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mercoledì 22 settembre 2010

Divieto di utilizzare docenti di sostegno, insegnanti tecnico-pratici e docenti di conversazione in lingua straniera in compresenza per supplenze saltuarie di colleghi assenti dal servizio.

E’ stata segnalata a questa O.S. la circostanza che il personale docente assegnato su posti di sostegno, di insegnamento tecnico-pratico e d’insegnamento di conversazione in lingua straniera in compresenza ai docenti di materie teoriche, viene talvolta impiegato illegittimamente per l’effettuazione di supplenze in sostituzione di colleghi assenti dal servizio, della propria o di altre classi.
Tale situazione non appare uniformata ai criteri di regolarità, tenuto conto che finisce per distogliere questi docenti dal proprio compito istituzionale.
Docenti di sostegno
Con l’entrata in vigore della Legge 104/1992 l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili è assurta a rango di vero e proprio diritto soggettivo ed il docente di sostegno è assegnato alla classe e non al singolo alunno.
L’eventuale supplenza può essere tollerata soltanto nel caso in cui si tratti di docente assente della classe di cui il docente di sostegno è contitolare e che l’alunno diversamente abile sia contemporaneamente assente.
Docenti tecnico-pratici in compresenza
La C.M. n.28/2000 dispone la nuova disciplina per gli insegnanti tecnico-pratici in compresenza con il docente di materie teoriche, in particolare:- fanno parte a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo del Consiglio di classe;- le proposte di voto per le votazioni periodiche e finali sono autonomamente formulate;- l’azione dei due docenti compresenti, quello di materie teoriche e quello di materie pratiche deve impostarsi ed esprimersi in moto coordinato per concretizzare l’effettiva co-docenza attraverso l’individuazione congiunta degli obiettivi;- dall’applicazione della nuova normativa deriva una maggiore e più funzionale coerenza dell’azione di tali insegnanti rispetto all’offerta formativa nel suo complesso e alla capacità della stessa di incidere produttivamente sui processi di apprendimento.Pertanto, in nessun caso può essere distolto l’insegnante tecnico-pratico in compresenza dalle sue funzioni, quindi nessuna supplenza può essergli imposta sia nella classe in cui opera affiancato dal docente di materie teoriche, sia in altre classi.
Docenti per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera
Le disposizioni valide per gli insegnanti tecnico-pratici si riferiscono anche ai docenti titolari dell’insegnamento in lingua straniera.