Negli anni in cui la gestione delle nostre domande relative a ricongiunzioni riscatti ed altro erano di competenza dei provveditorati agli studi, sicuramente, non sono state sfruttate a pieno tutte le possibilità e i vantaggi che si sarebbero potuti ottenere, ai fini pensionistici, da tali operazioni.
Nel comparto scuola, a seguito di chiarimenti dati dall'INPS, si stanno scoprendo “novità”
che in alcuni casi consentono di aumentare la propria anzianità contributiva ai
fini pensionistici o l'importo della buonuscita.
Una di queste è la possibilità di recuperare
per la pensione i periodi di disoccupazione non ricongiungibili e non
cumulabili.
I supplenti che hanno iniziato le
supplenze dopo l’1.01.1988, quindi hanno versato i contributi in conto Tesoro
(CTPS), anche se hanno percepito l'indennità di disoccupazione, non possono
utilizzare tali periodi mediante la ricongiunzione prevista dall’art. 2 legge
29/79 o la valorizzazione con il cumulo gratuito.
Questo perché, non avendo almeno
un contributo nella gestione privata AGO o FPLD, l’INPS non consente la
ricongiunzione o il cumulo gratuito.
Alla luce dei chiarimenti sopra
citati, si può provvedere a richiedere il riscatto, nella gestione CTPS, dei
periodi di disoccupazione o le interruzioni dell'attività lavorativa ai sensi
dell'art. 7 del Dlgs. 564/1996.
Coloro che hanno prestato servizio militare ante 30.01.1987 in costanza di nomina (I.T.I., Incarico annuale, supplenze annuale di 365 giorni) hanno diritto alla valutazione gratuita del periodo di servizio militare ai fini del TFS, che in media può aumentare l'importo della buonuscita di circa € 1.500 (millecinquecento). La valutazione va richiesta in attività di servizio. Pertanto, i pensionandi 2021 debbono presentare quanto prima alla propria scuola di titolarità apposita domanda.