ORARIO DI APERTURA

MARTEDÌ, GIOVEDÌ E VENERDÌ DALLE 17.00 ALLE 19.00. Per urgenze inviare una email all'indirizzo: friuliveneziagiulia.ts@snals.it COME ISCRIVERSI ALLO SNALS: https://snalsts.blogspot.com/2026/04/iscriversi-allo-snals.html

SEGRETERIA PROVINCIALE DI TRIESTE

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martedì 25 agosto 2020

DIRITTO AL COMPENSO PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE DI RECUPERO DA EFFETTUARE DAL 1° SETTEMBRE AI SENSI DELL'ART. 6 DELL'O.M. N. 11 DEL 16 MAGGIO 2020

 Ai Dirigenti scolastici

della Provincia di Trieste

  

Preg.mi Dirigenti scolastici,

alcuni di voi, non tutti, hanno programmato, a seguito di deliberazioni collegiali, attività didattiche integrative e di recupero dall'inizio del mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni, ai sensi della O.M. n. 11/2020, dubitando che ai docenti che le svolgono spetti un compenso aggiuntivo, in quanto definite “ordinarie”.

Al proposito mi permetto di parteciparvi le seguenti considerazioni.

Le attività di insegnamento comprese negli obblighi di lavoro dei docenti sono quelle definite dal calendario scolastico delle lezioni a livello regionale (art. 28 del CCNL 2007), nel quale non rientrano le attività didattiche di recupero previste dall'O.M. n.11 del 16/5/2020

Le attività didattiche di cui alla O.M. n. 11 / 2020 sono dette “ordinarie”, ma classificate come integrative e di recupero dall'art. 1, c. 2 del D.L. 8/4/2020, n. 22 e dall'art. 1, c. 1 della stessa O.M. n. 11/2020. Queste fattispecie di attività didattiche sono regolate dal D.M. n. 80 del 3/10/2007 e la tab. n. 5 allegata al CCNL 2006-2009 ne stabilisce il compenso.

La denominazione di “attività didattica ordinaria” (OM n. 11, art. 6, c. 3) induce alcuni a ritenere che esse rientrino nell'attività didattica dovuta dai docenti, al pari delle lezioni che per l'a. s. 2020-2021 iniziano a metà settembre. Secondo questa interpretazione per queste attività didattiche non sarebbe dovuto alcun compenso aggiuntivo. Si rammenta che anche i corsi di recupero di cui al D.M. n. 80 del 3/10/2007 sono considerati, all'art. 1, “parte   ordinaria   e permanente” del POF, per lo svolgimento dei quali è dovuto il compenso stabilito alla tab. 5 del CCNL 2006-2009.

Di fatto si tratta di attività rese necessarie da una situazione pandemica per niente ordinaria. Inoltre non tutti i docenti sono impegnati in queste, non solo per le proprie classi e non per lo stesso numero di ore. E' pure prevista la loro prosecuzione oltre l'inizio delle lezioni, per tutto il primo periodo dell'a. s. e, all'occorrenza, anche oltre, fino al termine delle lezioni: sono cioè del tutto assimilate ai tradizionali corsi di recupero per gli alunni che hanno manifestato carenze negli apprendimenti e che hanno riportato insufficienze nelle valutazioni intermedie o finali dell'anno scolastico (D.M. n.80 del 3/10/2007).

Appare scontato che i docenti che effettueranno queste stesse attività di recupero ai sensi della O.M. 11/2020 nel prosieguo dell'anno scolastico, oltre il normale orario di insegnamento, saranno retribuiti come previsto dalla tab. n. 5 del CCNL 2006-2009 (35 o 50 € / ora). Perchè allora non retribuire come per i corsi di recupero i docenti che svolgono recuperi e integrazioni didattiche nella prima metà di settembre? Non farlo significherebbe attuare un trattamento ingiusto, discriminatorio e illegittimo. Queste attività didattiche, oltretutto “eventuali”, si possono dire ordinarie nel senso che si devono fare, la cui frequenza è obbligatoria da parte degli studenti  ammessi all'anno successivo con insufficienze in una o più materie, per causa di forza maggiore, ma non nel senso che non debbano essere retribuite.

