Il MIUR ha emanato, la nota prot. n. 13000 del 3/12/2013,
avente per oggetto: “Personale docente
dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute,
ma idoneo ad altri compiti – attuazione delle disposizioni contenute nell’art.
15, commi 4 e seguenti, del D.L. n.104 del 12.09.2013, convertito con
modificazioni in Legge n.128/2013”.
Con tale nota il
MIUR emana disposizioni inerenti
sia al personale docente che sarà dichiarato permanentemente inidoneo alla
propria funzione, ma idoneo ad altre mansioni successivamente al 1/1/2014, sia
a quello che si trovava in tale condizione alla data di entrata in vigore del
D.L.
Il personale docente della scuola, che è già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, è sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti, per una nuova valutazione dell’іnіdoneіtà. In esito a tale visita, ove la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale interessato torna a svolgere la funzione di docente. Viceversa, se venga confermata l’inidoneità, il suddetto personale può, su istanza di parte, transitare nei profili professionali del ruolo A.T.A. ovvero, in assenza di istanza o, nell’ipotesi in cui l’istanza non possa essere accolta per indisponibilità di posti, presentare domanda di mobilità intercompartimentale in ambito provinciale. Il suddetto personale può comunque chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita, di transitare nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico ovvero, in assenza di tale istanza o, nell’ipotesi in cui l’istanza non possa essere accolta per indisponibilità di posti, può presentare domanda di mobilità intercompartimentale in ambito provinciale. L’istanza di parte ai fini del transito nei ruoli del personale A.T.A., dovrà essere presentata, con modalità cartacea, all’Ufficio Scolastico Regionale della provincia di titolarità entro 30 giorni dalla data di conferma della dichiarazione di inidoneità.
Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola che è già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo in altri compiti, chiede sia sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti, per una nuova valutazione dell’inidoneità.
Nel caso in cui i docenti non chiedano di essere sottoposti nuovamente a visita, le relative istanze ai fini del transito nel ruolo A.T.A. dovranno essere inoltrate al competente Direttore dell’ufficio scolastico Regionale utilizzando il modello A allegato entro il 15 dicembre p.v.
Il personale che chiede di essere utilizzato per le iniziative di cui all’art. 7 del citato Decreto-Legge o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche dovrà compilare l’allegato modello B.
Il personale docente della scuola, che è già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, è sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti, per una nuova valutazione dell’іnіdoneіtà. In esito a tale visita, ove la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale interessato torna a svolgere la funzione di docente. Viceversa, se venga confermata l’inidoneità, il suddetto personale può, su istanza di parte, transitare nei profili professionali del ruolo A.T.A. ovvero, in assenza di istanza o, nell’ipotesi in cui l’istanza non possa essere accolta per indisponibilità di posti, presentare domanda di mobilità intercompartimentale in ambito provinciale. Il suddetto personale può comunque chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita, di transitare nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico ovvero, in assenza di tale istanza o, nell’ipotesi in cui l’istanza non possa essere accolta per indisponibilità di posti, può presentare domanda di mobilità intercompartimentale in ambito provinciale. L’istanza di parte ai fini del transito nei ruoli del personale A.T.A., dovrà essere presentata, con modalità cartacea, all’Ufficio Scolastico Regionale della provincia di titolarità entro 30 giorni dalla data di conferma della dichiarazione di inidoneità.
Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola che è già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo in altri compiti, chiede sia sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti, per una nuova valutazione dell’inidoneità.
Nel caso in cui i docenti non chiedano di essere sottoposti nuovamente a visita, le relative istanze ai fini del transito nel ruolo A.T.A. dovranno essere inoltrate al competente Direttore dell’ufficio scolastico Regionale utilizzando il modello A allegato entro il 15 dicembre p.v.
Il personale che chiede di essere utilizzato per le iniziative di cui all’art. 7 del citato Decreto-Legge o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche dovrà compilare l’allegato modello B.