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domenica 6 dicembre 2009

RIPOSI GIORNALIERI DEL PADRE IN CASO DI MADRE CASALINGA

ART. 40, LETT. C DEL D.LGS. 151/2001 - T.U. MATERNITÀ/PATERNITÀ PRECISAZIONI INPS

In attuazione dell’interpretazione estensiva emersa in seno al Consiglio di Stato ed avallata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con lettera circolare B/2009 del 12.05.2009 l’INPS ha emanato la circolare n. 112 del 15/10/09 (vedi N.S. n. 11 del 16/10/2009), prevedendo la possibilità di riconoscere al padre lavoratore dipendente il diritto a fruire dei riposi giornalieri anche nei casi di oggettiva impossibilità da parte della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili).
Il padre dipendente, pertanto, in questi casi, può fruire dei riposi giornalieri.
Il medesimo Istituto con la circolare n. 118 del 25/11/2009 ha precisato ulteriormente che recentemente il Ministero del Lavoro, della Salute e Politiche Sociali, con lettera circolare C/2009, del 16.11.2009 ha interpretato l’indirizzo del Consiglio di Stato nel senso del maggior favor del ruolo genitoriale, ed ha pertanto, riconosciuto il diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri, ex art. 40 del T.U. 151/2001, sempre nel caso di madre casalinga, senza eccezioni ed indipendentemente dalla sussistenza di comprovate situazioni che determinano l’oggettiva impossibilità della madre stessa di accudire il bambino.
Conseguentemente, il padre dipendente in tali ipotesi ed alle condizioni indicate, può fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un’ora al giorno a seconda dell’orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (artt. 39 e 45 del D.Lgs. 151/2001).