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giovedì 25 novembre 2010

DANNO CAGIONATO SULLO SCUOLABUS

I Comuni che gestiscono il servizio di scuolabus devono garantire la presenza di un accompagnatore, oltre all’autista, nella gestione del servizio di trasporto scolastico.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione, terza sezione civile, che con la sentenza n. 23464 depositata il 19 novembre 2010 ha costretto il Comune di Perugia al risarcimento del danno per le lesioni provocate da un alunno di quinta elementare ad un altro di terza mentre erano sullo scuolabus.
Per la Suprema Corte il fatto che non esista un obbligo normativo del Comune di disporre la vigilanza sul pullmino scolastico non lo esonera dal garantire la presenza di un accompagnatore che si affianchi all’autista, soprattutto tenuto contro dell’età dei trasportati.
La tutela e la sicurezza dei minori viene prima di tutto.
Secondo la Corte quindi grava sulla PA che svolge un servizio di trasporto riservato agli alunni l’adozione delle cautele occorrenti per tutelare la sicurezza dei minori.
E se non lo fa è costretto a risarcire i danni.