Si evidenzia, infine, il comma 5 dell'art. 6 della stessa O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 che testualmente recita: “Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolo sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali”.   Per la flessibilità didattica e organizzativa e per le ore aggiuntive prestate per l'attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo è espressamente previsto il riconoscimento economico dal FIS (CCNL, art. 88, c.1 e 2 a, c). L'O.M. Inoltre esplicita che su queste attività devono convergere prioritariamente le iniziative progettuali, assimilandole in tal modo ai progetti per i quali è sempre dovuto adeguato compenso. Insomma, la stessa O.M. n. 11/2020, contiene tutti gli elementi che sanciscono il diritto al compenso per queste attività didattiche integrative e di recupero.

                                             

                                                                     Il Segretario provinciale SNALS

                                                                                   Franco De Marchi


  

 

giovedì 30 luglio 2020

Azione n. 22 – Ricorso al TAR del Lazio per essere inseriti in prima fascia delle graduatorie provinciali (G.P.S.).


  • Con l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, in riforma della precedente normativa che disciplinava le Graduatorie di Istituto, è possibile richiedere l’inserimento nelle Graduatorie provinciali:

-  prima fascia (per i docenti in possesso di abilitazione);

-  seconda fascia (per i docenti in possesso del titolo di accesso + 24 CFU, oppure diploma ITP o che costituisca valido titolo di accesso).

Le nuove G.P.S. già con l’avvio del nuovo anno scolastico dovranno essere utilizzate per l’attribuzione degli incarichi annuali fino alla fine dell’anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 4167 del 30 giugno 2020 ha riconosciuto a coloro che abbiano maturato un servizio pari a 36 mesi (o 180 giorni x 3 anni scolastici) il diritto all’equiparazione giuridica all’abilitazione all’insegnamento.

Pertanto, lo Snals ritiene di poter proporre la seguente azione giudiziaria a favore tutti i docenti che abbiano maturato 36 mesi di servizio (o 180 giorni x 3 anni scolastici), sia su posto comune che su sostegno; tanto nella scuola statale che in quella paritaria, senza limite temporale, per vedersi riconoscere il diritto all’inserimento nelle Graduatorie provinciali di Prima fascia (GPS) riservate ai docenti in possesso di abilitazione.

Ovviamente, l’eventuale accoglimento del ricorso implicherebbe anche l’inserimento dei ricorrenti nella II Fascia delle Graduatorie di istituto di nuova formulazione.

Quindi, per il ricorso è necessario che gli interessati trasmettano alle segreterie provinciali di appartenenza (vedi qui le sedi) entro e non oltre il 24.08.2020 (in formato A4, non fronte/retro, e soprattutto i documenti non devono essere spillati) i documenti indicati nella scheda di adesione (ad es. ad es. copia contratti, oppure certificato di servizio, copia certificato attestato 24 CFU) che dovrà essere scaricata e compilata on line cliccando qui.

Gli interessati dovranno presentare la domanda di inserimento in prima fascia entro i termini stabiliti in formato cartaceo (predisposta dall’Ufficio Legale e scaricabile dall’area Ufficio Legale – azione 22) con racc. a.r. atteso che la procedura telematica non consentirà l’inserimento in prima fascia delle G.P.S..

Scarica la domanda di inserimento in prima fascia.

Il costo di adesione al ricorso è di 150,00 euro per gli iscritti allo SNALS.

giovedì 23 luglio 2020

PERSONALE DOCENTE- GRADUATORIE ISTITUTO - SCADENZA 6 AGOSTO

Vademecum graduatorie provinciali docenti 

GRADUATORIE PROVINCIALI DI ISTITUTO

Link del Ministero con tutte le informazioni. 

Graduatorie provinciali e d'istituto per le supplenze: DOMANDE ON LINE dalle h.15.00 del 22 luglio alle h.23.59 del 6 agosto 2020

E’ stato pubblicato  il Decreto dipartimentale prot. 858 del 21/7/2020 avente come oggetto: “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione delle istanze” che avvia la procedura di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze.

