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venerdì 28 maggio 2021

Decreto Sostegni bis del 25 maggio 2021 inaccettabile per lo SNALS

 Il DL n. 73 del 25 maggio 2021 al titolo VI - GIOVANI, SCUOLA E RICERCA – con gli articoli 58 e 59 introduce misure per la Scuola che stravolgono lo stato giuridico dei docenti e inaccettabili incursioni nella disciplina dei rapporti di lavoro, che è materia contrattuale.

In fase di conversione in legge del decreto lo Snals- Confsal, già mobilitato, proporrà innovazioni, integrazioni , modifiche e cancellazioni per cui la versione definitiva potrà essere diversa.

I nostri obiettivi sono:

incrementare gli organici dei docenti ed Ata e ridurre gli alunni per classe, stabilizzare il precariato (docenti, personale ATA, facenti funzione DSGA), rispettare i ruoli della contrattazione, per scongiurare qualsiasi tentativo di incrementare l’orario di servizio dei docenti, togliere ogni tipo di vincolo sulla mobilità, garantire sicurezza nelle scuola con la riduzione del numero degli alunni per classe e reperire nuovi spazi.

Cosa c’è nei provvedimenti per la Scuola nel decreto Sostegni bis che lo SNALS-ConfSAL respinge.

 1. Aumenta l’orario di servizio e il carico di lavoro dei docenti (art. 58, co.1, lett a-c)

E’ previsto “che a partire dal 1° settembre 2021 e fino all’inizio delle lezioni siano attivati, quale attività didattica ordinaria, l’eventuale integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

L’obiettivo è obbligare gli insegnanti a svolgere i “corsi di recuperoe le attività concernenti PIA e PAI senza compensi aggiuntivi, in aperta violazione delle norme contrattuali vigenti.

 2. Ulteriori vincoli per la mobilità docenti (art. 58, co.2 – lett f)

E’ introdotta una misura ancora più penalizzante rispetto alle disposizioni vigenti. Il vincolo di mobilità triennale si applica non soltanto se con la domanda di trasferimento si è soddisfatti in una delle preferenze analitiche espresse (scuola), ma anche se si ottiene il movimento in una qualunque sede della provincia chiesta. Quanto meno la norma va chiarita ma soprattutto non può essere introdotta con un decreto.

 3. Piano di reclutamento (art. 59, co. 4-9)

a) Le assunzioni in ruolo del personale docente a.s. 2021/22 della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria (primo e secondo grado) avverranno su posti vacanti e disponibili da:

• GAE; • concorso 2016; • concorso 2018; • concorso straordinario 2020 di per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Inoltre, il decreto sostegni-bis ha previsto immissioni in ruolo anche per i precari con tre annualità di servizio (curiosamente “oltre l’anno in corso” – sono 3 o sono 4?) negli ultimi dieci anni inseriti nelle GSP di 1^ fascia. Sul ruolo da GPS sono già emerse molte criticità e tanti dubbi da chiarire. Per tutto il piano di reclutamento, nella migliore delle ipotesi si tratta di 85/90.000 posti da coprire. Mancano tutti quei posti di organico di fatto che, in quanto tali, non possono essere disponibili per le immissioni in ruolo. L’unificazione tra OD e OF e la determinazione degli organici secondo nuovi parametri sono alcune delle richieste che lo Snals Confsal ha sempre avanzato.

 b) Nuovi concorsi ordinari (art. 59, co 13, lett. d)

Una norma desta particolare preoccupazione: chi non supera un concorso viene escluso dalla partecipazione al concorso successivo per la stessa classe di concorso, ad eccezione del concorso “smart” per le materie STEM (A020, A026, A027, A041). La norma è inaccettabile, paradossale e non può non essere cambiata in sede di conversione in legge.