ORARIO DI APERTURA

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SEGRETERIA PROVINCIALE DI TRIESTE

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mercoledì 12 settembre 2018

VACCINI: È ANCORA CAOS?


Dopo che i relatori delle commissioni Bilancio ed Affari costituzionali Giuseppe Buompane e Vittoria Baldino hanno esaminato l’emendamento presentato dalla maggioranza per confermare l’obbligo dei vaccini per la frequenza scolastica ( La maggioranza M5s -Lega aveva infatti proposto la soppressione del comma 3 dell’art. 6 del decreto legge che prevede la proroga dell’obbligo di vaccinazione per l’iscrizione scolastica all’anno 2019/2010 accompagnata dai pareri favorevoli espressi dall’opposizione, dall’Associazione dei Presidi e da alcune rappresentanze dei genitori), nel corso della serata del 6 settembre è stato presentato un nuovo emendamento al decreto milleproroghe con il quale si rafforza il contenuto della circolare Grillo riguardo all’autocertificazione. Di fatto la norma prorogherà la possibilità di autocertificare , prevista nel DL Lorenzin per l’anno scolastico 2017/2018 , 2018/2019. Il termine per presentare i documenti di cui si certifica l’esistenza sarà sempre il 10 marzo 2019 . Intanto sono in corso in tutta Italia controlli da parte dei carabinieri dei Nas nelle scuole per verificare la veridicità della documentazione presentata dalle famiglie per individuare a livello nazionale casi di falsificazioni di documentazioni sia in forma di autocertificazione sia in forma di certificati rilasciati dalla ASL di competenza.


Si ricordano le principali novità introdotte dal Decreto Lorenzin:
•    le vaccinazioni obbligatorie e gratuite passano da quattro a dodici: anti-poliomelitica; anti-difterica; anti-tetanica; anti-epatite B; anti-pertosse; anti Haemophilusinfluenzae tipo B; anti-meningococcica B; anti-meningococcica C; anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella
•    le dodici vaccinazioni obbligatorie divengono un requisito per l’ammissione all’asilo nido e alle scuole  dell’infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni)
•    la violazione dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione di significative sanzioni pecuniarie.

Le dodici vaccinazioni elencate devono essere tutte obbligatoriamente somministrate ai nati dal 2017.
Ai nati dal 2001 al 2016 devono essere somministrate le vaccinazioni contenute nel Calendario Vaccinale Nazionale relativo a ciascun anno di nascita. Precisamente:
•    i nati dal 2001 al 2004, devono effettuare (ove non abbiano già provveduto) le quattro vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B; anti-tetano; anti-poliomielite; anti-difterite) e l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, raccomandate dal Piano Nazionale Vaccini 1999-2000
•    i nati dal 2005 al 2011, devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’antipertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, previsti dal Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Vaccini 2005-2007
•    i nati dal 2012 al 2016 devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b e l’anti-meningococcica C, previste dal Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014
•    i nati dal 2017, devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, l’anti-meningococcica C, l’antimeningococcica B e l’anti-varicella, previste dal Calendario vaccinale incluso nel nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019

Sono esonerati dall’obbligo di vaccinazione:
•    i soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale. Ad esempio i bambini che hanno già contratto la varicella non dovranno vaccinarsi contro tale malattia
•    i soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Ad esempio per i soggetti che abbiano avuto pregresse gravi reazioni allergiche al vaccino o ad uno dei suoi componenti
•    Entro il 10 settembre 2017, per l’avvenuta vaccinazione: può essere presentata la relativa documentazione oppure un’autocertificazione; per l’omissione, il differimento e l’immunizzazione da malattia: deve essere presentata la relativa documentazione; coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione: devono presentare copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’ASL.
•    Entro il 10 marzo 2018, nel caso in cui sia stata precedentemente presentata l’autocertificazione, deve essere presentata la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione


venerdì 7 settembre 2018

Lo Snals-Confsal ha sottoscritto il CCNL 2016-2018 del Comparto istruzione e ricerca.

