vede coinvolti (art.
3), ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità:
- la
famiglia dell’alunno o chi esercita la potestà genitoriale;
- la
scuola (dirigente scolastico, personale docente e ATA);
- i
servizi sanitari (i medici di base e le AUSL competenti territorialmente);
- gli enti locali (operatori assegnati in
riferimento al percorso d’integrazione scolastica e formativa dell’alunno).
L’iter
che permette la detta somministrazione prende avvio (art. 4) dalla richiesta
formale (scritta) avanzata dai genitori dell’alunno in questione e corredata da
apposita certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’allievo con
la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e
tempi di somministrazione, posologia).
Il
dirigente scolastico, ricevuta la richiesta da parte dei genitori, si attiva
affinché la stessa venga soddisfatta per cui:
- individua
il luogo idoneo per la conservazione e somministrazione dei farmaci;
- autorizza,
qualora richiesto, i genitori dell’alunno ad accedere ai locali scolastici
durante le ore di lezione per la somministrazione dei farmaci;
- verifica la disponibilità del personale
docente e ATA a somministrare i farmaci all’alunno, qualora non siano i
genitori stessi a farlo.
Il
personale docente e ATA va individuato tra coloro i quali abbiano seguito corsi
di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo n. 626/94 o apposite
attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in
collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi
Sociali e le Associazioni.
Il
dirigente scolastico, leggiamo ancora nelle Raccomandazioni, qualora non vi
sia alcuna disponibilità da parte del personale alla somministrazione può
stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali del territorio
o, se anche tale soluzione non risulta possibile, con i competenti assessorati per
la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati,
attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (Croce Rossa
Italiana, Unità Mobili di Strada …).
Se
nessuna delle soluzioni sopra indicate fosse possibile, il DS allora ne dovrà
dare comunicazione alla famiglia e al Sindaco del Comune di residenza
dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.
Le
raccomandazioni si concludono (art. 5) prevedendo che, nei casi in cui si riscontri l’inadeguatezza dei provvedimenti
programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati,
ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza, si
ricorra al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso.
Ritornando
agli interrogativi posti all’inizio della nostra analisi, possiamo affermare
che la somministrazione di farmaci in orario scolastico può essere effettuata
dai genitori dell’alunno, dal personale docente e ATA della scuola, da altri
soggetti istituzionali o anche da associazioni di volontariato.
Nelle
Raccomandazioni i detti soggetti sono indicati in successione, secondo un
ordine che sembra essere prioritario, per cui se la somministrazione non è
effettuata dai genitori, il dirigente scolastico deve verificare LA DISPONIBILITA’ (CHE QUINDI NON SIGNIFICA OBBLIGO!!)
dei docenti o del personale ATA; se tra questi nessuno fornisce la propria
disponibilità, allora, il DS dovrà rivolgersi ad altri soggetti istituzionali
presenti nel territorio e, in ultima analisi, ad associazioni di volontariato;
se anche questo non fosse possibile, il DS lo comunicherà alla famiglia e al
Comune in cui risiede l’alunno.
Il personale scolastico, inoltre, per effettuare la somministrazione,
deve essere in possesso dell’attestato di partecipazione a corsi di pronto
soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94 o ad apposite attività di
formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in collaborazione
con le AUSL e gli Assessorati perla Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.
Le Raccomandazioni,
dunque, relativamente ai docenti e al personale ATA, come del resto per gli
altri soggetti, parlano di disponibilità e non di obbligo:
…
verificano la disponibilità degli
operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della
somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti
la potestà genitoriale o loro delegati.
Qualora […] non vi sia
alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi
siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria …
Alla luce delle dette Raccomandazioni e
in assenza di obblighi contrattuali, è evidente che il personale della
Scuola non può essere obbligato alla sopra descritta somministrazione.
venerdì 28 settembre 2018
PROPOSTA PENSIONAMENTO IN ALTERNATIVA ALLA LEGGE FORNERO
In attesa di
conoscere il contenuto reale della riforma preannunciata, le cui notizie ci pervengono
dai media, cerchiamo di analizzare le notizie di dominio pubblico.
