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lunedì 30 novembre 2009

PERSONALE ATA – CERTIFICATA L’IPOTESI DI CCNI 12/3/2009 DISCIPLINANTE LA MOBILITA’ PROFESSIONALE

Abbiamo appreso dal MIUR che il MEF ha certificato l’ipotesi di CCNI sottoscritto il 12/3/2009, disciplinante le procedure selettive per i passaggi del personale ATA dall’area inferiore a quella immediatamente superiore, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Sequenza Contrattuale 25/7/2008.
Adesso seguirà la sottoscrizione definitiva del suddetto CCNI ed entro 10 giorni dalla stessa, il MIUR dovrà:
- pubblicare sul proprio sito internet il provvedimento di indizione della procedura;
- fissare il termine di presentazione delle domande (previsto in 20 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di indizione della procedura nel sito internet del MIUR).
Si ricorda che alle suddette procedure selettive può partecipare:
passaggio dall’area A all’are B
- il personale in possesso dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione;
- il personale in possesso del titolo di studio attualmente previsto per il profilo di appartenenza e dell’anzianità di almeno cinque anni di effettivo servizio nel profilo di appartenenza. In alternativa al servizio nel profilo di appartenenza è ritenuto valido, al fine della partecipazione alla mobilità professionale, esclusivamente il servizio prestato nel profilo professionale per il quale si chiede la mobilità.
MOBILITA’ PER L’AREA D – PROFILO DSGA
In prima applicazione, in attesa della determinazione dell’organico dei profili dell’area “C”, è ammesso a partecipare:
a) il personale appartenente all’area B in possesso del titolo di studio specifico previsto per il profilo del DSGA;
b) il personale appartenente all’area B in possesso del titolo di studio per l’accesso all’area C con una anzianità di servizio effettivo non inferiore ai 5 anni nel profilo di appartenenza che abbia svolto per non meno di 2 anni incarichi per la sostituzione del DSGA;
c) il personale appartenente all’area B in possesso di un diploma di maturità e con una anzianità di servizio non inferiore a 5 anni nel profilo di appartenenza che abbia svolto, per non meno di 3 anni, incarichi per la sostituzione del DSGA;
d) il personale ATA transitato dagli EE.LL. allo Stato appartenente all’ex VI o VII livello che doveva essere inquadrato nel profilo di coordinatore amministrativo ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Sequenza Contrattuale 8/3/2002.
Per il personale di cui alle suddette lett. b) e c), ai fini dell’accesso alle procedure è da intendersi valido a tutti gli effetti il servizio prestato in qualità di DSGA si sensi degli artt. 47 e 58 del CCNL/2003 e degli artt. 47 e 59 del CCNL/2007, nonché dell’art. 11 bis del CCNI/2005 sulle utilizzazioni.