Il Consiglio nazionale dello Snals, nel corso di un ampio dibattito che ha visto la presenza anche di tutti i responsabili territoriali provinciali e regionali
- pur  confermando  la posizione fortemente critica sul testo del contratto che ritiene lesivo di diritti, carente nella parte normativa e insoddisfacente nella parte economica;
- denunciando  le opinabili interpretazioni normative che hanno determinato la pesante compressione delle prerogative sindacali attraverso l’esclusione dai tavoli relativi a tematiche complesse e delicate, tra le quali sanzioni disciplinari, mobilità, ordinamenti professionali e tutte le materie di contrattazioni integrativa, confronto ed informativa, impedendo, di fatto, allo Snals l’esercizio della rappresentatività;
- ritenendo indispensabile e doveroso assicurare la tutela dei propri  iscritti, delle RSU,  e dei lavoratori tutti in un momento particolarmente difficile delle relazioni sindacali;
ha deliberato la sottoscrizione del contratto con firma di adesione critica accompagnata da una dura nota a verbale.
La sottoscrizione è stata condivisa dalla Confederazione generale Confsal.
Nota a verbale
Lo Snals-Confsal, nel sottoscrivere il CCNL 2016/2018, ritiene necessario e opportuno precisare che:
• Conferma la posizione fortemente critica sul contratto che ritiene lesivo di diritti, carente nella parte normativa e insoddisfacente nella parte economica;
• Denuncia le opinabili interpretazioni normative che hanno determinato la pesante compressione delle prerogative sindacali impedendo, di fatto, l’esercizio della rappresentatività attraverso l’esclusione dai tavoli relativi a tematiche complesse e delicate, tra le quali sanzioni disciplinari, mobilità, ordinamenti professionali e tutte le materie di contrattazioni integrativa, confronto ed informativa.
Lo Snals quindi, con la firma per adesione critica, intende tutelare i suoi iscritti, le sue RSU e i lavoratoti tutti del comparto in un momento particolarmente difficile delle relazioni sindacali.

mercoledì 5 settembre 2018

A tutto il personale scolastico.
Gen.mi docenti, ATA e Dirigenti,

si riportano gli Auguri di inizio anno scolastico 2018 - 2019 del Segretario Generale dello SNALS Elvira Serafini, ai quali si unisce questa Segreteria provinciale di Trieste.

Con l'occasione si informa che anche quest'anno lo SNALS donerà agli iscritti in servizio l'Agenda scolastica. A differenza dello scorso anno l'Agenda sarà recapitata a domicilio, tramite posta o corriere, presumibilmente entro la metà di settembre.

INIZIO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 – GLI AUGURI DEL SEGRETARIO GENERALE ELVIRA SERAFINI


Colleghe, Colleghi carissimi,
desidero rivolgere a voi tutti, iscritti allo Snals-Confsal e ai non iscritti, i più sinceri auguri di buon lavoro per un nuovo anno scolastico sereno e fruttuoso.
Non sarà un anno semplice. Sfide impegnative ci attendono e complesse problematiche sono ancora irrisolte. Le abbiamo sottoposte al ministro Bussetti nei recenti incontri al Miur, chiedendogli di assumere precisi impegni.
La fiducia che riponete nello Snals-Confsal e il vostro consenso ci daranno la forza necessaria per affrontare i vari problemi. INSIEME li affronteremo sicuramente meglio.
Lo Snals-Confsal continuerà ad essere con voi, come è sempre stato.
Proseguiremo la nostra battaglia non solo per giuste retribuzioni, ma anche per il riconoscimento del vostro ruolo sociale. Un ruolo fondamentale perché il mondo dell’istruzione e della Ricerca non è solo ambiente di apprendimento, ma ambiente di vita e di reale crescita umana, sociale e culturale, leva di sviluppo per il Paese.
Continueremo ad affiancare tutti i settori dell'istruzione e della formazione, Scuola, Afam, Università, Ricerca affinché insieme si possa realizzare un’autentica alleanza educativa per il futuro dei nostri giovani.
Buon anno scolastico alle famiglie, agli studenti, soprattutto ai più piccoli per i quali la prima campanella segna l’inizio di un percorso che, grazie al vostro encomiabile impegno quotidiano, farà acquisire loro non solo un bagaglio culturale, ma anche quelle competenze di cittadinanza, civiltà, rispetto, indispensabili per il loro futuro e per la società del domani.

Il Segretario generale
Elvira Serafini

DECURTAZIONE ORA DI STRUMENTO 1 NELLA DISCIPLINA “ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE” NEI LICEI MUSICALI - RICHIESTA DI INCONTRO FORMALE E SPECIFICO PER LA RISOLUZIONE DELLA VICENDA


Riportiamo di seguito la lettera inviata in data odierna al Capo di Gabinetto – MIUR.