Le istanze di partecipazione potranno essere inoltrate dalle ore 15.00 del 22 luglio 2020 fino alle ore 23.59 del 6 agosto 2020, esclusivamente attraverso “Istanze on Line (POLIS)”.

Di seguito, una breve sintesi per argomenti del suddetto decreto:

 

Sintesi decreto dipartimentale n. 858 del 21 luglio 2020

Modalità di presentazione

Gli aspiranti possono richiedere di partecipare alla procedura, a pena di esclusione, in un’unica provincia.

Ai fini dell’inserimento, gli aspiranti presentano istanza di partecipazione unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.

Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

I candidati, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, accedono, attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Scuola > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza, alla pagina dedicata.

 

Termini di presentazione

L’inoltro delle istanze di partecipazione alla procedura è possibile a partire dalle ore 15.00 del 22 luglio 2020 fino alle ore 23.59 del 6 agosto 2020.

Non è valutata la domanda presentata fuori termine e in modalità difforme da quella indicata al presente articolo e dall’OM 60/2020.

 

Dichiarazioni

Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dall’OM 60/2020.

L’amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte dell’aspirante circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nell’istanza, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.

Le dichiarazioni dell’aspirante, inserite attraverso le apposite procedure informatizzate, sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa.

È ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti e titoli di cui l’aspirante sia in possesso entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande.

Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione.

È fatta eccezione, con conseguente necessità di produzione del rispettivo titolo, relativamente a:

a.    titoli di studio conseguiti all’estero;

b.    dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera;

c.    servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi.

 

Inserimento con riserva ed esclusioni

Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.

L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie.

 

lunedì 20 luglio 2020

CONCORSO STRAORDINARIO DOCENTI

Con il decreto dipartimentale n.783 del 8 luglio 2020 (Pdf 98Kb) il MIUR ha ufficialmente aperto le domande di partecipazione al concorso straordinario 2020 per Docenti di scuola secondaria. 

Le istanze devono essere presentate in via telematica. Il termine entro cui inviare la domanda è fissato alle 23.59 del 10 agosto, data di scadenza del bando.

REQUISITI

Per partecipare al concorso straordinario docenti occorre possedere i seguenti requisiti:

  • aver svolto, tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020, su posto comune o di sostegno, almeno 3 anni di servizio, anche non consecutivi;
  • aver svolto almeno un anno di servizio, tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020, nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;
  • per il posto comune, titolo di studio previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, coerente con la classe di concorso richiesta fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, comma 2, del predetto decreto con riferimento alle classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico;
  • per il posto di sostegno, titolo di accesso alla procedura e specializzazione per il relativo grado. 

La partecipazione è aperta anche i docenti di ruolo. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione al bando di concorso straordinario.

VALIDITA’ TITOLI DI SERVIZIO

3 anni di servizio richiesti per partecipare al concorso scuola 2020 per docenti di scuola media e superiore sono considerati validi solo se rispetta le seguenti condizioni:

  • sono stati prestati nelle scuole secondarie statali;
  • sono stati prestati nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, e al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 6, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126;
  • sono stati prestati come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti.

TITOLI VALUTABILI

Mettiamo a vostra disposizione l’ALLEGATO D (Pdf 329Kb) del bando, contenente la tabella dei titoli valutabili nella procedura straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi.

AMMISSIONI CON RISERVA

Sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale coloro che:

  • raggiungono le tre annualità di servizio previste unicamente in virtù del servizio svolto nell’anno scolastico 2019/2020;
  • sono iscritti ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno avviati entro il 29 dicembre 2019. La riserva si scioglierà positivamente se il titolo sarà conseguito entro il 15 luglio 2020.
  • hanno conseguito all’estero la specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno o il titolo di accesso alla classe di concorso e hanno presentato o presenteranno la domanda di riconoscimento entro la scadenza del bando straordinario.

martedì 14 luglio 2020

Assegnazioni provvisorie e Utilizzazione

Termini per la presentazione delle domande:

Personale docente di ogni grado di scuola: 13 luglio-24 luglio.

