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giovedì 21 novembre 2024

Lavoro straordinario DSGA - parere ARAN: interpretazione dello SNALS-CONFSAL 

In questi giorni continuano le risposte da parte dei Sindacati in merito al parere Aran diffuso alcuni giorni fa in relazione al lavoro straordinario svolto dai DSGA. Tutto è nato dal quesito posto da una scuola in cui si chiedeva se le ore aggiuntive alle 36 settimanali potessero essere recuperate. Secondo l’Aran non ci sono dubbi: “Per quanto attiene alla remunerazione di eventuali ore aggiuntive, la norma contrattuale non lascia dubbi in merito al fatto che laddove la durata della prestazione del DSGA ecceda l’orario settimanale per esigenze di servizio legate all’espletamento dell’incarico, non si dà adito alla remunerazione delle ore eccedenti l’orario di lavoro”. E aggiunge: “Ne consegue che l’impossibilità di riconoscere il pagamento della prestazione aggiuntiva (lavoro straordinario) al DSGA – in quanto inclusa nell’onnicomprensività dell’indennità dallo stesso percepita – fa venir meno anche la possibilità di richiedere una misura alternativa al pagamento”.

Per lo SNALS CONFSAL questa interpretazione è errata in quanto gli art. 51 e 54 del CCNL 29/11/2007, ancora vigenti prevedono che le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo ( 36 ore settimanali ) devono essere autorizzate e se non retribuite si possono recuperare con dei riposi compensativi. Inoltre se è vero che l’art. 56 comma 1 del CCNL 19/21 prevede che la indennità di direzione parte variabile “assorbe qualsiasi compenso per prestazioni aggiuntive“ lo stesso CCNL non pone nessun divieto circa il recupero delle ore di lavoro straordinario preventivamente autorizzate dal DS.

Pertanto nessuno può mettere in discussione che anche il DSGA, come qualsiasi altro lavoratore della scuola possa svolgere prestazioni aggiuntive oltre le 36 ore settimanali. Tali ore saranno recuperate dal DSGA mediante una flessibilità organizzativa del proprio lavoro.