  

Roma, 4 settembre 2018
Prot. 290-SEGR/ES/Richiesta_Incontro_Chinè_licei_musicali


Egregio dott. Giuseppe Chiné
Capo di Gabinetto dell’On. Ministro
MIUR


Oggetto:   decurtazione ora di strumento 1 nella disciplina “Esecuzione ed interpretazione” nei Licei musicali - richiesta di incontro formale e specifico per la risoluzione della vicenda.


Gent.mo dott. Chinè
chiedo un incontro formale e specifico per la risoluzione della problematica in oggetto riguardante i licei musicali.
Con sentenza del T.A.R. Lazio del 14 marzo 2018, n. 2915, confermata dalla sentenza n. 3409 del 5 giugno 2018 del Consiglio di Stato è stato ribadito, nel rispetto della vigente normativa, il principio in base al quale non può procedersi ad alcuna decurtazione dell’insegnamento frontale di strumento 1 nella disciplina “Esecuzione ed interpretazione” nei Licei musicali a favore dell’attività di ascolto.
Il Consiglio di Stato, confermando in toto la sentenza di primo grado, ha ribadito ed ulteriormente illustrato che appare “…illegittima la decurtazione di un’ora d’insegnamento frontale di «strumento 1», non prevedendo la vigente normativa alcuna ora di «ascolto» nella disciplina «Esecuzione e interpretazione»; II) l’attività di ascolto non può prevalere, in termini di ore d’insegnamento, rispetto alle attività tecnico-pratiche; III) l’ascolto non è riconducibile all’insegnamento dell’interpretazione, neppure sotto il profilo della corretta postura dell’esecutore e della singola esecuzione; IV) la carenza della dotazione organica dei docenti non costituisce idonea ragione per giustificare la scelta di non rispettare il piano di studi e di ore sancito dal DPR 89/2010.
Attualmente il Ministero non si è conformato alla decisione giurisdizionale contenuta nella sentenza del TAR sia per quanto riguarda l’adeguamento dell’organico dei licei musicali sia per il rispetto del monte ore previste per le attività tecnico-pratiche (strumento 1) nell’ambito della materia “esecuzione ed interpretazione”.
Si fa altresì presente che l’ulteriore ritardo nell’esecuzione della sentenza determinerà una grave violazione del diritto allo studio degli studenti dei licei musicali.
Parimente, ulteriore danno si avrà per la mancata assunzione dei docenti di discipline tecnico pratiche (strumento 1) in assenza di adeguamento di organico.
Al fine di evitare contenzioso da parte dei genitori degli alunni e dei docenti per il risarcimento di eventuali danni subiti e subendi la scrivente O.S. chiede fortemente all’amministrazione un incontro al fine di porre rimedio allo stallo in atto.
Cordialità.
Il Segretario Generale
Elvira Serafini

mercoledì 22 agosto 2018

PRESCRIZIONE CONTRIBUTI DIPENDENTI PUBBLICI: CHIARIMENTI DALL’INPS


E’ stata emanata una nota dall’INPS il 13 agosto u.s. dove sono evidenziati i chiarimenti sulla
scadenza del 31.12.2018.
Le precisazioni dell’INPS ci dicono:
- Il termine del 31.12.2018 non riguarda il dipendente pubblico, ma gli adempimenti
del datore di lavoro (Pubblica Amministrazione);
- Il periodo di prescrizione per i dipendenti pubblici dal 1.01.2019 passa dai 10 anni ai 5 anni;
- I contributi prescritti, ai sensi dell’art. 3 comma 9 della legge 335 del 1995 non possono
essere più versati dall’Amministrazione una volta prescritti e nel caso che fossero versati
l’INPS provvederà alla restituzione.
Il datore di lavoro, comunque, al fine di tutelare il lavoratore, come riportato nella circolare
INPS n. 169, al quale in ogni caso i periodi prescritti, pur privi di contribuzione, sono utili ai
fini del calcolo della pensione, sarà obbligato a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza
relativo ai periodi prescritti versando l’importo della rendita vitalizia necessaria.
Riassumendo quindi si prospettano due possibilità:
Periodi scoperti da contribuzione che non sono ancora prescritti (fino al 31.12.2018):
• fino al 31 dicembre 2018, i datori di lavoro possono continuare ad avvalersi delle modalità in
uso nell’INPDAP per la regolarizzazione contributiva.
Periodi scoperti da contribuzione e già prescritti (dopo il 31.12.2018):
• I flussi di denuncia che perverranno all’INPS dal 1° gennaio 2019 saranno gestiti secondo le
nuove indicazioni; i datori di lavoro pubblici potranno quindi continuare ad aggiornare le
posizioni assicurative dei dipendenti, ma per i flussi trasmessi dal 1° gennaio 2019 dovranno
sostenere un onere calcolato secondo le indicazioni della circolare INPS 169/2017 (ossia sarà
obbligato a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza riferito a periodi di servizio per cui
è intervenuta la prescrizione, utilizzando come base di calcolo il criterio della rendita vitalizia
ex art. 13 legge n. 1338 del 12.08.1962).