Chi partecipa alle assegnazioni provvisorie

Può partecipare all’assegnazione provvisoria, per i soli motivi previsti dall’art. 7 comma 1 del CCNI 2019/22 e di seguito indicati, tutto il personale docente compresi i neo assunti con decorrenza giuridica nell’a.s. 2019/20:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario
  • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile
  • ricongiungimento al genitore
  • ricongiungimento al convivente (compresi i parenti e gli affini) purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria.

Si ricorda che per la richiesta di ricongiungimento è il docente che decide a quale familiare ricongiungersi, senza alcun vincolo (es. il docente il cui coniuge è residente nel comune X provincia A può chiedere il ricongiungimento al figlio o al genitore residenti nel comune Y, anche di diversa provincia).

Dcenti ex FIT

I docenti di I e II grado nominati dalle graduatorie DDG 85/2018 e DM 631/2018, a cui il Ministero non ha permesso di presentare domanda di trasferimento a causa del blocco quinquennale introdotto dalla Legge di Bilancio del 2018, partecipano alle domanda di assegnazione o utilizzazione insieme a tutti gli altri docenti aventi titolo.

Docenti assunti sui posti di quota 100

Anche i docenti assunti sui posti di quota 100, con la sola nomina giuridica, hanno titolo a partecipare alle assegnazioni provvisorie (anche interprovinciale).

GRADUATORIE D’ISTITUTO PRIMA FASCIA PERSONALE A.T.A. A.S. 2020-21 – PRESENTAZIONE ISTANZA SCELTA DELLE SEDI - NOTA MI


Il MI, con nota prot. 1616 del 10/7/2020, avente per oggetto: “Graduatorie d’istituto di prima fascia del personale A.T.A. a.s. 2020-21 – presentazione istanza allegato G per la scelta delle sedi”, comunica che è possibile effettuare la scelta della scuola, presentando l’allegato G, dal 13 luglio al 3 agosto p.v..

Nella nota è riportato, altresì:

Le informazioni relative alle domande di inserimento/aggiornamento delle graduatorie permanenti sono già state valutate dalle competenti strutture territoriali. Qualora l’aspirante, accedendo all’istanza, riceva il messaggio “Aspirante non presente nelle graduatorie permanenti del personale ATA, non è possibile procedere con l’acquisizione delle sedi”, o altri messaggi di errore, dovrà rivolgersi all’ufficio che ha curato la presa in carico e la valutazione della domanda”.

 


lunedì 6 luglio 2020

CONCORSO ABILITANTE

Pubblicato in  Gazzetta Ufficiale il decreto 748 del 1° luglio 2020:

“ Disposizioni integrative e proroga dei termini del decreto del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 497, recante «Procedura straordinaria, per esami, finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune»,
che proroga alle ore 23,59 del giorno 15 luglio 2020  la scadenza di presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura straordinaria di cui sopra, precedentemente prevista per il 3 luglio. “

venerdì 26 giugno 2020

Piano scuola 2020-2021: sogno o incubo?



