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mercoledì 21 settembre 2022

Modifiche alle norme dei congedi parentali, permessi legge 104/1992 e lavoro agile

Il Decreto Legislativo n. 105 del 30 giugno 2022, pubblicato nella G.U. - Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022, entrato in vigore dal 13 agosto 2022, ha introdotto alcune novità normative in materia di tutela/sostegno maternità e paternità, permessi Legge 104/1992, lavoro fragile per lavoratori con figli.

Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 – modifiche e integrazioni

Per quanto concerne il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, l’art. 2 del Decreto Legislativo n. 105/2022 disciplina il Congedo di paternità obbligatorio, ampliando le tutele già previste dalla Legge n. 92 del 28 giugno 2012. Grazie alle nuove norme, il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione. Il congedo di cui trattasi è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio; mentre in caso di parto plurimo la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi. Inoltre, lo stesso decreto amplia i periodi indennizzabili del congedo parentale: − alla madre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore; − al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore; − entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 – modifiche e integrazioni

Nell’art. 3 del Decreto Legislativo 105/2022 vengono riportate le modifiche/integrazioni alla Legge 104/1992, che di seguito si riassumono:

- viene precisato che è vietato discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici della stessa Legge 104/1992;

- inserita tra i beneficiari dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza al familiare disabile grave (art. 33, comma 3) la parte di una unione civile e il convivente di fatto;

- cambia il criterio del referente unico con l’introduzione della possibilità di frazionare la fruizione dei permessi mensili tra più soggetti aventi diritto, sempre nel limite dei 3 giorni mensili;

- viene introdotto, per coloro che prestano assistenza al figlio o ai parenti in condizioni di gravità, il diritto di priorità nell’accesso al lavoro agile o ad altre forme di lavoro flessibile, restando ferme le eventuali disposizioni più favorevoli della contrattazione nazionale.

Legge n. 81 del 22 maggio 2017– modifiche e integrazioni

L’art. 4 del Decreto Legislativo 105/2022 integra la disciplina che regola la prestazione lavorativa in modalità agile. In particolare che precisa che il datore di lavoro è tenuto a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità grave.

La stessa priorità deve riconosciuta da parte del datore di lavoro anche alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1 della Legge 104/1992.