E' stato approvato al Senato l’emendamento n. 1900 che modifica integrandolo il decreto di “Agosto” n. 104/2020.
Tra le misure presenti nell’emendamento assumono particolare
importanza per la scuola l’eliminazione della possibilità di licenziamento per
i supplenti assunti con l’organico Covid e la possibilità di assimilare, fino
al 15 ottobre, l’assenza disposta d’ufficio, a seguito del giudizio del medico
competente, nei confronti del personale della scuola in situazione di rischio
per patologie oncologiche o immunodepressive o per terapia salvavita o con
certificazione di disabilità grave, al ricovero ospedaliero. L’assenza, in tal
modo, non comporterà visite fiscali e decurtazioni. Ci chiediamo, però, se tale previsione possa essere estesa a tutti
i lavoratori fragili, ovvero anche a
quelli che non rientrano nelle categorie elencate sopra. Nell’emendamento è
prevista pure la possibilità di sostituire il personale fin dal primo giorno di
assenza. Secondo il comma 2 bis dell’emendamento approvato i lavoratori fragili
nelle citate condizioni svolgeranno, dal 16 ottobre, la prestazione lavorativa
in modalità agile, anche con mansioni diverse, ma sempre ricomprese nel profilo
di appartenenza o nell’area di inquadramento. Anche questo punto potrebbe
creare incertezze nella sua esatta applicazione ai lavoratori della scuola.
Altra novità di rilievo sono gli incrementi del fondo per le scuole previsto
dal dl 34/2020 convertito nella legge 77/2020.