mercoledì 1 agosto 2018

DIPLOMATI MAGISTRALE - CONCORSO STRAORDINARIO E CONCORSO ORDINARIO, IN BREVE



E’ iniziato il 31 luglio in Aula della Camera, l'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (C. 924).
Il “decreto dignità” dedica l’emendato articolo 4  alla questione dei diplomati magistrale, alla continuità didattica degli studenti e al reclutamento dei docenti della scuola dell’infanzia e primaria. Lo inseriamo in area riservata per opportuna conoscenza.
 Vediamo in questa scheda, fermo restando l’approvazione del decreto senza modifiche, chi può partecipare al concorso straordinario e chi al concorso ordinario.
 Concorso straordinario: requisiti e articolazione
Possono partecipare al concorso straordinario i diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/02 e i laureati in Scienze della Formazione Primaria che abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le scuole statali.
La partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, è consentita a coloro i quali siano in possesso dei succitati requisiti più il titolo di specializzazione (anche conseguito all’estero e riconosciuto in Italia).
Il concorso si articola in:
una prova orale non selettiva (massimo 30 punti);
valutazione titoli (massimo 70 punti).
 Concorso ordinario: requisiti e articolazione
Il concorso è bandito, ai sensi dell’articolo 400 del D.lgs. 297/94 e successive modificazioni e dell’articolo 1, comma 109 lettera b) e 110, della legge n. 107/2015, con cadenza biennale.
Possono partecipare al concorso i docenti in possesso dell’abilitazione, quindi i diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/2002 e i laureati in Scienze Formazione Primaria.
Per i posti di sostegno possono partecipare i docenti in possesso del titolo di specializzazione.
Il concorso ordinario si articola in:
un’eventuale prova-preselettiva;
una prova scritta (massimo 40 punti);
una prova orale (massimo 40 punti);
valutazione titoli (massimo 20 punti)
Per il superamento delle prove – scritta e orale – è previsto un punteggio minimo (28/40 sia per l’una che per l’altra).
 Requisito due anni di servizio
In conclusione, per i diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/02 e i laureati in SFP la partecipazione al concorso ordinario o a quello straordinario dipende dal possesso del requisito dei due anni di servizio: chi li ha maturati partecipa alla procedura straordinaria; chi non li ha maturati partecipa a quella ordinaria.
 Inoltre,  facciamo notare, e in tal senso occorrerà agire politicamente anche in questo caso,  che nelle indicazioni di partecipazione al concorso straordinario suddetto, al momento, viene dimenticata la categoria di insegnanti che si sono licenziati dalle scuole paritarie e che ora verranno esclusi dalla partecipazione in quanto, in alcuni casi, non possono vantare le due annualità di servizio specifico presso scuole statali.
Ci pare assurdo, e  discriminante, che non debba essere valutato il servizio svolto nelle scuole paritarie dimenticando clamorosamente la L. 62/2000 che evidenzia con chiarezza che il sistema di istruzione è composto da scuole pubbliche, paritarie e degli enti locali.
Non è purtroppo la prima volta che si fanno norme che sono in contrasto con altre  e che mettono  l’Amministrazione a rischio di ulteriori contenziosi.

mercoledì 4 luglio 2018

LINEE DI PIATTAFORMA PER IL 2019-2021 - CCNL DEL COMPARTO DELL’ISTRUZIONE E DELLA RICERCA


Trascriviamo la lettera inviata al MIUR e all’ARAN, con la quale abbiamo trasmesso le Linee di Piattaforma contrattuale.

Oggetto: Invio Piattaforma Contrattuale triennio 2019-2021
   
Lo Snals-Confsal, sulla base di quanto previsto dall’art.2 comma 5 del CCNL 2016/18, presenta, con riguardo al triennio 2019/2021, la piattaforma contrattuale per il comparto “Istruzione e Ricerca“, comprese le Scuole italiane all‘estero. Detta piattaforma consta di due capitoli: nel primo sono trattate problematiche comuni alle aree di comparto, nel secondo sono affrontate questioni afferenti la specificità delle singole aree, entrambe sviluppate nell’ottica di una progettualità dal respiro politico.