Le possibilità di
un prepensionamento in alternativa alla Legge Fornero al momento sembrano
essere:
Quota 41: anzianità di 41 anni di servizio
utile a pensione indipendentemente dall’età anagrafica.
Quota 100: età anagrafica minima 62 anni e
anzianità minima di servizio 38 anni. La somma deve essere pari o almeno 100.
Quindi gli
abbinamenti possibili sarebbero:
38 e 62, 38 e 63, 38 e 64, 38 e 65, 38 e 66
39 e 62, 39 e 63, 39 e 64, 39 e 65 ,39 e 66
40 e 62, 40 e 63, 40 e 64, 40 e 65, 40 e 66
Si parla di una
penalizzazione sull’importo pensionistico ancora da definire che sarà legata
all’età, ovvero agli anni mancanti per il raggiungimento della pensione di
vecchiaia, che per il 2019 e il 2020 è fissata a 67 anni.
Per la
definizione della penalizzazione sembra si stia lavorando su due possibilità:
a)
un
taglio dell’1% o del 1,5% per ogni anno di anticipo rispetto ai 67 anni
attualmente richiesti che si tradurrebbe per chi va in pensione con 62 anni di
età e 38 di contribuzione di un taglio che potrebbe variare dal 5% al
7,5%. (ricorda quanto già proposto dall’allora ministro Cesare Damiano)
b)
una
penalizzazione a chi va in pensione con quota 100 o quota 41 consistente
nell’applicazione del calcolo contributivo in ogni caso a partire dal 1.1.1996.
L’applicazione di questa penalizzazione comporterebbe una
penalizzazione intorno al 10%/15%. (per
la scuola comunque per effetto del lungo blocco dei contratti e quindi della
mancata crescita delle retribuzioni il differenziale tra il calcolo retributivo
fino al 2011 e il calcolo retributivo fino al 31.12.1995 si è molto ridotto e
quindi la penalizzazione ipotizzata del 10%-15% sarà sicuramente inferiore.)
Resta comunque da
verificare se le suddette penalizzazioni restino applicate per tutta la durata
della pensione o una volta raggiunti i 67 anni vengano abolite.
Nel 2019 la
penalizzazione del calcolo contributivo a partire dal 1.01.1996 riguarderebbe
solo chi va in pensione con meno di 42 anni di servizio.
Dal 2021,
infatti, tutti i pensionati avranno il calcolo della pensione con il sistema
contributivo perché chi aveva 18 anni di anzianità al 31.12.1995, al 31.12.2021
ne avrà 44.
martedì 25 settembre 2018
INCONTRO MIUR DEL 24/09/2018
In data 24 settembre 2018 alle ore 16:30 si è svolto l’incontro sul
Concorso DSGA. Erano presenti per la parte pubblica la dott.ssa Maria Maddalena
Novelli e il dott. Serra Filippo.
Ad inizio seduta la parte pubblica ha ripresentato le bozze dei D.M.
relativi alle prove d’esame, dei titoli e della commissione del concorso.
L’Amministrazione ha manifestato la volontà di procedere anche alla
progressione di carriera tra le aree del personale Ata per risolvere il
problema degli assistenti amministrativi facenti funzione DSGA, ma ha fatto
presente che per consentire l’accesso degli assistenti amministrativi senza
laurea al profilo superiore è necessaria una apposita norma legislativa, così come è stato per il concorso ordinario,
il cui requisito di accesso può essere anche il possesso dei tre anni interi di
servizio.
A tal proposito l’Amministrazione ha chiarito che per i tre anni di
servizio occorreva prestare 12 mesi nell’anno solare per aver riconosciuto
l’anno di servizio. Lo Snals e le altre sigle sindacali presenti non hanno
ritenuto congruo tale criterio per il calcolo dell’anno intero, poiché
l’incarico è stato normalmente svolto sulla base di una nomina annuale, anche
se con decorrenza successiva ai primi giorni di settembre, ma svolgendo a pieno
titolo tutte le funzioni richieste dal profilo e seguendo il calendario
scolastico.