Dopo la riapertura di spiagge, bar, sale giochi e bingo, arriva finalmente, da ultimo, il Piano scuola 2020-2021. Che fatica! Certo la scuola non è cosa da poco: interessa direttamente, tra alunni,  personale docente e ATA,  dieci milioni e mezzo di residenti in Italia.
A questi si devono aggiungere genitori e nonni, educatori, addetti ai trasporti e alle mense, funzionari statali, regionali, comunali e altro ancora: insomma, direttamente o indirettamente, materialmente o idealmente, quasi tutti gli italiani rientrano nell'indotto della scuola.
E dopo mesi di attesa, arriva un piano che appare un nebuloso libretto dei sogni, più un incubo per la verità. Un piano sospeso nell'aria, che dovrebbe essere attuato dal primo settembre 2020, prodotto senza un reale coinvolgimento di chi la scuola la vive e di chi ne rappresenta i lavoratori.
 Un Piano fatto di deleghe a cascata da ripartire fra Tavoli nazionali, regionali, Conferenze dei servizi, convenzioni fra Enti locali e scuole, ecc.
Sul palcoscenico della scuola sono invitati a salire istituzioni pubbliche e private, terzo settore, associazioni sportive, ricreative, di volontariato... E con questo si distribuiscono responsabilità educative e di vigilanza sugli alunni ad attori esterni al mondo scolastico senza regole precise.
 Le strutture scolastiche, per le quali si prevedono adattamenti e ristrutturazioni, dovrebbero includere musei, cinema, teatri, biblioteche, parchi, ed ogni altro spazio interno o esterno reperibile. Per Trieste si potrebbero pure aggiungere le dismesse caserme.
 Le scuole devono rivedere e integrare i Piani dell'offerta formativa (PTOF), il Documento di valutazione dei rischi (DVR), il Patto educativo con le famiglie. Si devono approntare metodologie didattiche innovative, aggregare, disaggregare e frazionare classi e materie e tempi di insegnamento. Per questo devono essere mobilitati gli Organi collegiali di ogni scuola.
 Nel Piano si invocano sacrosanti principi: adattamento alle esigenze del contesto, flessibilità, individualizzazione dell'insegnamento, sussidiarietà, corresponsabilità educativa, collaborazione. Si prevedono interventi formativi per docenti e ATA e didattica digitale integrata. Rimane la  didattica a distanza con tutti i problemi già visti che essa porta con sè.
 Tutto viene riversato sulle Regioni, sugli Enti locali, sulle Scuole con i Dirigenti scolastici in fondo al  vicolo, beneficiari dello strumento privilegiato, che tale ora non pare, dell'Autonomia scolastica. Docenti e ATA, infine, appaiono semplici subalterni.
 Non si vedono invece le responsabilità e gli impegni del Governo in termini di previsioni di spesa, di reale supporto alle scuole, di incremento degli organici, di rinnovo o integrazione dei contratti di lavoro per il personale scolastico, dato che quelli vigenti non rispondono agli imprevisti impegni e alla rinnovata organizzazione del lavoro con le necessarie garanzie per la sicurezza e la salute. Siamo di fronte a sfide colossali. Come sarà possibile, nelle condizioni disastrose in cui ci si trova a causa del COVID-19, che si realizzi in due mesi estivi ciò che non è mai stato possibile fare in più anni nei tempi ordinari?   E' probabile che entro il 31 di agosto leggeremo un piano B.
 Posto che il Piano venga oggi o domani varato definitivamente, così come sta nell'odierna bozza o con modifiche, mancano comunque ancora dei pezzi importanti per sapere come si rientrerà a settembre.
Manca il Protocollo nazionale di sicurezza per le scuole, diffuso in bozza già un mese e mezzo fa, Protocollo che una volta approvato dovrà poi essere adattato in ogni singolo istituto in base alle specificità di ciascuno.
Ancora non è chiaro se il rientro avverrà per tutte le scuole il primo settembre o dopo. Nel balletto delle date alcuni dirigenti hanno ritenuto di avvisare gli insegnanti di escludere dalle ferie l'ultima settimana di agosto per lo svolgimento degli esami integrativi e di idoneità entro la data canonica del 31 agosto, cioè entro la fine del corrente anno scolastico. Ma è già pronta  l'Ordinanza che prevede lo svolgimento di queste prove d'esame, almeno per il secondo ciclo, entro la data d'inizio della sessione straordinaria dell'esame di Stato prevista per il 16 settembre e su questo si è già espresso favorevolmente il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
Il 20 e 21 settembre ci sarà l'election day. Ancora nelle scuole? La scuola si può fare ovunque, mentre i seggi elettorali e referendari possono essere insediati solo nelle scuole? Perdonatemi se dopo decenni che se ne parla ancora non capisco.

Franco De Marchi



giovedì 25 giugno 2020

GUIDA PER L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 20 AGOSTO 2019, N. 92

Pubblicato il decreto di attuazione  per l’insegnamento dell’educazione civica con le 
relative linee guida.