Vi informiamo inoltre che è online lo Scuola Snals n. 24 dove sono pubblicate le Linee di piattaforma per il 2019-2021 CCNL del comparto istruzione e ricerca”.

Si può leggerlo  sul sito: www.snals.it    oppure scaricando l'app:
- per iPad o iPhone su: https://goo.gl/sbpt51
- per il tablet o smartphone Android: https://goo.gl/BFJ6sa


venerdì 25 maggio 2018

Ricorsi al Capo dello Stato per partecipare al concorso in forma semplificata


 Avverso il concorso pubblicato sulla G.U. n. 14 del 16.02.2018 l’ufficio legale SNALS (concorso in forma semplificata) propone al momento le seguenti azioni:

1.              Azione n. 1 bis/2018 concorso in forma semplificata riguardante gli ITP;
2.              Azione n. 3 bis /2018 concorso in forma semplificata riguardante i docenti abilitati all’estero;
3.              Azione n. 4 bis/2018 concorso in forma semplificata riguardante i dottorandi di ricerca;
4.              Azione n. 5 bis/2018 concorso in forma semplificata riguardante i docenti AFAM;
5.              Azione n. 6 bis/2018 concorso in forma semplificata riguardante i docenti ISEF.

Per informazioni contattare la nostra Segreteria Provinciale al n. 040370205

PROBLEMATICHE MAESTRI DIPLOMATI ENTRO L'A.S. 2001/02. SENTENZA CONSIGLIO DI STATO (ADUNANZA PLENARIA) 20.12.2017, N 11


In riferimento al problema dei maestri diplomati entro l'a.s. 2001/02, lo SNALS CONFSAL ha indicato da tempo possibili soluzioni per ottemperare le esigenze degli stessi con quelle, altrettanto legittime, dei Maestri laureati. Per fare chiarezza sulla situazione,  si rappresenta, in estrema sintesi, la genesi del problema.
Il Consiglio di Stato sezione VI, con sentenza 16 Aprile 2015, n. 1973, ha affermato il carattere abilitante del Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02, cioè prima dell'istituzione della Laurea in Scienze della Formazione Primaria. Ciò in riferimento al parere della II Sezione del medesimo  Consiglio di Stato, n. 3813 in data 11 settembre 2013.
Sulla base di quanto sopra si sono sviluppati molti ricorsi tesi al riconoscimento del diritto all'inclusione in GAE (Graduatorie ad esaurimento, finalizzate all'immissione in ruolo) dei soggetti possessori del titolo sopra richiamato in quanto “abilitati” e, di conseguenza, si sono avute molte sentenze, tutte positive. Alcune, tuttavia, con pronunciamento definitivo, altre con provvedimento cautelare, in attesa della definitiva sentenza.
Sia i destinatari delle prime che delle seconde sentenze sono stati inclusi in Graduatoria ad Esaurimento ed alcuni, giunti in turno di nomina, sono stati immessi in ruolo ed hanno svolto l'anno di formazione destinato alla definitiva conferma nel ruolo della scuola Primaria o dell'Infanzia.
E' ovvio che per i secondi (destinatari di sentenza cautelare) il tutto è avvenuto “con riserva”, anche se, dopo le sentenze favorevoli delle sezioni II e VI del Consiglio di Stato non sussistevano molti dubbi sulla conferma di tale orientamento.
Contrariamente alle aspettative, invece, con la sentenza 20/12/2017, n. 11 il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, ha, invece, escluso il diritto dei Maestri diplomati, che non abbiano superato alcun concorso, ad essere inclusi in GAE.
Ora, i docenti nei confronti dei quali, a suo tempo, c'è stato un pronunciamento definitivo del Giudice SONO e RESTANO inclusi in GAE, mantenendo il diritto ad ottenere un contratto a tempo indeterminato (immissione in ruolo) quando verranno in turno di nomina o, addirittura, mantengono il contratto a tempo indeterminato se ne sono già stati destinatari.
I docenti nei confronti dei quali il Giudice si è espresso in termini cautelari, in attesa di definitiva sentenza, saranno, per effetto della citata Sentenza 11/2017, estromessi dalle GAE e dal ruolo, ove acquisito. Questa situazione crea disparità enormi fra persone che si trovano sostanzialmente in analoga situazione (possesso di un diploma definito “abilitante”, senza superamento di concorso).
È bene precisare che, lo Snals-Confsal, da sempre, si è fatto portavoce di proposte e interventi atti a trovare una soluzione alla drammatica situazione che vede coinvolti, ormai da anni, migliaia di insegnanti diplomati magistrali, non trascurando la conseguente condizione di caos sociale che si verrebbe a determinare nel Paese e le ripercussioni di carattere meramente operativo-organizzativo che graverebbero sulla scuola dell’Infanzia e sulla scuola Primaria.
A questo punto diviene indispensabile una soluzione legislativa, che contemperi gli interessi dei docenti diplomati rispetto ad una vicenda che li ha coinvolti e che vede esiti diversificati per situazioni analoghe, con le altrettanto legittime aspettative dei docenti laureati in attesa di un posto di lavoro.
L'ipotesi di soluzione suggerita dallo SNALS-Confsal è la seguente:
1   Trovare una soluzione politica, attraverso un provvedimento legislativo, in quanto è un dovere del Governo trovare una giusta e equa  risposta al delicatissimo quanto drammatico problema;
2   Prevedere una procedura concorsuale riservata  ai diplomati che verranno esclusi dalle GAE e dal ruolo, per effetto del pronunciamento del Consiglio di Stato del dicembre 2017, più volte citato;
3   Consentire a costoro di partecipare all'aggiornamento GAE previsto per l'a. s. 2018/19 e valido per il triennio successivo ai sensi della Legge n. 21/2016 (Art. 1, comma 10 bis);
4   Mantenere ferma la facoltà di accesso  per i maestri Laureati il cui titolo è certamente abilitante.