La dott.ssa Novelli per il concorso ordinario, rispetto alla proposta
dell’Amministrazione del 10% della precedente riunione, ha comunicato la
possibilità dell’aumento dell’aliquota dei posti riservati agli amministrativi
facenti funzione DSGA anche fino al 30%. Ha sottolineato, allo stesso tempo,
che abbiamo il problema di non poter superare il 50% di riserva dei posti in
totale tra concorso ordinario e procedura di progressione di carriera. Quindi
occorre fare bene attenzione per non compromettere gli esiti di entrambe le
procedure.
Proprio per questo e per dare un segnale e maggiori garanzie al
personale facente funzioni occorre che le procedure del concorso ordinario e
della progressione di carriera abbiano inizio contestualmente.
L’amministrazione ha ribadito che il concorso ordinario deve essere
bandito obbligatoriamente entro il 2018.
Lo Snals e le altre sigle sindacali hanno manifestato la volontà di
raggiungere un’intesa politica per avviare la procedura delle progressioni di
carriera che possa portare alla soluzione del problema di detto personale.
Per dare un segnale di riconoscimento e di tutela al personale in
questione, che negli ultimi anni ha profuso impegno ed energie per il buon
funzionamento delle Istituzioni scolastiche, è fondamentale che entrambe le
procedure vengano avviate entro il 2018.
Bisogna risolvere il problema della gestione amministrativa delle
Istituzioni scolastiche coprendo i tutti i posti di DSGA sia con i neolaureati
che con coloro che hanno acquisito esperienza sul campo e hanno garantito il
funzionamento degli uffici di segreteria.
La parte pubblica ha chiesto di ricevere osservazioni sulle bozze del
D.M. ma la parte sindacale ha sostenuto che prima occorre dare risposte
politiche alle problematiche sollevate e poi passare all’esame delle bozze.
Occorre coinvolgere il Ministro affinchè possa dare le risposte
necessarie per un’intesa politica da raggiungere in tempi brevi.
Dall’esame sommario del D.M. relativo alla tabella dei titoli si è
constatato, fermo restando il punteggio totale dei titoli pari a 10, la
variazione del punteggio dei titoli di servizio passati da 4 a 6 punti e dei
titoli culturali passati da 6 a 4 punti ma non si è proceduto alla discussione
di nessuna delle Bozze presentate in data odierna per volontà di tutta la parte
sindacale.
giovedì 20 settembre 2018
CARTA DEL DOCENTE: LA CARD DA 500 EURO PER IL 2018/19
Riportiamo una scheda sintetica inerente la carta del docente elaborata
dalla Segreteria provinciale di Vicenza:
Attivo dal 12 settembre 2018 il portale “carta del docente”
|
·
Dal
12 settembre 2018 è nuovamente attivo il portale https://cartadeldocente.istruzione.it/ attraverso il quale i docenti a tempo
indeterminato possono accedere alle somme destinate alla formazione e
all’aggiornamento professionale.
|
L’accredito per il 2018/19
|
·
Anche
per il 2018/19 sono a disposizione 500 euro.
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Le somme non ancora spese
|
·
Le somme non ancora spese degli anni 2016/17 e
2017/18 sono state riaccreditate.
|
Lo “storico portafoglio”
|
·
Si può consultare la composizione del proprio portafoglio
che comprende l’importo nominale previsto per l’anno scolastico corrente e
gli eventuali residui relativi agli anni scolastici 2016/17 e 2017/18.
|
I residui relativi all’anno scolastico 2016/17
|
·
Solo
per i residui riferiti all’anno scolastico 2016/17 gli importi disponibili
possono essere utilizzati dai docenti e validati dagli esercenti entro e non
oltre il 31 dicembre 2018.
|
Quali beni potrò
acquistare
|
·
Con i buoni spesa
generati dall’applicazione web “Carta del docente” ogni docente potrà acquistare:
|
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