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mercoledì 30 novembre 2011

Utilizzo dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità

L’utilizzo dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e percettori indennità di mobilità o altro trattamento speciale di disoccupazione in mansioni corrispondenti ai profili del personale ATA dell’area A e B, può costituire, senza alcun onere per l’Amministrazione, una utile soluzione organizzativa temporanea.
A ricordarlo è l'U.S.R. del Friuli Venezia Giulia che con la nota 13363 del 28/10/2011 illustra quest'opportunità prevista dall’art. 7 del Decreto Legislativo n. 468 dell’1.12.1997: per le Amministrazioni Pubbliche elencate nell’ art. 1, comma 2 del D.L.vo 165/2001, tra cui rientrano anche le istituzioni scolastiche, è consentito utilizzare tali lavoratori, iscritti nelle liste per l’impiego, in prestazioni lavorative socialmente utili.
Nello specifico, possono essere utilizzati i lavoratori che si trovano nelle seguenti condizioni, indicate alle lettere c) e d) dell’art. 4 del D.Lvo 468 dell’1.12.1997:
c) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e percettori dell’indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione;
d) lavoratori che godono del trattamento straordinario di integrazione salariale, sospesi a zero ore.L’art. 8 del citato D.L.vo n. 468/1997, nel definire la disciplina dell’utilizzo di tali lavoratori in attività socialmente utili, prevede che:
l’utilizzazione non determina l’instaurarsi di un rapporto di lavoro e non comporta per il lavoratore la sospensione o la cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità;
il personale in oggetto può essere utilizzato per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere.
Il predetto decreto prevede inoltre l’obbligo, per l’ente utilizzatore, di attuare idonee forme assicurative presso l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Per ottenere l’assegnazione di detto personale, l’istituzione scolastica deve inoltrare una specifica richiesta al Centro per l’Impiego competente per territorio, specificando la natura, la durata della prestazione e la tipologia di lavoro cui si intende adibire il personale richiesto (vedi fac-simile).L’Istituzione scolastica, prima di procedere all’utilizzo del personale segnalato dal Centro per l’Impiego, verificherà la rispondenza delle capacità professionali alle mansioni cui dovrà essere adibito il personale stesso.