SCUOLA: SERAFINI (SNALS-CONFSAL) “DELUDENTE IL PIANO DI RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE”

Si è svolto il previsto incontro da remoto tra il Ministero dell’Istruzione e le OO.SS. sul Piano per la ripresa delle attività didattiche a settembre.
“Un Piano lacunoso –ha commentato il Segretario Generale dello Snals-Confsal, Elvira Serafini- che non appare adeguato alle numerosissime questioni aperte da una situazione così delicata”.“Non basta fare appello genericamente all’autonomia scolastica come soluzione di tutti i problemi – ha dichiarato Serafini- in assenza di revisione di norme contrattuali e di dispositivi amministrativi che modifichino gli assetti organizzativi delle scuole, e soprattutto senza un adeguamento degli organici”.Ma le criticità sono molteplici, secondo lo Snals. Mancano indicazioni chiare sulla modifica del tempo scuola e sulla garanzia degli spazi necessari ad assicurare il distanziamento.Così come manca qualsiasi riferimento alla necessità di rivedere la responsabilità delle scuole e dei dirigenti scolastici nel caso di contagi.
Scarse le garanzie per la salute dei docenti soprattutto nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, dove insegnanti molto spesso appartenenti ad una fascia d’età a rischio verranno a contatto con studenti dai 3 ai 13 anni.
In caso di emergenza, inoltre, il piano prevede anche di tenere lezioni in presenza ai figli del personale sanitario e delle forze dell’ordine. Ma contemporaneamente i docenti saranno impegnati con la Didattica a Distanza. Una palese incongruenza.“La DaD comporta una forma di impiego non prevista dalle attuali norme contrattuali –ha affermato Serafini - Non basta certo un piano condiviso a rimuovere tutte le limitazioni poste dall’attuale CCNL”. Anche per questo è necessario aprire una stagione contrattuale che insieme ai nuovi compiti e alle connesse responsabilità dei docenti ponga al centro il giusto riconoscimento economico del personale della scuola.
Il Piano evidenzia anche un’insufficienza di risorse. “Secondo l’art 231 del DL 34, il cosiddetto Decreto Legge Rilancio – ha ricordato il Segretario - le scuole dovrebbero provvedere tra l’altro all’igienizzazione, alle sanificazioni, all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, dispositivi informatici e piattaforme. Si diano invece risorse cospicue agli enti locali, finalizzate a modernizzare gli edifici scolastici, evitando di limitare gli interventi a piccoli rappezzi”.
“Il Governo ha stanziato 3 miliardi di euro per l’Alitalia, destinando solo la terza parte alla scuola per fronteggiare l’emergenza sanitaria - ha concluso Serafini - occorre un piano di investimenti nell’edilizia scolastica in grado di portare, con interventi specifici e selettivi di ristrutturazione, alla creazione di spazi scolastici migliori e più ampi.”

Roma, 24 giugno 2020
Il Segretario Generale 
Elvira Serafini


lunedì 8 giugno 2020

RICORSO PER RICOSTRUZIONE CARRIERA E RICONOSCIMENTO INTEGRALE SERVIZIO PRE-RUOLO


NUOVE DATE RACCOLTA ADESIONI
Si va sempre più consolidando l’orientamento positivo di accoglimento del principio di riconoscimento per intero del servizio pre-ruolo.
Può partecipare al ricorso tutto il personale, docente e ATA con contratto a tempo indeterminato, che ha ottenuto il decreto di ricostruzione di carriera da non più di 10 anni, perchè i precedenti sono caduti in prescrizione.
Il ricorso intende ottenere il riconoscimento per INTERO di tutto il servizio pre-ruolo valutabile con conseguente beneficio economico, arretrati, scatti stipendiali.
Attualmente la ricostruzione di carriera viene effettuata riconoscendo i primi 4 anni per intero ed i 2/3 per il restante servizio.
L’azione è conveniente per coloro che hanno almeno 6 anni di servizio pre-ruolo.
Il ricorso è gratuito per i già iscritti, mentre per le nuove adesioni il costo è di soli
€ 100,00.
Per informazioni ed adesioni gli interessati possono rivolgersi all’avv. Massimo Altobelli, previo appuntamento telefonico, presso la Segreteria Provinciale di Via Paduina, 4 - tel. 040370205 - nella giornata di lunedì dalle 17.00 alle 19.00,   entro  il  30 giugno.

Documenti necessari:

1.      Decreto di ricostruzione di carriera;
2.      Autocertificazione dei servizi prestati o copia dei certificati di servizio;
3.      Documento di identità e codice fiscale.

domenica 7 giugno 2020