Comunicazione di adesione da parte del personale scolastico
Come ormai tutti sanno, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2021, facilmente consultabile in internet, è entrato in vigore il nuovo Accordo Nazionale sugli scioperi.
Tra i vari adempimenti, le Amministrazioni, entro l’11 febbraio, dovranno sottoscrivere un accordo integrativo, d’istituto nel caso delle scuole, con le OO.SS firmatarie dell’Accordo Nazionale per stabilire i contingenti minimi di personale da esonerare dallo sciopero per garantire l’erogazione dei servizi minimi essenziali.
Un punto importante del nuovo Accordo è l’invito, da parte dei dirigenti a tutto il personale, a comunicare in forma scritta l’intenzione di aderire o meno allo sciopero o di non aver ancora maturato una decisione in proposito, prevista all’art. 3, comma 4 che così recita:
“In occasione di ogni
sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail,
il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto
giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria
intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora
maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai
fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto
previsto al comma
Il successivo comma 6 dell’art. 3 completa gli adempimenti al riguardo
“I dirigenti scolastici, in
occasione di ciascuno sciopero, individuano - anche sulla base della
comunicazione del personale resa ai sensi del comma 4 - i nominativi del
personale in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative
da includere nei contingenti di cui al precedente comma 2, tenuto alle
prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse ai sensi
dell’art. 2. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli
interessati cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato
ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della
predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con
la comunicazione di cui al comma 4, chiedendo la conseguente sostituzione che è
accordata solo nel caso sia possibile; l’eventuale sostituzione è comunicata
agli interessati entro le successive 24 ore. I dirigenti scolastici e gli
organi dell’amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono
tenuti a rendere pubblici i dati relativi all’adesione allo sciopero dopo la
sua effettuazione, nonché a comunicare al Ministero dell’Istruzione la chiusura
totale o parziale dell’istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in
numeri relativi ai plessi e alle classi.”