Riceviamo dall'USP di Trieste quanto segue:
Con riferimento alla circolare della Direzione Generale per il personale scolastico del Ministero
dell’istruzione e del merito prot.n. 157048 del 09 luglio 2025, che fornisce istruzioni e
indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a.s.
2025/2026, e in relazione alle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei
contratti a tempo determinato ai sensi dell’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22
aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e dell’articolo 12 dell’O.M. 16 maggio 2024, n.
88, si ritiene opportuno ricordare che:
• il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova NON può accettare nomine a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Decreto Ministeriale 11 luglio 2025 n.137. Si
invita pertanto il personale già individuato per l’a.s. 2025/26 destinatario di nomina a tempo
indeterminato o a tempo determinato finalizzato al ruolo, che avesse presentato domanda, a
revocarla, inviando una mail all’indirizzo PEO usp.ts@istruzione.it, allegando copia di valido
documento di identità, entro e non oltre il 23 agosto 2025;
• gli aspiranti docenti che, per qualsiasi sopravvenuta motivazione, non volessero partecipare alle
procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato sono invitati a revocarla, inviando una
mail all’indirizzo PEO usp.ts@istruzione.it, allegando copia di valido documento di identità, entro
la medesima data del 23 agosto 2025;
• l’assegnazione dell’incarico a tempo determinato rende le operazioni di conferimento di supplenza
non soggette a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle
operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che
si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di
supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto
all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura (ai sensi dell’art. 12, comma 10, dell’O.M.
88/2024);
• gli aspiranti che abbiano rinunciato all’assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano
assunto servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione non possono partecipare ad
ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze, anche per disponibilità sopraggiunte, per
tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento (ai sensi dell’art. 12
comma 11 dell’O.M. 88/2024).
Il Dirigente
Valeria ANTEZZA