Il DL n. 73 del 25 maggio 2021 al titolo VI - GIOVANI, SCUOLA E RICERCA – con gli articoli 58 e 59 introduce misure per la Scuola che stravolgono lo stato giuridico dei docenti e inaccettabili incursioni nella disciplina dei rapporti di lavoro, che è materia contrattuale.
In
fase di conversione in legge del decreto lo Snals- Confsal, già mobilitato,
proporrà innovazioni, integrazioni , modifiche e cancellazioni per cui la versione definitiva potrà essere diversa.
I nostri obiettivi sono:
incrementare
gli organici dei docenti ed Ata e ridurre
gli alunni per classe, stabilizzare il precariato (docenti,
personale ATA, facenti funzione DSGA), rispettare i ruoli della
contrattazione, per scongiurare qualsiasi tentativo di incrementare l’orario
di servizio dei docenti, togliere ogni tipo di vincolo sulla mobilità,
garantire sicurezza nelle scuola con la riduzione del numero degli
alunni per classe e reperire nuovi spazi.
Cosa c’è nei provvedimenti per la Scuola nel decreto Sostegni bis che lo SNALS-ConfSAL respinge.
1. Aumenta l’orario di servizio e il carico di lavoro dei docenti (art. 58, co.1, lett a-c)
E’
previsto “che a partire dal 1° settembre 2021 e fino all’inizio delle
lezioni siano attivati, quale attività didattica ordinaria, l’eventuale
integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica”.
L’obiettivo
è obbligare gli insegnanti a svolgere i “corsi di recupero” e le
attività concernenti PIA e PAI senza compensi aggiuntivi, in aperta violazione
delle norme contrattuali vigenti.
2. Ulteriori vincoli per la mobilità docenti (art. 58, co.2 – lett f)
E’ introdotta una misura ancora più penalizzante rispetto
alle disposizioni vigenti. Il vincolo di mobilità triennale si applica non
soltanto se con la domanda di trasferimento si è soddisfatti in una delle
preferenze analitiche espresse (scuola), ma anche se si ottiene il movimento in
una qualunque sede della provincia chiesta. Quanto meno la norma va
chiarita ma soprattutto non può essere introdotta con un decreto.
3. Piano di reclutamento (art. 59, co. 4-9)
a) Le
assunzioni in ruolo del personale docente a.s. 2021/22 della scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria (primo e secondo grado) avverranno su
posti vacanti e disponibili da:
• GAE; • concorso 2016; • concorso
2018; • concorso straordinario 2020 di per la scuola secondaria di primo e
secondo grado. Inoltre, il decreto sostegni-bis ha previsto immissioni in ruolo
anche per i precari con tre annualità di servizio (curiosamente “oltre
l’anno in corso” – sono 3 o sono 4?) negli ultimi dieci anni inseriti nelle
GSP di 1^ fascia. Sul ruolo da GPS sono già emerse molte criticità e
tanti dubbi da chiarire. Per tutto il piano di reclutamento, nella migliore
delle ipotesi si tratta di 85/90.000 posti da coprire. Mancano tutti quei posti
di organico di fatto che, in quanto tali, non possono essere disponibili per le
immissioni in ruolo. L’unificazione tra OD e OF e la determinazione degli
organici secondo nuovi parametri sono alcune delle richieste che lo Snals
Confsal ha sempre avanzato.
b) Nuovi concorsi ordinari (art. 59, co 13, lett. d)
Una norma desta particolare preoccupazione: chi non supera un
concorso viene escluso dalla partecipazione al concorso successivo per la
stessa classe di concorso, ad eccezione del concorso “smart” per le materie
STEM (A020, A026, A027, A041). La norma è inaccettabile, paradossale e non può
non essere cambiata in sede di conversione in legge.
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