L’assimilazione della patologia da Covid 19 all’infortunio sul lavoro
pone grossi interrogativi per le conseguenze sui profili della responsabilità
civile e penale dei dirigenti scolatici.
A dire il vero, l’Inail ha già precisato con una circolare che il rispetto
dei protocolli e delle linee guida per la sicurezza mettono al riparo i datori
di lavoro dalla responsabilità civile e penale.
In sostanza le richieste dei lavoratori che si ammalano di Covid e le
eventuali prestazioni di tipo assicurativo concesse dall’Istituto Nazionale per
l’assistenza e gli infortuni sul lavoro non comportano automaticamente la
responsabilità dei datori di lavoro e, quindi nelle scuole, dei dirigenti
scolastici.
Per dimostrare la responsabilità dei datori di lavoro bisogna quindi, a
parere dell’INAIL, dimostrare un nesso di causalità diretta tra contagio e
omissione di misure di protezione e prevenzione da parte del datore di lavoro.
Nella realtà scolastica però accade che spesso il dirigente scolastico
si trova nell’impossibilità di dar corso a misure pienamente efficaci a
prevenire il rischio per mancanza di risorse, per la presenza di oggettive
situazioni strutturali relative agli spazi, alla loro salubrità, idoneità,
ecc.. Tali situazioni sono gestibili ai fini di una corretta applicazione dei
protocolli di sicurezza solo con l’intervento degli enti proprietari.
La circolare dell’INAIL consente solo una prima rassicurazione formale
per la responsabilità dei datori di lavoro privati che possono contare su
risorse aziendali di cui possono disporre in maniera libera e autonoma.
Le rassicurazioni dell’INAIL non permettono invece di risolvere i dubbi
e le perplessità di migliaia di dirigenti scolastici che saranno alle prese nei
prossimi giorni con l’applicazione di protocolli e disposizioni sanitarie
minuziose ed articolate che comporteranno enormi problemi di gestione
amministrativa, di impiego del personale e di reperimento ed uso di risorse
finanziarie e strumentali.
Occorre un provvedimento normativo urgente che non preveda solo
l’assoluzione dei datori di lavoro in caso di rispetto integrale delle
prescrizioni ma, per i dirigenti scolastici, l’esclusione dalla responsabilità
penale in caso di oggettiva e dimostrata impossibilità a provvedere
all’attuazione delle disposizioni sanitarie perché fuori dai limiti degli
effettivi poteri di esercizio della loro funzione dirigenziale.
Chiediamo quindi che il Ministero, sulla scorta anche degli impegni
assunti con l’Intesa sottoscritta con le OO.SS. il 29 ottobre 2019, si faccia
interprete di tale richiesta sostenendola nelle sedi opportune.