Pertanto, chiederemo un urgentissimo intervento alle Commissioni Cultura di Camera e Senato ed impegneremo, in tal senso, il nuovo Ministro dell'Istruzione, in modo da poter ridare certezza del diritto a tutti i Docenti interessati al problema, senza penalizzare i Laureati i quali, giustamente, hanno aspettative forti per la loro sistemazione.



giovedì 17 maggio 2018

PERSONALE ATA

Allegato G dal 7 giugno

Dal 7  al 27 giugno sarà disponibile su Istanze on line l’allegato G per la scelta delle sedi per la prima fascia.

venerdì 11 maggio 2018

RELAZIONI SINDACALI COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA PARTECIPAZIONE DELLO SNALS-CONFSAL


A seguito del comunicato inviato al MIUR da FLC CGIL, CISL e UIL dove si evince la posizione dei sindacati confederali relativa alla nostra esclusione da tutte le relazioni sindacali, lo SNALS ha diramato la seguente nota di chiarimento, sulla  propria posizione in merito alla contrattazione, all’informativa ed al confronto.

“Con condotta contraria ai canoni della correttezza che dovrebbero ispirare le relazioni sindacali - soprattutto nei rapporti tra le OO.SS. - FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA stanno esercitando pressioni sull’Amministrazione al fine di estromettere la nostra sigla da tutti i modelli relazionali in quanto non firmataria del vigente CCNL.
In ordine alla questione dell’ammissione alla contrattazione integrativa, si comunica che lo SNALS ha proposto ricorso al Giudice del Lavoro. Quanto invece all’informativa e al confronto, si rappresenta che, a norma del vigente CCNL (art. 4, 5 e 6), le dette forme di partecipazione sindacale sono esclusivamente subordinate al solo possesso del requisito della rappresentatività, a prescindere da ogni questione di firma; così come, del resto, lo stesso diritto ad essere ammessi alla contrattazione integrativa, come dimostrato nel ricorso presentato all’autorità giudiziaria.
In tale senso si comunica che la competente Direzione Generale del MIUR ha correttamente invitato lo SNALS-CONFSAL, unitamente alle altre sigle sindacali, ad una importante riunione di informativa sulle tematiche del personale AFAM celebratasi in data 9/5/2018.
Si coglie dunque l’occasione per ribadire come lo SNALS-CONFSAL non accetterà alcuna forma di discriminazione, contraria ai principi di cui agli artt. 3, 39 e 97 della nostra Costituzione, oltre che dello stesso testo unico del Pubblico Impiego, D. Lgs. 165/2001, in forza dei quali l’organizzazione sindacale ha diritto di partecipare alle relazioni sindacali laddove maggiormente rappresentativa, ancorché del tutto legittimamente abbia ritenuto, con atto di coraggio, di non condividere un testo contrattuale giudicato per i suoi contenuti economico-normativi non soddisfattivo del diritto e degli interessi dei lavoratori del comparto”.