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giovedì 11 marzo 2021

ANTICIPO PENSIONE – APE SOCIALE LEGGE DI BILANCIO PROROGA SPERIMENTAZIONE FINO AL 31.12.2021

 L'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 e s.m.i. prevede un'indennità a carico dello Stato  erogata dall'INPS a soggetti  in  determinate condizioni  previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età (con 30 o 36 anni di contribuzione a seconda delle categorie) e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero. L'indennità APE SOCIALE è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. legge Monti-Fornero). L’insegnamento nella scuola materna è considerato lavoro gravoso, pertanto tali insegnanti rientrano nelle categorie che possono chiedere l'APE Sociale. Si riassumono di seguito le condizioni e i requisiti necessari previsti:

- Requisito anagrafico - almeno 63 anni di età entro il 31.12.2021 per tutte le condizioni di accesso.

- Condizioni di accesso

a. Assistere da almeno sei mesi alla data della richiesta di certificazione il coniuge o di un parente di primo grado o di un parente o affine di secondo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/92. L’assistenza a parenti di secondo grado conviventi è possibile solo se i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i settanta anni di età o siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Anzianità contributiva minima di almeno 30 anni.

b. Avere una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile e possedere un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.

c. Essere insegnante della scuola dell’infanzia (lavoro gravoso) e svolgerne le mansioni ipoteticamente fino al 31.12.2021 da almeno sei anni o 7 anni negli ultimi 10 anni e possedere un’anzianità contributiva di almeno 36 anni.

Si precisa che, per il raggiungimento dell’anzianità contributiva minima di 30/36 anni non sono valutabili le maggiorazioni di cui il soggetto potrebbe eventualmente beneficiare. Inoltre, le lavoratrici madri possono usufruire di una riduzione dell’anzianità contributiva minima richiesta pari ad un anno per figlio fino ad un massimo di due anni. L’APE SOCIALE non è un pensionamento, ma un trattamento assistenziale rapportato all’importo della pensione maturata al momento della richiesta, che non può superare il tetto di €1.500 lordi mensili, pari a circa €1.320 netti.

L’indennità è erogata per 12 mensilità fino al raggiungimento della pensione con i requisiti normali di vecchiaia. La richiesta di certificazione APE SOCIALE va presentata entro il 31 marzo 2021, in modalità telematica, per cessare dall’1.09.2021.

Il TFS sarà pagato dopo 1 anno dal raggiungimento dell’età prevista per ottenere la pensione di vecchiaia.